Testo dell'articoloAbrogato

Art. 420 c.c. – Internamento definitivo in manicomio

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 13 maggio 1978, n. 180. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

La nomina del tutore provvisorio puo’ essere altresi’ disposta dal tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata.

In tal caso, se l’istanza d’interdizione non e’ stata proposta dalle altre persone indicate nell’articolo 417, e’ proposta dal pubblico ministero

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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In sintesi

  • Disposizione non più in vigore.
Fonti consultate: 1 fonte verificata
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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