Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 526 c.p.c. – Facoltà dei creditori intervenuti
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
I creditori intervenuti a norma dell’articolo 525 partecipano all’espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.113a
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 525 - Art. 525 c.p.c.: Condizione a tempo dell’intervento→Cod. proc. civ. art. 527 - Articolo 527 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 524 Codice di Procedura Civile: Pignoramento successivo→Articolo 528 Codice di Procedura Civile: Intervento tardivo→Articolo 523 Codice di Procedura Civile: Unione di pignoramenti→Art. 529 c.p.c.: Istanza di assegnazione o di vendita→Articolo 522 Codice di Procedura Civile: Compenso del custode→Art. 530 c.p.c.: Provvedimento per l’assegnazione o per l’autori→Articolo 521 Codice di Procedura Civile: Nomina e obblighi del custode
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I creditori intervenuti tempestivamente partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono sollecitare i singoli atti della procedura.
Ratio
L'art. 526 c.p.c. completa il sistema dell'intervento nell'espropriazione mobiliare, attribuendo ai creditori intervenuti tempestivamente un duplice diritto: partecipare alla distribuzione del ricavato e, se dotati di titolo esecutivo, contribuire attivamente all'impulso processuale. La distinzione tra creditori con e senza titolo esecutivo risponde a un principio di ragionevolezza: solo chi ha già ottenuto il riconoscimento giudiziale del proprio credito può incidere sulla direzione della procedura.
Analisi
La norma attribuisce due prerogative distinte. La prima, la partecipazione all'espropriazione, spetta a tutti i creditori intervenuti tempestivamente ex art. 525, indipendentemente dalla presenza di un titolo esecutivo. La seconda, la facoltà di provocare i singoli atti esecutivi (istanza di vendita, richiesta di assegnazione, compimento di atti urgenti), è riservata ai soli creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. Questo consente di mantenere la procedura in movimento anche se il creditore pignorante originario rimane inerte.
Quando si applica
La norma si applica dopo il deposito dell'atto di intervento tempestivo e per tutta la durata del processo esecutivo fino alla distribuzione del ricavato. Il creditore intervenuto con titolo può esercitare le facoltà previste ogniqualvolta il creditore pignorante sia inerte o la procedura rischi di bloccarsi per mancanza di impulso.
Connessioni
L'art. 526 si raccorda con l'art. 525 (condizioni temporali dell'intervento), l'art. 527 (accertamento del credito dei creditori intervenuti senza titolo), l'art. 528 (distribuzione del ricavato) e l'art. 501 c.p.c. (istanza di vendita). Il titolo esecutivo richiesto è quello di cui all'art. 474 c.p.c. (sentenze, verbali di conciliazione, scritture private autenticate, ecc.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ha ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti di Sempronio e interviene nell'espropriazione mobiliare avviata da Caio, depositando l'atto di intervento prima dell'udienza di vendita. Essendo munito di titolo esecutivo, Tizio non solo partecipa alla distribuzione del ricavato, ma può anche, qualora Caio rimanga inattivo, depositare autonomamente l'istanza di vendita dei beni pignorati, evitando che la procedura si blocchi per inerzia del creditore pignorante.
Caso 2: Caso 2
Mevio è creditore di Filano in forza di una fattura commerciale non pagata, ma non ha ancora ottenuto alcun titolo esecutivo. Apprende dell'espropriazione mobiliare avviata da Sempronio e interviene tempestivamente, depositando atto di intervento con allegata documentazione del credito. Mevio partecipa alla distribuzione del ricavato, ma non può provocare i singoli atti della procedura (ad esempio, non può chiedere la vendita né sollecitare l'udienza): queste facoltà sono riservate ai soli creditori muniti di titolo esecutivo. Per acquisire tale facoltà, Mevio dovrebbe parallelamente ottenere un decreto ingiuntivo.
Domande frequenti
Se intervengo nell'espropriazione mobiliare senza titolo esecutivo, posso comunque ricevere una parte del ricavato?
Sì, a condizione che il tuo intervento sia stato tempestivo ai sensi dell'art. 525 e che il credito venga accertato nel corso della procedura. Senza titolo esecutivo partecipi alla distribuzione ma non puoi sollecitare autonomamente i singoli atti del processo esecutivo.
Cosa significa 'provocare i singoli atti' dell'esecuzione?
Significa poter depositare istanze che fanno avanzare la procedura: chiedere la vendita dei beni, sollecitare l'udienza di autorizzazione, richiedere provvedimenti urgenti. Questa facoltà spetta solo ai creditori intervenuti che siano muniti di titolo esecutivo, come decreto ingiuntivo, sentenza o atto pubblico.
Posso intervenire nell'esecuzione avviata da un altro creditore anche se ho già avviato un mio pignoramento?
La situazione dipende dal momento: se il tuo pignoramento è anteriore all'udienza di vendita del primo, si verifica la confluenza ex art. 524. Se invece preferisci intervenire nella procedura altrui anziché avviarne una tua, puoi farlo nei termini dell'art. 525, scegliendo la strategia processuale più conveniente.
Il creditore intervenuto con titolo esecutivo ha gli stessi diritti del creditore pignorante?
Sul piano sostanziale della distribuzione del ricavato, le differenze dipendono dal tipo di credito (privilegiato o chirografario) più che dalla posizione di pignorante o intervenuto. Sul piano processuale, il creditore intervenuto con titolo ha le stesse facoltà di impulso del pignorante, mentre l'intervenuto senza titolo ha poteri più limitati.
Cosa devo allegare all'atto di intervento nell'esecuzione mobiliare?
L'atto di intervento deve contenere l'indicazione del credito vantato e del titolo su cui si fonda. Se si è muniti di titolo esecutivo, questo va allegato in copia. Se si è privi di titolo, occorre documentare il credito in modo da consentirne l'accertamento in sede di distribuzione. L'atto va depositato in cancelleria nel rispetto dei termini dell'art. 525.