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Art. 322 c.p.c. – Conciliazione in sede non contenziosa
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.
Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.
Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.
Articolo sostituito dall’art. 46, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’art. 31, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Istanza di conciliazione proposta verbalmente al giudice di pace competente. Processo verbale è titolo esecutivo se competenza ricade nel giudice di pace.
Ratio
L'articolo 322 c.p.c. disciplina la conciliazione in sede non contenziosa, procedimento alternativo al giudizio contenzioso davanti al giudice di pace. La ratio è di offrire alle parti una strada bonaria per composizione della controversia senza instaurazione formale di processo. La competenza è territoriale e rispecchia i principi generali di attribuzione della competenza giurisdizionale al giudice di pace. La peculiarità è che il processo verbale di conciliazione acquisisce valore di titolo esecutivo direttamente, senza necessità di sentenza.
Analisi
La disposizione articola due scenari. Nel primo, la controversia rientra nella competenza del giudice di pace: il processo verbale di conciliazione costituisce automaticamente titolo esecutivo secondo l'articolo 185 ultimo comma, idoneo per l'esecuzione forzata. Nel secondo scenario, la controversia eccede la competenza del giudice di pace: il processo verbale non ha valore di titolo esecutivo, bensì di scrittura privata riconosciuta in giudizio. In quest'ultimo caso, se una parte vuole forzare l'esecuzione deve ricorrere in giudizio e ottenere una sentenza. La modalità di proposizione è verbale, senza formalità di atto scritto.
Quando si applica
Si applica quando le parti, anche senza lite formalmente proposta, desiderano ricorrere al giudice di pace per ricevere assistenza nella composizione di una controversia. Non occorre che sia già stato avviato un giudizio contenzioso. Le parti possono presentarsi al giudice di pace territorialmente competente e chiedere il tentativo di conciliazione. Questo è particolarmente utile per controversie di importo modesto dove la spesa di un processo è sproporzionata.
Connessioni
L'articolo 322 si collega all'articolo 320 c.p.c., che regola il tentativo di conciliazione in sede contenziosa. L'articolo 185 ultimo comma è citato esplicitamente per il valore del processo verbale di conciliazione come titolo esecutivo. La competenza territoriale riflette i principi generali della sezione III, capo I, titolo I, libro primo. Quando la conciliazione fallisce, il ricorso al giudice di pace contenzioso segue l'iter dell'articolo 316 c.p.c.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra conciliazione contenziosa e non contenziosa?
La conciliazione contenziosa avviene durante un giudizio già avviato (articolo 320 c.p.c.). La conciliazione non contenziosa avviene senza lite formalmente proposta, come procedimento autonomo parallelo. Quest'ultima è più veloce e snella.
Il processo verbale di conciliazione è sempre titolo esecutivo?
No. È titolo esecutivo solo se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace. Se eccede i limiti di competenza, il processo verbale è una semplice scrittura privata riconosciuta in giudizio, priva di efficacia esecutiva diretta.
Se la conciliazione fallisce, devo ricominciare da capo con il giudizio contenzioso?
Sì, in sostanza. Se il tentativo di conciliazione non contenziosa fallisce, la parte che vuole procedere deve proporre citazione secondo il procedimento contenzioso ordinario dell'articolo 316 c.p.c.
Come si propone l'istanza di conciliazione non contenziosa?
Verbalmente. Non occorre atto scritto. La parte si presenta al giudice di pace competente e chiede informalmente il tentativo di conciliazione. Il giudice invita la controparte e procede.
Se il processo verbale di conciliazione è titolo esecutivo, posso subito aggredire i beni della controparte?
In teoria sì, ma solo se la controparte non adempie spontaneamente. Devi ricorrere all'ufficiale giudiziario per esecuzione forzata, notificando il processo verbale di conciliazione come titolo esecutivo.