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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 535 c.p.c. – Prezzo base dell’incanto

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base e’ determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.

In ogni altro caso il pretore, nel provvedimento di cui all’articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell’incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.

In sintesi

  • Se esiste un listino di borsa o di mercato, il prezzo base corrisponde al minimo del giorno precedente la vendita.
  • In assenza di listino, il pretore fissa il prezzo di apertura dell'incanto nel provvedimento ex art. 530.
  • Il pretore può sentire uno stimatore quando necessario per valutare i beni.
  • In casi particolari, il pretore può autorizzare la vendita al miglior offerente senza prezzo minimo.

Il prezzo base dell'incanto è determinato dal listino di borsa o fissato dal pretore, anche senza minimo, secondo le circostanze.

Ratio

L'articolo 535 c.p.c. persegue un duplice obiettivo: garantire che i beni pignorati vengano venduti a un valore obiettivamente ancorato al mercato, evitando svendite pregiudizievoli per il debitore, e al contempo preservare la flessibilità necessaria per beni privi di quotazioni ufficiali. La norma bilancia gli interessi del creditore, che aspira al massimo realizzo, con la tutela del debitore, che ha diritto a non subire liquidazioni avventate o sottocosto.

Analisi

Il primo comma introduce il criterio oggettivo del listino: per beni negoziati in borsa o su mercati regolamentati il prezzo base corrisponde al minimo della seduta precedente la vendita, parametro certo e verificabile. Il secondo comma disciplina il caso residuale: il pretore, nell'ambito del provvedimento ex art. 530 che autorizza la vendita, può avvalersi di uno stimatore e fissa discrezionalmente il prezzo di apertura oppure, quando le circostanze lo suggeriscono (beni deperibili, scarsa domanda, urgenza), opta per la vendita senza prezzo minimo, affidandosi alla concorrenza tra offerenti.

Quando si applica

La regola del listino si applica tipicamente a titoli azionari, obbligazioni, materie prime quotate, valute e merci con prezzi ufficiali pubblicati. La via giudiziale con stimatore è invece ordinaria per mobili, macchinari, attrezzature, gioielli e qualsiasi bene privo di quotazione standardizzata. La vendita senza prezzo minimo è riservata a situazioni eccezionali, come beni di scarso valore, di difficile collocazione o soggetti a rapido deperimento.

Connessioni

L'art. 535 si inserisce nel percorso logico avviato dall'art. 530 (ordinanza di vendita), si raccorda con l'art. 537 (modalità dell'incanto e aggiudicazione) e con l'art. 538 (nuovo incanto a prezzo ribassato in caso di insuccesso). Per la vendita senza incanto si veda l'art. 532 c.p.c. In tema di stima dei beni, rileva l'art. 568 c.p.c. per analogia con l'espropriazione immobiliare.

Domande frequenti

Come viene stabilito il prezzo di partenza se i beni pignorati sono azioni quotate in borsa?

Il prezzo base corrisponde al minimo di borsa registrato il giorno precedente la vendita. Non occorre una perizia: il dato è ricavato direttamente dal listino ufficiale.

Cosa succede se i beni pignorati non hanno un prezzo di mercato ufficiale?

Il pretore fissa discrezionalmente il prezzo di apertura dell'incanto, eventualmente dopo aver sentito uno stimatore (perito) che valuta il bene in modo professionale.

È possibile vendere i beni pignorati senza fissare un prezzo minimo?

Sì, ma solo se le circostanze lo consigliano: ad esempio beni deperibili o di difficile vendita. In tal caso il pretore autorizza la vendita al miglior offerente, lasciando che la concorrenza determini il prezzo finale.

Chi è lo stimatore e quando viene coinvolto?

Lo stimatore è un esperto (perito) nominato dal pretore per valutare il valore di beni che non hanno una quotazione di mercato. Il suo intervento è facoltativo e disposto solo «quando occorre».

Come tutela il debitore la norma sul prezzo base?

Ancorando il prezzo a parametri oggettivi (listino) o a una valutazione tecnica (stimatore), la norma impedisce che i beni vengano venduti a valori arbitrariamente bassi, salvaguardando l'interesse del debitore a un realizzo equo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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