Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 528 c.p.c. – Intervento tardivo
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza .113a I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 527 - Articolo 527 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. proc. civ. art. 529 - Art. 529 c.p.c.: Istanza di assegnazione o di vendita→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 526 c.p.c.: Facoltà dei creditori intervenuti→Art. 530 c.p.c.: Provvedimento per l’assegnazione o per l’autori→Art. 525 c.p.c.: Condizione a tempo dell’intervento→Art. 531 c.p.c.: Vendita di frutti pendenti o di speciali beni m→Articolo 524 Codice di Procedura Civile: Pignoramento successivo→Art. 532 c.p.c.: Vendita a mezzo di commissionario→Articolo 523 Codice di Procedura Civile: Unione di pignoramenti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I creditori chirografari tardivi concorrono alla distribuzione solo sul residuo, mentre i creditori privilegiati mantengono la preferenza indipendentemente dal momento dell'intervento.
Ratio
L'articolo 528 c.p.c. introduce una distinzione fondamentale tra creditori intervenuti tempestivamente e creditori intervenuti tardivamente, bilanciando due esigenze contrapposte: da un lato, incentivare i creditori a intervenire nei termini previsti dall'art. 525, garantendo così la certezza e la speditezza del processo esecutivo; dall'altro, non escludere del tutto chi abbia avuto ritardi, purché sia intervenuto prima della distribuzione finale.
La norma esprime un principio generale dell'esecuzione collettiva: la par condicio creditorum vale tra creditori di pari rango che abbiano rispettato le regole processuali, mentre chi agisce tardivamente sopporta le conseguenze del proprio ritardo, accontentandosi di quanto residua dopo la soddisfazione dei creditori più diligenti o privilegiati.
Analisi
Il primo comma disciplina la posizione dei creditori chirografari tardivi: essi possono intervenire dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 525 ma prima del provvedimento di distribuzione ex art. 541, e hanno diritto a concorrere solo sulla somma residua, ossia quella che sopravanza dopo aver soddisfatto il creditore pignorante, i creditori privilegiati e i creditori intervenuti tempestivamente. In pratica, i chirografari tardivi sono i «last in line»: ottengono solo se c'è qualcosa che avanza.
Il secondo comma introduce una deroga significativa a favore dei creditori titolari di un diritto di prelazione (privilegio speciale, pegno, ipoteca mobiliare): costoro, anche se intervengono tardivamente, non subiscono la stessa penalizzazione dei chirografari. Il loro diritto di prelazione li abilita a essere soddisfatti in ragione del rango del loro titolo di preferenza, con priorità rispetto ai chirografari, indipendentemente dal momento dell'intervento.
Quando si applica
La norma si applica nell'ambito dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, nella fase compresa tra la scadenza dei termini per l'intervento «tempestivo» ex art. 525 e l'udienza di distribuzione ex art. 541 c.p.c. Un creditore chirografario che, pur avendo un titolo esecutivo o un semplice credito, non abbia rispettato i termini per l'intervento tempestivo, può ancora salvaguardare le proprie ragioni intervenendo tardivamente, con la consapevolezza però che la soddisfazione è residuale.
Il secondo comma trova applicazione in tutti i casi in cui un creditore pignoratizio, un creditore con privilegio speciale su beni mobili o altri titolari di prelazione abbiano trascurato o non abbiano potuto rispettare i termini ordinari: la legge li tutela comunque, in coerenza con il principio secondo cui la prelazione è un attributo del credito che non si perde per ragioni processuali.
Connessioni
L'art. 528 si collega strettamente all'art. 525 c.p.c. (che fissa i termini per l'intervento tempestivo), all'art. 499 c.p.c. (intervento dei creditori in generale) e agli artt. 541-542 c.p.c. (distribuzione della somma ricavata). Sul piano del diritto sostanziale, il riferimento ai «diritti di prelazione» rinvia agli artt. 2741-2777 c.c., che disciplinano cause legittime di prelazione, privilegi, pegno e ipoteche.
Il meccanismo dell'intervento tardivo è coerente con il principio generale enunciato dall'art. 2741 c.c., secondo cui i creditori concorrono sui beni del debitore in proporzione al rispettivo credito, salvo le cause di prelazione.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è creditore chirografario di Caio per 15.000 euro, ma dimentica di intervenire nell'esecuzione mobiliare avviata da Mevio (creditore pignorante) nei termini stabiliti dall'art. 525 c.p.c. Quando apprende dell'esecuzione pendente, Tizio interviene tardivamente prima dell'udienza di distribuzione. La somma ricavata dalla vendita dei beni di Caio è di 30.000 euro: dopo aver soddisfatto Mevio (8.000 euro) e Filano, creditore intervenuto tempestivamente (12.000 euro), residuano 10.000 euro. Su questa somma Tizio potrà soddisfarsi pro quota, insieme ad eventuali altri tardivi, ottenendo una soddisfazione parziale ma non nulla.
Caso 2: Caso 2
Sempronio è titolare di un privilegio speciale su macchinari industriali di proprietà di Caio, a garanzia di un credito da finanziamento. Per un disguido burocratico, Sempronio non interviene nei termini ordinari dell'art. 525, ma presenta il suo intervento tardivamente, prima della distribuzione. Ai sensi del secondo comma dell'art. 528, Sempronio non viene penalizzato come un chirografario: il suo privilegio speciale gli consente di essere collocato nel piano di riparto in ragione del rango della prelazione, con precedenza sui creditori chirografari, sia tempestivi sia tardivi, e certamente prima di Tizio, che è chirografario.
Domande frequenti
Posso ancora intervenire in un'esecuzione mobiliare se ho perso i termini dell'art. 525?
Sì, purché intervenga prima del provvedimento di distribuzione. Tuttavia, se sei un creditore chirografario, potrai soddisfarti solo sulla somma residua dopo i creditori privilegiati e quelli intervenuti tempestivamente.
Il creditore con privilegio perde la prelazione se interviene in ritardo?
No. Il secondo comma dell'art. 528 tutela i creditori titolari di diritti di prelazione: anche intervenendo tardivamente, concorrono alla distribuzione in ragione del loro rango di prelazione.
Cosa si intende per «somma che sopravanza» nel primo comma?
È la parte del ricavato che rimane dopo aver soddisfatto integralmente il creditore pignorante, i creditori privilegiati e tutti i creditori chirografari intervenuti entro i termini dell'art. 525.
Qual è il termine ultimo per l'intervento tardivo?
L'intervento tardivo è ammesso fino al momento in cui il giudice emette il provvedimento di distribuzione della somma ricavata, ai sensi degli artt. 541-542 c.p.c.
Un creditore senza titolo esecutivo può intervenire tardivamente?
Sì, ma le condizioni variano: i creditori senza titolo esecutivo possono intervenire, ma l'assegnazione delle somme presuppone che ottengano titolo prima della distribuzione ovvero che il giudice acantoni le quote loro spettanti.