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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 534 c.c. Diritti dei terzi

In vigore

L’erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l’erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede. La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l’acquisto a titolo di erede e l’acquisto dall’erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell’acquisto da parte dell’erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l’erede apparente.

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In sintesi

  • L'erede può agire in petizione anche contro gli aventi causa di chi possiede a titolo di erede o senza titolo.
  • Sono salvi i diritti dei terzi che provino di aver contrattato in buona fede con l'erede apparente a titolo oneroso.
  • La tutela non si applica a immobili e beni mobili registrati se l'acquisto dall'erede apparente non è trascritto prima dell'acquisto dell'erede vero.
  • La trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente blocca la tutela dei terzi successivi.
  • La norma realizza un compromesso tra protezione dell'erede vero e affidamento dei terzi nel commercio giuridico.

Ratio della norma: l'affidamento sull'erede apparente

L'art. 534 c.c. affronta uno dei nodi più delicati del diritto successorio: il conflitto tra l'erede vero, che ha tardato a far valere il proprio titolo, e i terzi che hanno contrattato in buona fede con chi appariva erede ma non lo era. Il legislatore opera un bilanciamento: estende l'azione petitoria dell'erede agli aventi causa dell'erede apparente, ma salva i terzi che provino di aver acquistato in buona fede e a titolo oneroso. La norma è espressione del principio di tutela dell'affidamento e della circolazione dei beni.

Estensione dell'azione agli aventi causa

Il primo comma stabilisce la regola generale: l'erede vero può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo. Ciò significa che la petizione non si arresta al primo acquirente dal possessore pro herede, ma può seguire la catena delle alienazioni successive. È applicazione del principio resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis: il dante causa non era titolare, quindi non poteva trasferire validamente.

L'eccezione dell'erede apparente

Il secondo comma introduce una deroga importante: sono salvi i diritti dei terzi che abbiano contrattato in buona fede e a titolo oneroso con l'erede apparente. L'erede apparente è chi pubblicamente si comporta come erede, in modo da generare un legittimo affidamento dei terzi sulla sua qualità (es. esecutore testamentario falsamente investito, chiamato che possiede sulla base di testamento poi annullato). Tre sono i requisiti cumulativi: (i) qualità apparente del dante causa; (ii) atto a titolo oneroso (vendita, permuta, dazione in pagamento; non donazione); (iii) buona fede del terzo, cioè ignoranza non colposa dell'esistenza dell'erede vero.

Onere della prova della buona fede

L'onere di provare la buona fede grava sul terzo acquirente: a differenza di altre ipotesi codicistiche, qui la buona fede non si presume. Il terzo deve dimostrare di aver verificato, con la dovuta diligenza, la legittimazione del proprio dante causa, attraverso visure ipotecarie, esame del titolo, possesso pubblico e indisturbato. La giurisprudenza ha chiarito che la buona fede deve sussistere al momento dell'atto e che la colpa grave equivale a malafede.

Regime speciale per immobili e mobili registrati

Il terzo comma sottrae immobili e mobili registrati alla tutela dell'erede apparente: per questi beni la protezione del terzo è subordinata al gioco della trascrizione. Il terzo è tutelato solo se ha trascritto il proprio acquisto prima della trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede vero o della trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente. La regola allinea la disciplina successoria con quella generale della pubblicità immobiliare e impone all'erede vero di trascrivere tempestivamente il proprio acquisto ereditario o la propria azione.

Caso pratico

Tizio muore e Caio, presunto unico erede sulla base di un testamento successivamente annullato, vende a Sempronio l'autovettura del defunto in buona fede e a prezzo di mercato. Mevio, vero erede legittimo emerso anni dopo, agisce in petizione contro Caio e Sempronio. Sempronio, per i beni mobili non registrati, può invocare l'art. 534, 2° comma c.c. provando buona fede e onerosità dell'acquisto. Se invece Caio avesse venduto un appartamento, Sempronio sarebbe tutelato solo se avesse trascritto la propria compravendita prima della trascrizione dell'accettazione di eredità di Mevio o della trascrizione della domanda giudiziale di petizione.

Domande frequenti

Chi è l'erede apparente?

È colui che pubblicamente si comporta come erede del defunto, generando nei terzi il legittimo affidamento sulla sua qualità ereditaria, pur non essendolo realmente (per esempio in base a testamento poi annullato).

Quali requisiti deve avere l'acquisto del terzo per essere salvato?

Tre requisiti cumulativi: (i) il dante causa deve essere erede apparente; (ii) l'atto deve essere a titolo oneroso; (iii) il terzo deve essere in buona fede al momento dell'acquisto, con onere della prova a suo carico.

La tutela dell'erede apparente vale anche per gli immobili?

Sì, ma con una condizione: per immobili e mobili registrati la tutela opera solo se l'acquisto dall'erede apparente è stato trascritto prima della trascrizione dell'acquisto dell'erede vero o della domanda giudiziale contro l'erede apparente.

La donazione dall'erede apparente è salvata?

No, la tutela del terzo opera solo per acquisti a titolo oneroso. Le donazioni e gli atti gratuiti restano travolti dall'azione di petizione dell'erede vero.

L'onere della prova della buona fede a chi spetta?

Grava sul terzo acquirente, che deve provare di aver ignorato senza colpa l'esistenza dell'erede vero. La colpa grave nell'accertare la legittimazione del dante causa equivale a malafede.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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