← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 538 c.c. Riserva a favore degli ascendenti

In vigore

Se chi muore non lascia figli […] (2), ma ascendenti […] (3), a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’articolo 544. In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Se il de cuius non lascia figli ma ha ascendenti, agli ascendenti è riservato un terzo del patrimonio.
  • La norma cede al regime speciale dell'art. 544 c.c. quando concorrono ascendenti e coniuge.
  • In presenza di più ascendenti, la ripartizione segue i criteri dell'art. 569 c.c. (per metà alla linea paterna, per metà alla materna).
  • La presenza anche di un solo figlio esclude totalmente gli ascendenti dalla riserva.
  • Sono legittimari soltanto gli ascendenti legittimi: genitori, nonni, bisnonni; non i collaterali (fratelli, zii).

La tutela degli ascendenti nella successione necessaria

L'art. 538 c.c. completa il quadro della successione necessaria estendendo la tutela ai genitori e agli altri ascendenti del de cuius, ma soltanto in via residuale: la loro qualità di legittimari opera esclusivamente in assenza di figli. La presenza anche di un solo figlio — di qualunque status — esclude gli ascendenti dalla riserva e li relega, eventualmente, alla successione legittima nelle ipotesi residue.

Quota e ratio

Agli ascendenti spetta una quota di riserva di un terzo del patrimonio del defunto. La misura è inferiore a quella riservata ai figli (un mezzo o due terzi) e al coniuge (un mezzo) perché il legame ascendente-discendente, sebbene fondamentale, è considerato dal legislatore meno intensamente bisognoso di tutela: il flusso naturale del patrimonio è discendente, e la successione verso l'alto opera solo in via eccezionale.

La ratio della norma è ulteriormente legata al principio di solidarietà familiare verticale: il legislatore presume che il genitore di un figlio premorto senza discendenti possa aver contribuito al patrimonio del figlio stesso, o comunque abbia bisogno di un sostegno economico nella vecchiaia.

Chi sono gli ascendenti legittimari

La norma parla genericamente di «ascendenti». Si tratta dei genitori in primis e, in loro assenza, dei nonni, bisnonni e oltre, nei limiti dei sei gradi entro cui opera la successione legittima. Sono esclusi i collaterali: fratelli, zii, cugini non sono legittimari, anche se possono essere chiamati nella successione legittima ex artt. 570 ss. c.c.

Dopo la riforma della filiazione, la parificazione di tutti i figli ha portato anche all'eliminazione delle distinzioni tra ascendenti «legittimi» e «naturali»: la qualità di ascendente si fonda oggi sull'unitario status filiationis.

Ripartizione tra più ascendenti

Quando concorrono più ascendenti, l'art. 538 c.c. rinvia all'art. 569 c.c., che divide il patrimonio per linee: metà alla linea paterna e metà alla linea materna, indipendentemente dal numero di ascendenti per ciascuna linea. Se in una linea manca l'ascendente più prossimo, subentrano per rappresentazione gli ascendenti più remoti della stessa linea. Se manca un'intera linea, l'altra raccoglie l'intera quota.

Concorso con il coniuge

Quando agli ascendenti si affianca il coniuge superstite, non si applica l'art. 538 c.c., ma il regime speciale dell'art. 544 c.c.: al coniuge è riservata la metà del patrimonio e agli ascendenti soltanto un quarto. La riduzione della quota ascendenti riflette la priorità che l'ordinamento riconosce al rapporto coniugale.

Caso pratico

Tizio muore senza figli, lasciando un patrimonio di 300.000 euro. Sopravvivono il padre Caio e la madre Sempronia. La quota di riserva degli ascendenti è di un terzo, pari a 100.000 euro, da dividersi in parti uguali tra le due linee: 50.000 euro al padre e 50.000 euro alla madre. La disponibile, pari a 200.000 euro, può essere liberamente attribuita per testamento a terzi.

Domande frequenti

Quando gli ascendenti hanno diritto alla quota di riserva?

Soltanto quando il defunto non lascia figli. La presenza anche di un solo figlio, di qualunque status (legittimo, naturale o adottivo), esclude completamente gli ascendenti dalla qualità di legittimari ex art. 538 c.c.

Qual è la quota di riserva degli ascendenti?

Agli ascendenti è riservato complessivamente un terzo del patrimonio. La quota si riduce a un quarto quando concorrono con il coniuge superstite ai sensi dell'art. 544 c.c.

I fratelli del defunto sono legittimari?

No, i fratelli e gli altri collaterali non sono legittimari. Essi possono essere chiamati alla successione legittima (artt. 570 e ss. c.c.) in assenza di discendenti, ascendenti e coniuge, ma non hanno diritto a una quota di riserva.

Come si divide la quota tra padre e madre, o tra i nonni?

L'art. 538 c.c. rinvia all'art. 569 c.c.: la quota si divide in parti uguali tra la linea paterna e la linea materna. Se in una linea mancano ascendenti, l'altra raccoglie l'intera quota; in caso di pluralità nella stessa linea opera la rappresentazione.

Cosa accade se sono in vita solo nonni e bisnonni, ma non i genitori?

Subentra l'ascendente più prossimo per ciascuna linea: se il padre è premorto ma sono in vita i nonni paterni, costoro raccolgono la quota della linea paterna. Se mancano del tutto gli ascendenti di una linea, l'altra ne acquista la quota.

Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.