Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 534-bis c.p.c. – Delega delle operazioni di vendita
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il giudice, con il provvedimento di cui all’articolo 530, delega all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 534 - Articolo 534 Codice di Procedura Civile: Vendita all’incanto→Cod. proc. civ. art. 534-ter - ter c.p.c.: Ricorso al Giudice dell’esecuzione→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 535 Codice di Procedura Civile: Prezzo base dell’incanto→Articolo 533 Codice di Procedura Civile: Obblighi del commissionario→Art. 536 c.p.c.: Trasporto e ricognizione delle cose da vendere→Art. 532 c.p.c.: Vendita a mezzo di commissionario→Articolo 537 Codice di Procedura Civile: Modo dell’incanto→Art. 531 c.p.c.: Vendita di frutti pendenti o di speciali beni m→Articolo 538 Codice di Procedura Civile: Nuovo incanto
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice può delegare a un notaio, avvocato o commercialista le operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri, con incanto o senza, applicando per analogia l'art. 591-bis.
Ratio
L'articolo 534-bis c.p.c. estende ai beni mobili iscritti nei pubblici registri il modello di delega a professionisti già sperimentato nell'espropriazione immobiliare con l'art. 591-bis. La ratio è quella di alleggerire il carico degli uffici giudiziari, affidando le operazioni tecniche di vendita a soggetti qualificati e responsabili, capaci di gestire la complessità delle vendite di beni registrati (che richiedono trasferimenti di proprietà con formalità pubblicitarie, cancellazione di vincoli, ecc.).
La scelta di beni mobili «registrati» come oggetto della delega non è casuale: si tratta di beni (autoveicoli, navi minori, aeromobili leggeri) per i quali il trasferimento della proprietà richiede adempimenti presso pubblici registri (PRA, Registro Navale, Registro Aeronautico) analoghi a quelli immobiliari, rendendo appropriato l'intervento di professionisti abilitati a queste operazioni.
Analisi
Il primo comma prevede due categorie di soggetti delegabili: in prima battuta l'istituto di cui al primo comma dell'art. 534 (istituto vendite giudiziarie); in mancanza, o in alternativa motivata, un notaio avente sede preferibilmente nel circondario, oppure un avvocato o un commercialista, iscritti negli elenchi di cui all'art. 179-ter delle disposizioni attuative del c.p.c. La preferenza per il professionista del circondario risponde a ragioni di prossimità logistica e conoscenza del territorio, rilevanti per la pubblicità e per i contatti con i potenziali acquirenti.
Il richiamo all'art. 591-bis opera «in quanto compatibile con le previsioni della presente sezione»: non tutte le norme dell'espropriazione immobiliare si adattano ai beni mobili registrati, e il giudice dovrà verificare caso per caso la compatibilità. Le disposizioni applicabili riguarderanno principalmente la procedura di vendita, la pubblicità, la gestione delle offerte e il versamento del prezzo.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente per i beni mobili iscritti nei pubblici registri: veicoli (soggetti al PRA), imbarcazioni (soggette al Registro Navale), aeromobili (soggetti al Registro Aeronautico) e altri beni soggetti a registrazione pubblica con funzione di pubblicità del diritto. Per i beni mobili non registrati (merci, arredi, macchinari non registrati), l'art. 534-bis non trova applicazione.
La delega è disposta con il provvedimento di cui all'art. 530 c.p.c., previo ascolto degli interessati: il giudice ha quindi l'obbligo di ascoltare debitore e creditori prima di decidere se delegare e a chi. In pratica, la delega è oggi una modalità molto diffusa per le vendite di autoveicoli di un certo valore, gestite da professionisti iscritti negli elenchi del tribunale.
Connessioni
L'art. 534-bis è direttamente collegato all'art. 530 c.p.c. (provvedimento che dispone la vendita e la delega), all'art. 534 c.p.c. (istituto vendite giudiziarie), all'art. 591-bis c.p.c. (delega nell'espropriazione immobiliare, disciplina applicata per analogia), all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. (elenchi dei professionisti delegabili) e all'art. 534-ter c.p.c. (ricorso al giudice in caso di difficoltà durante le operazioni delegate).
Sul piano sostanziale, il trasferimento di proprietà dei beni mobili registrati in sede di vendita forzata è disciplinato dagli artt. 2922-2929 c.c. e dalle normative di settore (Codice della Strada per i veicoli, Codice della Navigazione per navi e aeromobili).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ha ottenuto il pignoramento di tre autoveicoli di proprietà di Caio, iscritti al PRA. Nel provvedimento ex art. 530, dopo aver sentito le parti, il giudice dell'esecuzione delega ai sensi dell'art. 534-bis le operazioni di vendita senza incanto a Sempronio, avvocato iscritto nell'elenco ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. e con sede nel circondario del tribunale. Sempronio gestisce la pubblicità, raccoglie le offerte, aggiudica i veicoli e cura le formalità di trasferimento al PRA, versando infine il ricavato al cancelliere. L'intera operazione si svolge senza ulteriore impegno dell'ufficio giudiziario.
Caso 2: Caso 2
Mevio ha pignorato un'imbarcazione da diporto di Filano, iscritta al Registro Navale. Il giudice, valutata la complessità delle formalità nautiche richieste per il trasferimento del diritto, delega le operazioni di vendita a un istituto vendite giudiziarie specializzato nella vendita di imbarcazioni. Applica per quanto compatibile la disciplina dell'art. 591-bis per la gestione delle offerte e della pubblicità. L'imbarcazione viene aggiudicata a un acquirente privato e il delegato provvede alle formalità di cancellazione dei vincoli e trascrizione del trasferimento al Registro Navale.
Domande frequenti
Cos'è la delega delle operazioni di vendita ex art. 534-bis?
È la facoltà del giudice di affidare la gestione della vendita forzata di beni mobili registrati a un professionista (notaio, avvocato, commercialista) o all'istituto vendite giudiziarie, alleggerendo il carico dell'ufficio giudiziario.
Quali beni rientrano nell'ambito dell'art. 534-bis?
Solo i beni mobili iscritti nei pubblici registri: autoveicoli (PRA), navi e imbarcazioni (Registro Navale), aeromobili (Registro Aeronautico) e simili. I beni mobili non registrati sono esclusi.
Chi può essere nominato delegato ex art. 534-bis?
L'istituto vendite giudiziarie, oppure un notaio, avvocato o commercialista iscritti negli elenchi del tribunale ex art. 179-ter disp. att. c.p.c., preferibilmente con sede nel circondario.
Il debitore può opporsi alla nomina del delegato?
Il giudice deve sentire gli interessati prima di disporre la delega, ma non è vincolato al loro consenso: può comunque delegare se lo ritiene opportuno, motivando la scelta.
Come si gestiscono le difficoltà durante le operazioni delegate?
Il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 534-ter; le parti possono a loro volta reclamare contro i provvedimenti del giudice e gli atti del delegato.