Testo dell'articoloVigente
Art. 525 c.p.c. – Condizioni e tempo dell’intervento
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80 .113a Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l’intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.
Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi 20.000 euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529 .
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 524 - Articolo 524 Codice di Procedura Civile: Pignoramento successivo→Cod. proc. civ. art. 526 - Art. 526 c.p.c.: Facoltà dei creditori intervenuti→Articolo 523 Codice di Procedura Civile: Unione di pignoramenti→Articolo 527 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 522 Codice di Procedura Civile: Compenso del custode→Articolo 528 Codice di Procedura Civile: Intervento tardivo→Articolo 521 Codice di Procedura Civile: Nomina e obblighi del custode→Art. 529 c.p.c.: Istanza di assegnazione o di vendita→Articolo 520 Codice di Procedura Civile: Custodia dei mobili pignorati→Art. 530 c.p.c.: Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita→Articolo 519 Codice di Procedura Civile: Tempo del pignoramento→Art. 531 c.p.c.: Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 525 del codice di procedura civile fissa il momento entro cui deve avvenire l'intervento. La rubrica ufficiale è «Condizioni e tempo dell'intervento». Il primo comma non è più in vigore: lo ha abrogato il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Restano vigenti le disposizioni che seguono.
Il termine generale: la prima udienza
La norma stabilisce che, «per gli effetti di cui agli articoli seguenti», l'intervento deve avere luogo «non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione». Il limite temporale è quindi la prima udienza fissata per uno di questi due scopi. La formula «per gli effetti di cui agli articoli seguenti» lega il termine agli effetti regolati dalle disposizioni successive. L'articolo non descrive questi effetti e non dice che cosa succede a chi interviene dopo.
Esempio: Tizio ha pignorato beni di Caio ed è stata fissata la prima udienza per l'autorizzazione della vendita. Sempronio, anche lui creditore di Caio, vuole intervenire. Per gli effetti previsti dagli articoli seguenti, il suo intervento deve avere luogo non oltre quella udienza.
La notizia al creditore pignorante
Il secondo periodo dello stesso comma dice: «Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante». Nell'esempio, il cancelliere dà notizia dell'intervento di Sempronio a Tizio. La norma non indica la forma né i tempi della comunicazione.
Beni pignorati di valore non superiore a 20.000 euro
L'ultimo comma prevede un termine diverso quando il valore dei beni pignorati, «determinato a norma dell'articolo 518», non supera 20.000 euro. In questo caso l'intervento «deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529». Il riferimento non è più la prima udienza ma la data di presentazione di quel ricorso. Per stabilire quale termine si applica conta quindi il valore dei beni, così come determinato secondo l'articolo 518.
Esempio: i beni pignorati a Caio hanno un valore, determinato a norma dell'articolo 518, inferiore a 20.000 euro. Sempronio deve intervenire non oltre la data di presentazione del ricorso previsto dall'articolo 529.
Nel testo di Normattiva compaiono anche note di aggiornamento con disposizioni transitorie delle leggi di riforma. Riguardano l'entrata in vigore delle modifiche e la loro applicazione alle procedure già pendenti a quelle date.
Domande frequenti
Entro quando deve avvenire l'intervento secondo l'art. 525 c.p.c.?
Per gli effetti indicati negli articoli seguenti, l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione.
Chi informa il creditore pignorante dell'intervento?
Il cancelliere: la norma dice che di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.
Cosa cambia se i beni pignorati valgono poco?
Se il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non supera 20.000 euro, l'intervento deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso previsto dall'articolo 529.
Il primo comma dell'art. 525 c.p.c. è ancora in vigore?
No. Il primo comma è stato abrogato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Gli altri commi sono vigenti.
Come si determina il valore dei beni pignorati ai fini del limite di 20.000 euro?
La norma rinvia all'articolo 518: il valore rilevante è quello determinato a norma di quell'articolo.