Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 435 c.c.: articolo abrogato

Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

Obbligo dei genitori e dei figli naturali.

In vigore dal 19/04/1942

(Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado

dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell'alimentando.

Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti

legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali

dell'alimentando.

Il genitore deve altresi' gli alimenti strettamente necessari ai figli

naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado

dopo quello del suocero e della suocera dell'alimentando.) (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 169, legge 19 maggio 1975, n. 151.

Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Articolo abrogato o soppresso verificato su fonte istituzionale.
  • Pagina temporaneamente noindex.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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