Testo dell'articoloVigente
Art. 532 c.p.c. – Vendita a mezzo di commissionario
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il giudice dell’esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell’elenco di cui all’articolo 169-sexies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice, affinchè proceda alla vendita in qualità di commissionario. Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice può disporre la vendita senza incanto tramite commissionario specializzato, fissando un prezzo minimo e affidando i beni all'istituto vendite giudiziarie o ad altro soggetto.
Ratio
L'articolo 532 c.p.c. risponde all'esigenza di valorizzare al meglio i beni pignorati ricorrendo a soggetti specializzati nella loro commercializzazione, piuttosto che alla procedura dell'incanto pubblico che, per molte categorie di beni, produce prezzi molto inferiori al valore di mercato. La vendita tramite commissionario è uno strumento di efficienza economica: il soggetto specializzato conosce il mercato di riferimento, ha una rete di potenziali acquirenti e può ottenere il prezzo migliore per il tipo di bene in questione.
La preferenza normativa per l'istituto vendite giudiziarie (IVG) come soggetto naturale per la commissione riflette la volontà di mantenere un controllo pubblico sulla procedura, garantendo al contempo la specializzazione tecnica richiesta. La possibilità di derogare a favore di «altro soggetto specializzato» consente di adattare la scelta alla natura peculiare del bene (es. opere d'arte, gioielli, veicoli di lusso, macchinari industriali).
Analisi
Il primo comma prevede due modalità alternative di vendita senza incanto: tramite l'istituto vendite giudiziarie (IVG), soggetto autorizzato per legge, oppure, con provvedimento motivato, tramite un «altro soggetto specializzato nel settore di competenza». La motivazione del provvedimento di scelta di un soggetto diverso dall'IVG è obbligatoria e serve a rendere controllabile e impugnabile la scelta del giudice.
Il secondo comma disciplina il procedimento di determinazione del prezzo: il giudice può sentire, «se necessario», uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale, e fissa sia il prezzo minimo sotto il quale il commissionario non può vendere, sia l'importo globale fino al cui raggiungimento devono continuare le vendite. Può anche imporre una cauzione al commissionario, a garanzia del corretto svolgimento dell'incarico. Il terzo comma introduce una regola speciale per i beni con valore di listino (titoli quotati in borsa, merci con prezzi ufficiali di mercato): in questi casi il prezzo minimo è automaticamente fissato dal listino, e non si può scendere al di sotto.
Quando si applica
La vendita tramite commissionario ex art. 532 è la modalità ordinaria per la liquidazione di beni mobili nell'esecuzione forzata, alternativa alla vendita all'incanto ex art. 534. È particolarmente indicata per beni di valore significativo o con un mercato specifico: gioielli, orologi, opere d'arte, veicoli, macchinari industriali, strumenti musicali, vini pregiati. Per questi beni, l'incanto pubblico rischia di produrre realizzi molto bassi, mentre un commissionario specializzato può ottenere prezzi vicini a quelli di mercato.
La fissazione di un prezzo minimo è una garanzia fondamentale: impedisce vendite sottocosto che danneggierebbero il debitore (privato del bene senza una soddisfazione adeguata del debito) e i creditori chirografari (che potrebbero non essere soddisfatti).
Connessioni
L'art. 532 si raccorda con l'art. 530 c.p.c. (provvedimento che autorizza la vendita), l'art. 533 c.p.c. (obblighi del commissionario), l'art. 534 c.p.c. (vendita all'incanto come alternativa), l'art. 490 c.p.c. (pubblicità degli atti esecutivi) e l'art. 534-bis c.p.c. (delega delle operazioni di vendita). Sul piano regolamentare, la disciplina degli istituti vendite giudiziarie è contenuta nel D.M. 6 aprile 2001, n. 157.
La norma va letta in coordinamento con le disposizioni attuative del c.p.c. che regolano l'albo dei soggetti specializzati e le condizioni per la nomina di stimatori, nonché con le norme del codice civile sul contratto di commissione (artt. 1731-1736 c.c.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Nell'esecuzione promossa da Tizio contro Caio, sono pignorati alcuni strumenti musicali di pregio (violini e violoncelli da collezione). Il giudice dell'esecuzione, ritenendo che l'incanto pubblico non sarebbe idoneo a valorizzare questi beni, dispone con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 532 la vendita senza incanto, affidandola non all'IVG locale (privo di competenze nel settore) ma a una casa d'aste specializzata in strumenti musicali antichi. Nomina uno stimatore con specifica preparazione nel settore e fissa un prezzo minimo per ogni strumento pari all'80% della stima. La vendita realizza prezzi ben superiori al minimo, con soddisfazione piena di Tizio e parziale di Caio.
Caso 2: Caso 2
Filano ha pignorato un pacchetto di azioni quotate in borsa di proprietà di Mevio. Il giudice dell'esecuzione, applicando il terzo comma dell'art. 532, dispone la vendita tramite commissionario, precisando che le azioni non potranno essere cedute a un prezzo inferiore al valore minimo risultante dal listino di borsa del giorno della vendita. Il commissionario, istituto finanziario abilitato, esegue la vendita al mercato, ottenendo il prezzo corrente e riversando il ricavato al cancelliere per la successiva distribuzione tra i creditori.
Domande frequenti
Cos'è la vendita tramite commissionario nell'esecuzione mobiliare?
È la vendita dei beni pignorati affidata a un soggetto specializzato (di norma l'istituto vendite giudiziarie) che agisce per conto del procedimento esecutivo, con l'obiettivo di ottenere il miglior prezzo di mercato.
Chi sceglie il commissionario?
Il giudice dell'esecuzione: di norma affida i beni all'istituto vendite giudiziarie, ma con provvedimento motivato può scegliere un altro soggetto specializzato nel settore merceologico di riferimento.
È possibile vendere sotto il prezzo minimo fissato dal giudice?
No, il commissionario non può vendere sotto il prezzo minimo fissato dal giudice nel provvedimento di autorizzazione. Per i beni con valore di listino, il minimo è quello risultante dal listino stesso.
Il giudice deve sempre sentire uno stimatore prima di fissare il prezzo?
No, la norma prevede che lo stimatore venga sentito solo «se necessario»: per beni di uso comune con valore di mercato facilmente determinabile, il giudice può fissare il prezzo autonomamente.
Cosa succede se il commissionario non riesce a vendere i beni?
Se la vendita senza incanto non avviene nel termine di un mese, il commissionario deve riconsegnare i beni per la vendita all'incanto, salvo proroga su istanza di tutti i creditori (art. 533 c.p.c.).