Testo dell'articoloIn aggiornamento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 453 c.c.: Annotazioni.
Testo vigente verificato su fonte istituzionale. Scheda in arricchimento editoriale e temporaneamente noindex.
Annotazioni.
In vigore dal 19/04/1942
Nessuna annotazione puo' essere fatta sopra un atto gia' iscritto nei
registri se non e' disposta per legge ovvero non e' ordinata dall'autorita'
giudiziaria.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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