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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 517 c.p.c. – Scelta delle cose da pignorare

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta

liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato

aumentato della metà.

In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e

ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

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In sintesi

  • Il pignoramento va eseguito sui beni di più facile e pronta liquidazione.
  • Il valore presunto dei beni non deve superare il credito precettato aumentato della metà.
  • L'ufficiale giudiziario deve preferire denaro contante, oggetti preziosi e titoli di credito.
  • Sono preferiti anche tutti gli altri beni di sicura realizzazione.

L'ufficiale giudiziario sceglie i beni da pignorare privilegiando quelli di più facile liquidazione, entro il limite del credito aumentato della metà.

Ratio

L'art. 517 c.p.c. mira a garantire un equilibrio tra l'interesse del creditore alla soddisfazione del proprio credito e quello del debitore a subire il minor sacrificio patrimoniale possibile. Il legislatore ha inteso evitare espropriazioni eccessive o sproporzionate rispetto all'entità del debito, imponendo all'ufficiale giudiziario criteri oggettivi di scelta dei beni da assoggettare a pignoramento.

Analisi

La norma si articola in due prescrizioni distinte. La prima fissa un criterio quantitativo: il valore di realizzo presumibile dei beni pignorati non può eccedere il credito precettato aumentato della metà, limitando così l'aggressione patrimoniale al minimo necessario. La seconda stabilisce una gerarchia qualitativa tra i beni: l'ufficiale giudiziario deve dare precedenza al denaro contante, agli oggetti preziosi, ai titoli di credito e a qualsiasi altro bene di sicura e rapida realizzazione.

Quando si applica

La disposizione si applica in tutte le procedure di pignoramento mobiliare ordinario, ogni volta che l'ufficiale giudiziario si trovi di fronte a una pluralità di beni mobili tra cui scegliere. Il criterio della preferenza si attiva automaticamente senza che il creditore debba formulare istanza specifica, anche se il creditore può orientare le operazioni segnalando l'esistenza di determinati beni.

Connessioni

L'art. 517 va letto in combinato con l'art. 492 c.p.c. (ingiunzione al debitore), l'art. 513 c.p.c. (luoghi del pignoramento) e l'art. 518 c.p.c. (forma del pignoramento). Il principio di proporzionalità dell'esecuzione è ulteriormente declinato dall'art. 483 c.p.c. in materia di scelta del mezzo di espropriazione.

Domande frequenti

L'ufficiale giudiziario può pignorare tutti i beni presenti in casa del debitore?

No. L'art. 517 impone un limite: il valore presunto dei beni pignorati non può superare il credito precettato aumentato della metà. L'ufficiale giudiziario deve fermarsi quando raggiunge tale soglia, scegliendo i beni di più facile liquidazione.

Il debitore può indicare quali beni pignorare?

La scelta spetta all'ufficiale giudiziario, che applica i criteri di legge. Il debitore non ha un diritto soggettivo a indicare i beni, ma può segnalare l'esistenza di beni di più facile liquidazione per orientare la scelta nel proprio interesse.

Cosa si intende per beni di 'sicura realizzazione'?

Sono beni il cui valore è oggettivo e facilmente convertibile in denaro: contante, titoli di Stato, obbligazioni quotate, gioielli con certificazione. La 'sicurezza' riguarda sia la certezza del valore sia la rapidità della liquidazione.

Cosa succede se il creditore ritiene insufficienti i beni pignorati?

Il creditore può chiedere l'integrazione del pignoramento ai sensi dell'art. 518, ultimo comma, depositando istanza entro il termine per il deposito dell'istanza di vendita. Il giudice, se del caso con l'ausilio di uno stimatore, ordina il pignoramento di ulteriori beni.

Il limite del credito aumentato della metà è assoluto o derogabile?

È un limite legale che l'ufficiale giudiziario deve rispettare d'ufficio. Tuttavia, se i beni disponibili sono indivisibili o se la stima è approssimativa, un lieve superamento può essere giustificato dalla natura dei beni. Il giudice dell'esecuzione vigila sulla proporzionalità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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