← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 522 c.p.c. – Compenso del custode

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il custode non ha diritto a compenso se non l’ha chiesto e se non gli e’ stato riconosciuto dall’ufficiale giudiziario all’atto della nomina.

Nessun compenso puo’ attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell’articolo precedente.

In sintesi

  • Il compenso del custode non è automatico: deve essere esplicitamente richiesto e riconosciuto al momento della nomina.
  • Creditore, suo coniuge, debitore e familiari conviventi non hanno mai diritto a compenso per la custodia.

Il custode dei beni pignorati ha diritto al compenso solo se lo ha richiesto e se gli è stato riconosciuto all'atto della nomina; nessun compenso spetta a creditore e debitore.

Ratio

L'art. 522 c.p.c. risponde a una logica di contenimento delle spese esecutive e di salvaguardia dell'interesse comune dei creditori. Il compenso del custode incide sul ricavato della vendita e, quindi, sulla soddisfazione dei creditori: limitarlo ai casi in cui sia stato previamente pattuito evita richieste successive non preventivate. Per le parti del processo (creditore e debitore) il legislatore esclude del tutto il diritto al compenso, sul presupposto che la loro eventuale custodia sia già coperta da altri titoli o interessi.

Analisi

La norma pone due regole distinte. La prima riguarda il custode terzo: il compenso è dovuto solo se richiesto dal custode al momento della nomina e contestualmente riconosciuto dall'ufficiale giudiziario. Non possono sorgere pretese retributive successive. La seconda regola è assoluta: creditore, coniuge del creditore, debitore e familiari conviventi non possono ricevere alcun compenso per la custodia, indipendentemente da qualsiasi accordo o richiesta.

Quando si applica

La norma si applica in ogni procedura esecutiva mobiliare in cui venga nominato un custode. La regola della previa richiesta e del riconoscimento contestuale implica che l'ufficiale giudiziario debba indicare espressamente nel verbale di nomina se è stato convenuto un compenso e in quale misura.

Connessioni

L'art. 522 va letto in combinato con l'art. 521 (incompatibilità del custode) e con le norme sulla liquidazione delle spese dell'esecuzione. Il compenso del custode, una volta riconosciuto, è una spesa privilegiata dell'esecuzione da soddisfare con precedenza sul ricavato della vendita, analogamente alle spese di giustizia.

Domande frequenti

Il custode dei beni pignorati ha sempre diritto a essere pagato?

No. Il compenso spetta al custode solo se lo ha esplicitamente richiesto al momento della nomina e se l'ufficiale giudiziario lo ha riconosciuto contestualmente. Chi accetta la nomina senza formulare alcuna richiesta non potrà pretendere un compenso in seguito.

Il creditore che fa da custode può farsi pagare?

No. L'art. 522 esclude categoricamente il diritto al compenso per creditore, coniuge del creditore, debitore e familiari conviventi del debitore. Il divieto è assoluto e non derogabile nemmeno con accordo tra le parti.

Come viene determinato il compenso del custode?

Il compenso è stabilito dall'ufficiale giudiziario al momento della nomina, su richiesta del custode. Non esiste una tariffa fissa per legge; l'importo deve essere ragionevole in relazione alla natura, al valore e alla durata prevista della custodia.

Chi paga il compenso del custode nella procedura esecutiva?

Il compenso del custode costituisce una spesa dell'esecuzione, anticipata dal creditore procedente e recuperata sul ricavato della vendita, con preferenza rispetto al credito principale. Se il ricavato è insufficiente, la spesa resta a carico del creditore che l'ha anticipata.

Il custode può rinunciare al compenso già riconosciuto?

Sì, il custode può rinunciare al compenso riconosciuto. Non può invece pretenderne uno aggiuntivo rispetto a quello già fissato al momento della nomina, né avanzare nuove richieste in corso di procedura.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.