Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 529 c.p.c. – Istanza di assegnazione o di vendita

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.

Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l’assegnazione.

Al ricorso si deve unire il certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.

In sintesi

  • Decorso il termine di cui all'art. 501 c.p.c., è possibile chiedere la vendita o la distribuzione del denaro pignorato.
  • Legittimati sono il creditore pignorante e i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.
  • Per titoli di credito e beni con valore di listino è ammessa anche la richiesta di assegnazione diretta.
  • Al ricorso va allegato il certificato dei privilegi gravanti sui beni mobili pignorati.
Indice dei contenuti

Dopo i termini di attesa, il creditore pignorante e i creditori titolati possono chiedere la vendita dei beni pignorati o l'assegnazione di titoli quotati.

Ratio

L'articolo 529 c.p.c. segna l'avvio della fase liquidatoria dell'espropriazione mobiliare: dopo che i creditori hanno avuto il tempo di intervenire e il debitore ha avuto modo di pagare volontariamente, la norma consente ai creditori «attivi» (cioè muniti di titolo esecutivo) di fare il passo decisivo verso la soddisfazione del loro credito. Il meccanismo risponde alla logica che solo chi abbia già un titolo valido per procedere in via esecutiva possa forzare la liquidazione del patrimonio del debitore.

La previsione di un termine di attesa (art. 501) prima di poter chiedere la vendita è coerente con la funzione di garanzia processuale del debitore, a cui viene concesso un congruo spatium deliberandi per adempiere spontaneamente ed evitare la vendita forzata.

Analisi

Il primo comma individua i soggetti legittimati: il creditore pignorante, in quanto promotore dell'esecuzione, e i creditori intervenuti che siano muniti di titolo esecutivo. I creditori intervenuti senza titolo esecutivo non sono legittimati a chiedere la vendita, dovendo attendere la distribuzione secondo le proprie ragioni di credito. L'oggetto della richiesta è duplice: la distribuzione del denaro già pignorato e la vendita di tutti gli altri beni pignorati.

Il secondo comma introduce una facoltà ulteriore: per i titoli di credito (assegni, cambiali, azioni, obbligazioni) e per le «altre cose» il cui valore sia determinabile tramite listini di borsa o di mercato, i creditori legittimati possono chiedere non la vendita ma l'assegnazione diretta. Questa opzione è più rapida ed economica rispetto alla vendita all'incanto o tramite commissionario. Il terzo comma impone un onere documentale: al ricorso deve essere allegato il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati, al fine di consentire al giudice di conoscere il quadro completo dei diritti di prelazione e di formare correttamente il piano di riparto.

Quando si applica

La norma si applica nella fase post-intervento dell'espropriazione mobiliare presso il debitore. Il presupposto temporale è il decorso del termine di cui all'art. 501 c.p.c. (di norma dieci giorni dal pignoramento, salvo il termine di cui all'art. 525 per l'intervento). In pratica, il ricorso ex art. 529 è l'atto con cui si «attiva» la fase di liquidazione: senza di esso, l'esecuzione rimane sospesa in attesa che qualche creditore si faccia avanti.

L'assegnazione diretta ex secondo comma è particolarmente utilizzata nelle esecuzioni aventi ad oggetto strumenti finanziari dematerializzati, quote di fondi o altri prodotti con valore corrente determinabile, in quanto evita i costi e i tempi della procedura di vendita ordinaria.

Connessioni

L'art. 529 si raccorda con l'art. 501 c.p.c. (termine di attesa prima dell'istanza di vendita), l'art. 499 c.p.c. (intervento dei creditori), l'art. 525 c.p.c. (termini per l'intervento), l'art. 530 c.p.c. (provvedimento del giudice sull'istanza) e gli artt. 532-534 c.p.c. (modalità di vendita). Il riferimento ai «privilegi gravanti sui mobili» rinvia all'art. 2751 ss. c.c. e all'art. 2756 c.c. (privilegio sui mobili).

Sul piano sistematico, la distinzione tra creditori muniti e non muniti di titolo esecutivo riflette il principio generale dell'art. 474 c.p.c., secondo cui l'esecuzione forzata presuppone un titolo esecutivo che legittimi il creditore ad agire coattivamente.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Mevio, creditore pignorante di Tizio per un credito di 20.000 euro, ha eseguito il pignoramento su un autoveicolo e su alcune attrezzature da ufficio. Decorso il termine di cui all'art. 501, Mevio presenta ricorso al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 529, chiedendo la vendita dei beni. Al ricorso allega il certificato attestante l'assenza di privilegi speciali registrati sui beni. Il giudice fissa l'udienza ex art. 530, all'esito della quale disporrà la vendita con le modalità più appropriate per i beni in questione.

Caso 2: Caso 2

Caio è intervenuto nell'esecuzione mobiliare promossa da Filano contro Sempronio, portando un proprio titolo esecutivo (decreto ingiuntivo esecutivo) per 8.000 euro. Tra i beni pignorati vi sono azioni di una società quotata in borsa. Caio, avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 529, chiede al giudice dell'esecuzione non la vendita delle azioni bensì la loro assegnazione diretta a suo favore, al valore risultante dal listino di borsa del giorno della richiesta. Questo gli consente di soddisfarsi in maniera rapida ed efficiente, senza i costi della procedura di vendita.

Domande frequenti

Chi può chiedere la vendita dei beni pignorati?

Il creditore pignorante e i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. I creditori intervenuti senza titolo esecutivo non possono promuovere la vendita.

Cos'è l'assegnazione diretta e quando è possibile chiederla?

È la possibilità di ottenere i beni pignorati direttamente in soddisfazione del credito, senza venderli. È ammessa solo per titoli di credito e beni con valore risultante da listini di borsa o di mercato.

Cosa si deve allegare al ricorso per la vendita?

Il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui beni mobili pignorati, necessario per consentire al giudice di conoscere i diritti di prelazione esistenti.

Quando scatta il termine per chiedere la vendita?

Decorso il termine di cui all'art. 501 c.p.c. dal pignoramento, che è solitamente di dieci giorni, salvo il periodo di attesa per l'intervento dei creditori ex art. 525.

Se non viene presentato nessun ricorso ex art. 529, cosa succede all'esecuzione?

L'esecuzione rimane ferma in attesa dell'istanza di un creditore legittimato. Se nessuno la promuove entro i termini di legge, può verificarsi l'estinzione del procedimento per inattività.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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