Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 536 c.p.c. – Trasporto e ricognizione delle cose da vendere
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l’incanto, e può richiedere l’intervento della forza pubblica.
In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 535 - Articolo 535 Codice di Procedura Civile: Prezzo base dell’incanto→Cod. proc. civ. art. 537 - Articolo 537 Codice di Procedura Civile: Modo dell’incanto→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 534-ter c.p.c.: Ricorso al Giudice dell’esecuzione→Art. 534-bis c.p.c.: Delega delle operazioni di vendita→Articolo 534 Codice di Procedura Civile: Vendita all’incanto→Articolo 538 Codice di Procedura Civile: Nuovo incanto→Articolo 533 Codice di Procedura Civile: Obblighi del commissionario→Art. 539 c.p.c.: Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’→Art. 532 c.p.c.: Vendita a mezzo di commissionario
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il responsabile della vendita trasporta i beni pignorati al luogo dell'incanto e ne verifica l'identità con il custode prima di procedere.
Ratio
L'articolo 536 c.p.c. assolve a una funzione di continuità e controllo nella catena della custodia dei beni pignorati: garantisce che gli oggetti trasferiti al luogo di vendita corrispondano esattamente a quelli descritti al momento del pignoramento. La norma mira a prevenire sostituzioni, ammanchi o alterazioni dei beni tra il momento del pignoramento e quello della vendita, preservando l'integrità dell'esecuzione forzata e la fiducia dei partecipanti all'incanto.
Analisi
Il primo comma attribuisce all'incaricato della vendita, tipicamente l'istituto di vendite giudiziarie (IVG) o il commissionario, il compito di organizzare il trasporto dei beni quando questo si renda necessario, con facoltà di avvalersi della forza pubblica (Polizia, Carabinieri) per superare eventuali resistenze. Il secondo comma introduce l'obbligo della ricognizione preventiva, da svolgersi in contraddittorio con il custode: i beni vengono fisicamente confrontati con la descrizione del verbale di pignoramento, assicurando che nulla manchi e che nulla sia stato sostituito o alterato.
Quando si applica
La disposizione si applica a ogni ipotesi di pignoramento mobiliare in cui i beni debbano essere spostati dalla loro collocazione originaria per essere portati al luogo dell'incanto (magazzini, sale d'aste, locali del tribunale). La ricognizione è sempre obbligatoria, indipendentemente dal trasporto, e rappresenta un atto formale che precede necessariamente l'apertura degli incanti.
Connessioni
L'art. 536 si collega all'art. 520 c.p.c. (custodia dei beni pignorati), all'art. 521 (nomina del custode), all'art. 530 (provvedimento di autorizzazione alla vendita) e all'art. 537 (svolgimento dell'incanto). Il verbale di pignoramento a cui fa riferimento la norma è quello redatto ai sensi degli artt. 513 e seguenti c.p.c.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Caio è debitore di Tizio; a seguito di pignoramento mobiliare, vengono sequestrati dieci macchinari da un capannone industriale di Caio. L'IVG incaricata della vendita organizza il trasporto dei macchinari presso il proprio magazzino. Il debitore Caio ostacola le operazioni; l'IVG richiede l'intervento della forza pubblica, che garantisce il corretto carico e trasporto. Prima dell'incanto, l'incaricato e il custode confrontano ogni macchinario con la descrizione del verbale di pignoramento, riscontrando la piena corrispondenza.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, creditore di Filano, ottiene il pignoramento di una collezione di strumenti musicali custoditi nell'abitazione del debitore. Al momento della ricognizione pre-incanto, l'incaricato della vendita e il custode verificano i beni rispetto al verbale di pignoramento e constatano la mancanza di un violino ivi descritto. Il fatto viene segnalato al giudice dell'esecuzione, che dispone gli accertamenti del caso prima di procedere agli incanti, tutelando così l'integrità della procedura e gli interessi di Sempronio.
Domande frequenti
Chi si occupa di trasportare i beni pignorati al luogo dell'incanto?
L'incaricato della vendita, solitamente un istituto di vendite giudiziarie (IVG) o un commissionario nominato dal giudice, organizza e gestisce il trasporto dei beni quando necessario.
Il debitore può opporsi al trasporto dei beni pignorati?
No. In caso di resistenza, l'incaricato può richiedere l'intervento della forza pubblica (Polizia o Carabinieri) per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di trasporto.
Cos'è la ricognizione e perché è importante?
È il confronto fisico dei beni con la descrizione nel verbale di pignoramento, eseguito congiuntamente dall'incaricato e dal custode prima dell'incanto. Serve a verificare che i beni siano integri e corrispondano a quelli originariamente pignorati.
Cosa succede se durante la ricognizione manca qualche bene descritto nel verbale?
Il fatto deve essere segnalato al giudice dell'esecuzione, che può disporre accertamenti e, se del caso, adottare i provvedimenti opportuni prima di procedere alla vendita.
La ricognizione è obbligatoria anche se i beni non vengono spostati?
Sì. La norma prevede che la ricognizione sia sempre effettuata «in ogni caso» prima degli incanti, indipendentemente dall'avvenuto trasporto dei beni.