Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 522 c.p.c. – Compenso del custode
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il custode non ha diritto a compenso se non l’ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall’ufficiale giudiziario all’atto della nomina.
Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell’articolo precedente.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 521 - Articolo 521 Codice di Procedura Civile: Nomina e obblighi del cu…→Cod. proc. civ. art. 523 - Articolo 523 Codice di Procedura Civile: Unione di pignoramenti→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 520 Codice di Procedura Civile: Custodia dei mobili pignorati→Articolo 524 Codice di Procedura Civile: Pignoramento successivo→Articolo 519 Codice di Procedura Civile: Tempo del pignoramento→Art. 525 c.p.c.: Condizione a tempo dell’intervento→Articolo 518 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento→Art. 526 c.p.c.: Facoltà dei creditori intervenuti→Art. 517 c.p.c.: Scelta delle cose da pignorare
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il custode dei beni pignorati ha diritto al compenso solo se lo ha richiesto e se gli è stato riconosciuto all'atto della nomina; nessun compenso spetta a creditore e debitore.
Ratio
L'art. 522 c.p.c. risponde a una logica di contenimento delle spese esecutive e di salvaguardia dell'interesse comune dei creditori. Il compenso del custode incide sul ricavato della vendita e, quindi, sulla soddisfazione dei creditori: limitarlo ai casi in cui sia stato previamente pattuito evita richieste successive non preventivate. Per le parti del processo (creditore e debitore) il legislatore esclude del tutto il diritto al compenso, sul presupposto che la loro eventuale custodia sia già coperta da altri titoli o interessi.
Analisi
La norma pone due regole distinte. La prima riguarda il custode terzo: il compenso è dovuto solo se richiesto dal custode al momento della nomina e contestualmente riconosciuto dall'ufficiale giudiziario. Non possono sorgere pretese retributive successive. La seconda regola è assoluta: creditore, coniuge del creditore, debitore e familiari conviventi non possono ricevere alcun compenso per la custodia, indipendentemente da qualsiasi accordo o richiesta.
Quando si applica
La norma si applica in ogni procedura esecutiva mobiliare in cui venga nominato un custode. La regola della previa richiesta e del riconoscimento contestuale implica che l'ufficiale giudiziario debba indicare espressamente nel verbale di nomina se è stato convenuto un compenso e in quale misura.
Connessioni
L'art. 522 va letto in combinato con l'art. 521 (incompatibilità del custode) e con le norme sulla liquidazione delle spese dell'esecuzione. Il compenso del custode, una volta riconosciuto, è una spesa privilegiata dell'esecuzione da soddisfare con precedenza sul ricavato della vendita, analogamente alle spese di giustizia.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
L'ufficiale giudiziario nomina Filano, terzo estraneo, custode dei mobili pignorati a casa di Mevio. Filano, prima di accettare l'incarico, chiede un compenso per l'attività di custodia. L'ufficiale giudiziario ritiene la richiesta congrua, la riconosce espressamente nel verbale di nomina e ne determina l'importo. Filano potrà dunque pretendere il pagamento del compenso concordato come spesa dell'esecuzione. Se Filano avesse accettato senza fare richiesta, non avrebbe potuto avanzare pretese retributive in un secondo momento.
Caso 2: Caso 2
Nel procedimento di pignoramento contro Tizio, il creditore Caio ottiene il consenso del debitore ad essere nominato egli stesso custode dei beni. Al termine della procedura, Caio avanza richiesta di compenso per l'attività di sorveglianza svolta per molti mesi. Il giudice dell'esecuzione rigetta la domanda: in applicazione dell'art. 522, secondo comma, il creditore non ha mai diritto a compenso per la custodia dei beni pignorati, indipendentemente dalla durata e dall'impegno profuso nell'attività.
Domande frequenti
Il custode dei beni pignorati ha sempre diritto a essere pagato?
No. Il compenso spetta al custode solo se lo ha esplicitamente richiesto al momento della nomina e se l'ufficiale giudiziario lo ha riconosciuto contestualmente. Chi accetta la nomina senza formulare alcuna richiesta non potrà pretendere un compenso in seguito.
Il creditore che fa da custode può farsi pagare?
No. L'art. 522 esclude categoricamente il diritto al compenso per creditore, coniuge del creditore, debitore e familiari conviventi del debitore. Il divieto è assoluto e non derogabile nemmeno con accordo tra le parti.
Come viene determinato il compenso del custode?
Il compenso è stabilito dall'ufficiale giudiziario al momento della nomina, su richiesta del custode. Non esiste una tariffa fissa per legge; l'importo deve essere ragionevole in relazione alla natura, al valore e alla durata prevista della custodia.
Chi paga il compenso del custode nella procedura esecutiva?
Il compenso del custode costituisce una spesa dell'esecuzione, anticipata dal creditore procedente e recuperata sul ricavato della vendita, con preferenza rispetto al credito principale. Se il ricavato è insufficiente, la spesa resta a carico del creditore che l'ha anticipata.
Il custode può rinunciare al compenso già riconosciuto?
Sì, il custode può rinunciare al compenso riconosciuto. Non può invece pretenderne uno aggiuntivo rispetto a quello già fissato al momento della nomina, né avanzare nuove richieste in corso di procedura.