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Testo vigente verificato su fonte istituzionale. Scheda in arricchimento editoriale e temporaneamente noindex.
Annotazioni.
In vigore dal 19/04/1942
Nessuna annotazione puo' essere fatta sopra un atto gia' iscritto nei
registri se non e' disposta per legge ovvero non e' ordinata dall'autorita'
giudiziaria.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
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