Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 533 c.c. – Nozione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
L’azione è imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 532 - Art. 532 Codice Civile: Cessazione della curatela per accettazio→Cod. civ. art. 534 - Articolo 534 Codice Civile: Diritti dei terzi→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 531 c.c.: Inventario, amministrazione e rendimento dei conti→Articolo 535 Codice Civile: Possessore di beni ereditari→Articolo 530 Codice Civile: Pagamento dei debiti ereditari→Art. 536 Codice Civile: Legittimari→Articolo 529 Codice Civile: Obblighi del curatore→Articolo 537 Codice Civile: Riserva a favore dei figli→Articolo 528 Codice Civile: Nomina del curatore
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In sintesi
Indice dei contenuti
Natura e funzione della petitio hereditatis
L'art. 533 c.c. disciplina la petizione di eredità, azione di matrice romanistica che consente all'erede di far valere la propria qualità ereditaria contro chi possiede i beni della successione. Si tratta di azione a duplice contenuto: petitorio, perché tende all'accertamento della qualità di erede, e recuperatorio, perché mira alla restituzione dei beni che compongono il compendio ereditario. La sua natura universale la distingue dalla rivendicazione (art. 948 c.c.), che ha invece per oggetto la singola res.
Legittimazione attiva e passiva
Legittimato attivo è l'erede, sia esso testamentario o legittimo, che deve dimostrare l'apertura della successione (morte del de cuius), la propria delazione (chiamata) e l'avvenuta accettazione. Sul piano passivo, l'azione si propone contro chiunque possegga i beni ereditari, e in particolare contro: (i) il possessore pro herede, cioè chi possiede invocando la qualità di erede; (ii) il possessore pro possessore, ossia chi possiede senza alcun titolo. Sono esclusi gli aventi causa che possiedano sulla base di un titolo proprio (vendita, donazione) opponibile all'erede vero, salvo applicazione dell'art. 534 c.c.
Universalità dell'azione
L'azione ha carattere universale: l'oggetto è l'intero universum ius ereditario o una sua quota, non i singoli beni considerati uti singuli. Conseguentemente la domanda concerne la totalità del compendio posseduto dal convenuto, e l'attore non deve specificare in citazione tutti i beni, essendo sufficiente l'indicazione della qualità ereditaria. La prova della titolarità dei singoli beni in capo al defunto avviene attraverso le presunzioni e i fatti probatori tipici delle successioni (denuncia di successione, atti di provenienza, ecc.).
Imprescrittibilità e usucapione
La norma sancisce l'imprescrittibilità della petizione: l'azione può essere esperita in qualsiasi tempo, in conformità con il principio che la qualità di erede è imprescrittibile. Tuttavia il secondo comma fa salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni: il possessore che abbia usucapito un cespite ereditario può opporre l'usucapione all'erede vero, paralizzando l'azione restitutoria su quel bene. L'usucapione decorre dal momento in cui il possesso è qualificato come tale (anche pro herede, ai fini dell'art. 1158 c.c.).
Differenze con la rivendicazione
La differenza con la rivendicazione (art. 948 c.c.) è strutturale: la petizione di eredità presuppone la titolarità della qualità di erede e ha per oggetto l'universalità del patrimonio del defunto; la rivendicazione presuppone la titolarità del singolo diritto reale e ha per oggetto la cosa singola. Nella pratica, le due azioni possono cumularsi: l'erede può agire in petizione per i beni posseduti da chi si comporta come erede, e in rivendicazione per quelli posseduti da terzi a titolo proprio (purché senza legittimo acquisto).
Caso pratico
Tizio muore lasciando un appartamento di cui Caio, lontano parente, prende possesso comportandosi da erede, mentre Sempronio, figlio del defunto, viene a conoscenza della successione solo molti anni dopo. Sempronio, dimostrata la propria qualità di erede legittimo, agisce in petizione di eredità contro Caio: trattandosi di azione imprescrittibile, il decorso del tempo non gli ha precluso l'azione. Caio tuttavia eccepisce di aver posseduto l'immobile per oltre vent'anni pacificamente e pubblicamente: se l'usucapione è maturata, Sempronio non potrà recuperare quel bene, salvo dimostrare interruzione del possesso.
Domande frequenti
Cos'è la petizione di eredità?
È l'azione con cui l'erede chiede il riconoscimento della propria qualità ereditaria e la restituzione dei beni ereditari posseduti da terzi a titolo di erede o senza titolo alcuno (art. 533 c.c.).
La petizione di eredità si prescrive?
No, l'azione è imprescrittibile per espressa previsione dell'art. 533 c.c. Sono fatti salvi solo gli effetti dell'usucapione che il possessore abbia maturato sui singoli beni ereditari.
Contro chi si può proporre la petizione di eredità?
Contro chiunque possieda i beni ereditari a titolo di erede (possessore pro herede) o senza alcun titolo (possessore pro possessore). Non si propone contro chi ha legittimamente acquistato dal de cuius.
Qual è la differenza tra petizione di eredità e rivendicazione?
La petizione di eredità ha carattere universale, ha per oggetto l'universum ius ereditario e si fonda sulla qualità di erede. La rivendicazione (art. 948 c.c.) ha per oggetto la singola res e si fonda sulla titolarità del diritto reale specifico.
L'usucapione può paralizzare la petizione di eredità?
Sì, l'art. 533, 2° comma c.c. fa espressamente salvi gli effetti dell'usucapione sui singoli beni. Il possessore che ha usucapito un bene ereditario può opporre l'usucapione all'erede vero, mantenendone la titolarità.