In sintesi
- Quando un bene pignorato non trova acquirenti all'incanto, si procede a un nuovo incanto.
- Il prezzo base del nuovo incanto è ridotto di un quinto rispetto a quello del tentativo precedente.
- Il nuovo incanto è fissato dal soggetto incaricato dell'esecuzione della vendita.
- Il meccanismo può ripetersi progressivamente fino al realizzo del bene o all'esaurimento della procedura.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 538 c.p.c. – Nuovo incanto
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione della
vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Se un bene rimane invenduto all'incanto, si fissa una nuova gara con prezzo base ridotto di un quinto rispetto al precedente.
Ratio
L'articolo 538 c.p.c. introduce un meccanismo di adeguamento progressivo del prezzo per i beni rimasti invenduti, ispirato alla logica che un bene ha un valore solo se trova un acquirente disposto a pagarlo. La riduzione automatica di un quinto costituisce un correttivo flessibile: abbassa la soglia di accesso al mercato stimolando nuovi potenziali acquirenti, senza tuttavia azzerare il prezzo e vanificare la tutela del debitore e degli altri creditori.
Analisi
La norma è formulata in modo essenziale: il soggetto incaricato dell'esecuzione della vendita, oggi tipicamente l'IVG, fissa d'ufficio un nuovo incanto a un prezzo base pari a quattro quinti di quello precedente (riduzione del 20%). Non è richiesta una nuova autorizzazione giudiziale per il solo adeguamento del prezzo: l'incaricato agisce nei limiti del mandato già ricevuto. La ripetizione del meccanismo a ogni tentativo andato deserto consente riduzioni successive, pur mantenendo un riferimento matematico al valore iniziale che degrada progressivamente.
Quando si applica
La norma si applica ogni qualvolta, concluso un incanto, nessun offerente abbia raggiunto il prezzo base o non siano pervenute offerte. Trova applicazione nell'espropriazione mobiliare ordinaria. Per i beni speciali come oro e argento vige invece la disciplina derogatoria dell'art. 539, che vieta la vendita sotto il valore intrinseco e prevede l'assegnazione diretta ai creditori in caso di insuccesso.
Connessioni
L'art. 538 si collega strettamente all'art. 537 (svolgimento dell'incanto e aggiudicazione) e all'art. 535 (determinazione del prezzo base iniziale). Va letto in coordinazione con l'art. 539 per le eccezioni relative a oro e argento. Per l'espropriazione immobiliare il meccanismo analogo è disciplinato dall'art. 591 c.p.c.
Casi pratici
Caso 1: Tizio ha pignorato un'auto di lusso di Caio, stimata 30.000 euro
All'incanto fissato con prezzo base di 30.000 euro non si presenta alcun offerente. L'IVG incaricata fissa un nuovo incanto con prezzo base di 24.000 euro (30.000 meno un quinto). Anche questo tentativo va deserto; si fissa quindi un terzo incanto a 19.200 euro. Al terzo tentativo un'offerta di 20.000 euro consente l'aggiudicazione, consentendo a Tizio di recuperare almeno parzialmente il proprio credito.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, creditore di Filano, ottiene il pignoramento di attrezzature informatiche con prezzo base fissato a 5.000 euro. Al primo incanto l'unica offerta presentata è di 3.500 euro, inferiore al prezzo base, e pertanto non si perfeziona l'aggiudicazione. L'IVG fissa il nuovo incanto a 4.000 euro (5.000 meno un quinto). Al secondo tentativo un'offerta di 4.200 euro supera il nuovo prezzo base e il bene viene aggiudicato, consentendo la distribuzione del ricavato tra i creditori.
Domande frequenti
Di quanto si riduce il prezzo base quando un bene rimane invenduto all'incanto?
Il prezzo base del nuovo incanto è ridotto di un quinto (20%) rispetto a quello del tentativo precedente. Ad esempio, da 10.000 euro si scende a 8.000 euro.
Quante volte si può ripetere il meccanismo del nuovo incanto?
La norma non prevede un limite espresso al numero di riduzioni. Il meccanismo può ripetersi finché il bene trova un acquirente o finché il giudice non adotti diversi provvedimenti sulla procedura.
Chi fissa il nuovo incanto e il prezzo ridotto?
Il soggetto incaricato dell'esecuzione della vendita, di norma l'istituto di vendite giudiziarie (IVG), provvede autonomamente a fissare il nuovo incanto con il prezzo ridotto, senza necessità di una nuova ordinanza del giudice.
Il debitore può fare qualcosa se il prezzo scende troppo?
Il debitore può saldare il debito in qualsiasi momento per fermare la procedura. In generale, tuttavia, la riduzione progressiva del prezzo è uno strumento legale della procedura esecutiva e non può essere bloccata dal solo debitore.
La regola del nuovo incanto si applica anche a oro e argento?
No. Per gli oggetti d'oro e d'argento vige una disciplina speciale (art. 539 c.p.c.): non possono essere venduti sotto il valore intrinseco e, se restano invenduti, vengono assegnati direttamente ai creditori per tale valore.