Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 535 c.p.c. – Prezzo base dell’incanto
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.
In ogni altro caso il giudice dell’esecuzione, nel provvedimento di cui all’art. 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell’incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 534-ter - ter c.p.c.: Ricorso al Giudice dell’esecuzione→Cod. proc. civ. art. 536 - Art. 536 c.p.c.: Trasporto e ricognizione delle cose da vendere→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 534-bis c.p.c.: Delega delle operazioni di vendita→Articolo 534 Codice di Procedura Civile: Vendita all’incanto→Articolo 533 Codice di Procedura Civile: Obblighi del commissionario→Articolo 537 Codice di Procedura Civile: Modo dell’incanto→Art. 532 c.p.c.: Vendita a mezzo di commissionario→Articolo 538 Codice di Procedura Civile: Nuovo incanto→Art. 531 c.p.c.: Vendita di frutti pendenti o di speciali beni m
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il prezzo base dell'incanto è determinato dal listino di borsa o fissato dal pretore, anche senza minimo, secondo le circostanze.
Ratio
L'articolo 535 c.p.c. persegue un duplice obiettivo: garantire che i beni pignorati vengano venduti a un valore obiettivamente ancorato al mercato, evitando svendite pregiudizievoli per il debitore, e al contempo preservare la flessibilità necessaria per beni privi di quotazioni ufficiali. La norma bilancia gli interessi del creditore, che aspira al massimo realizzo, con la tutela del debitore, che ha diritto a non subire liquidazioni avventate o sottocosto.
Analisi
Il primo comma introduce il criterio oggettivo del listino: per beni negoziati in borsa o su mercati regolamentati il prezzo base corrisponde al minimo della seduta precedente la vendita, parametro certo e verificabile. Il secondo comma disciplina il caso residuale: il pretore, nell'ambito del provvedimento ex art. 530 che autorizza la vendita, può avvalersi di uno stimatore e fissa discrezionalmente il prezzo di apertura oppure, quando le circostanze lo suggeriscono (beni deperibili, scarsa domanda, urgenza), opta per la vendita senza prezzo minimo, affidandosi alla concorrenza tra offerenti.
Quando si applica
La regola del listino si applica tipicamente a titoli azionari, obbligazioni, materie prime quotate, valute e merci con prezzi ufficiali pubblicati. La via giudiziale con stimatore è invece ordinaria per mobili, macchinari, attrezzature, gioielli e qualsiasi bene privo di quotazione standardizzata. La vendita senza prezzo minimo è riservata a situazioni eccezionali, come beni di scarso valore, di difficile collocazione o soggetti a rapido deperimento.
Connessioni
L'art. 535 si inserisce nel percorso logico avviato dall'art. 530 (ordinanza di vendita), si raccorda con l'art. 537 (modalità dell'incanto e aggiudicazione) e con l'art. 538 (nuovo incanto a prezzo ribassato in caso di insuccesso). Per la vendita senza incanto si veda l'art. 532 c.p.c. In tema di stima dei beni, rileva l'art. 568 c.p.c. per analogia con l'espropriazione immobiliare.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, creditore di Caio, ottiene il pignoramento di un pacchetto di azioni quotate in borsa detenuto dal debitore. Il giudice dell'esecuzione deve fissare il prezzo base per l'incanto: poiché le azioni sono negoziate sul mercato regolamentato, il prezzo base corrisponde al minimo registrato nella seduta del giorno precedente la vendita, senza necessità di perizia. L'operazione è trasparente e oggettiva, a tutela sia di Tizio, che si assicura un realizzo ancorato al mercato, sia di Caio, che non subisce una valutazione arbitrariamente bassa.
Caso 2: Sempronio ottiene il pignoramento di un tornio industriale di proprietà di Mevio
Non esistendo listini di mercato per quel tipo di macchinario usato, il pretore nomina uno stimatore che perizia il bene a 8.000 euro. Tuttavia, ritenendo il mercato locale poco vivace e il bene di difficile collocazione, il pretore autorizza la vendita al miglior offerente senza prezzo minimo, così da accelerare la liquidazione e consentire comunque un realizzo competitivo grazie alla gara tra partecipanti all'incanto.
Domande frequenti
Come viene stabilito il prezzo di partenza se i beni pignorati sono azioni quotate in borsa?
Il prezzo base corrisponde al minimo di borsa registrato il giorno precedente la vendita. Non occorre una perizia: il dato è ricavato direttamente dal listino ufficiale.
Cosa succede se i beni pignorati non hanno un prezzo di mercato ufficiale?
Il pretore fissa discrezionalmente il prezzo di apertura dell'incanto, eventualmente dopo aver sentito uno stimatore (perito) che valuta il bene in modo professionale.
È possibile vendere i beni pignorati senza fissare un prezzo minimo?
Sì, ma solo se le circostanze lo consigliano: ad esempio beni deperibili o di difficile vendita. In tal caso il pretore autorizza la vendita al miglior offerente, lasciando che la concorrenza determini il prezzo finale.
Chi è lo stimatore e quando viene coinvolto?
Lo stimatore è un esperto (perito) nominato dal pretore per valutare il valore di beni che non hanno una quotazione di mercato. Il suo intervento è facoltativo e disposto solo «quando occorre».
Come tutela il debitore la norma sul prezzo base?
Ancorando il prezzo a parametri oggettivi (listino) o a una valutazione tecnica (stimatore), la norma impedisce che i beni vengano venduti a valori arbitrariamente bassi, salvaguardando l'interesse del debitore a un realizzo equo.