In sintesi
- Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo.
- Il creditore istante deve far valere le proprie ragioni mediante opposizione ai sensi degli artt. 619 e seguenti c.p.c.
- La norma tutela l'integrità del vincolo pignoratizio e la par condicio dei creditori.
- L'opposizione consente al giudice di valutare la prevalenza dei diritti in conflitto sul medesimo bene.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 607 c.p.c. – Cose pignorate
Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 607 c.p.c. vieta la consegna di cose pignorate, imponendo al creditore di far valere le proprie ragioni tramite opposizione di terzo all'esecuzione.
Ratio
L'art. 607 c.p.c. risolve il conflitto che può insorgere quando i beni mobili oggetto di un'esecuzione per consegna sono contemporaneamente gravati da pignoramento disposto nell'ambito di un distinto procedimento esecutivo. In tale situazione, il vincolo del pignoramento rende i beni indisponibili: consegnarli al creditore che agisce in forma specifica equivarrebbe a sottrarre beni al procedimento espropriativo in corso, pregiudicando i creditori che vi partecipano.
La norma impone pertanto una sospensione dell'esecuzione per consegna e rinvia al rimedio dell'opposizione di terzo ex artt. 619 ss. c.p.c. come strumento per risolvere giudizialmente il conflitto tra il diritto alla consegna e il vincolo pignoratizio, consentendo al giudice di valutare la prevalenza dei diversi titoli.
Analisi
La disposizione è di contenuto sintetico ma di portata sistematica rilevante: stabilisce che la consegna non può avere luogo ogni volta che i beni da consegnare sono pignorati, e indica il rimedio processuale applicabile, l'opposizione di terzo all'esecuzione ex artt. 619 ss. c.p.c. Il creditore che agisce per la consegna si trova nella stessa posizione del terzo che rivendica la proprietà dei beni pignorati: deve quindi opporsi al procedimento esecutivo in cui è stato disposto il pignoramento, dimostrando di avere un diritto prevalente sui beni.
La norma non distingue tra pignoramento anteriore e posteriore alla notifica del precetto per consegna: anche se il pignoramento è sopravvenuto, la consegna rimane sospesa fino alla definizione del conflitto in sede di opposizione.
Quando si applica
La norma si applica quando, nel momento in cui l'ufficiale giudiziario si reca sul luogo per eseguire la consegna ai sensi dell'art. 606 c.p.c., constata che i beni risultano pignorati nell'ambito di un distinto procedimento esecutivo. In tal caso, l'ufficiale giudiziario non procede alla consegna e redige verbale delle circostanze riscontrate, consentendo al creditore istante di valutare l'opportunità di proporre opposizione.
Il rimedio dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. consente al creditore alla consegna di sostenere che il suo diritto alla restituzione dei beni è prevalente rispetto al vincolo pignoratizio, eventualmente in ragione dell'anteriorità del titolo o della natura del diritto vantato (proprietà, usufrutto, ecc.).
Connessioni
La norma si collega all'art. 606 c.p.c. (modo della consegna), agli artt. 619-622 c.p.c. (opposizione di terzo all'esecuzione), all'art. 513 c.p.c. (pignoramento mobiliare) e all'art. 2914 c.c. (inefficacia degli atti di disposizione compiuti dopo il pignoramento). In chiave processuale, il conflitto tra esecuzione per consegna e pignoramento si risolve attraverso i principi di priorità temporale e prevalenza dei diritti reali.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ha ottenuto sentenza di condanna nei confronti di Caio alla consegna di un'autovettura venduta e mai consegnata. Notificato il precetto e decorso il termine, l'ufficiale giudiziario si reca presso Caio per procedere alla consegna. Constata tuttavia che l'autovettura è già stata pignorata nell'ambito di un procedimento esecutivo avviato da Sempronio per un debito di Caio. L'ufficiale giudiziario redige verbale e non procede alla consegna: Tizio dovrà proporre opposizione ex art. 619 c.p.c. nel procedimento di Sempronio per far riconoscere la prevalenza del suo diritto alla consegna.
Caso 2: Caso 2
Mevio, acquirente di un macchinario industriale da Filano con contratto non ancora adempiuto, ottiene decreto ingiuntivo esecutivo per la consegna. Al momento dell'esecuzione, il macchinario risulta pignorato da un creditore di Filano. Mevio non può ricevere immediatamente il bene e deve proporre opposizione di terzo all'esecuzione nei confronti del creditore pignorante, dimostrando che il contratto di vendita e il suo diritto alla consegna sono anteriori al pignoramento, così da ottenere la prevalenza del proprio diritto.
Domande frequenti
Cosa succede se i beni da consegnare sono stati pignorati da un altro creditore?
L'esecuzione per consegna non può proseguire: l'art. 607 c.p.c. vieta la consegna di cose pignorate. Il creditore che agisce per la consegna deve far valere le proprie ragioni proponendo opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi degli artt. 619 e seguenti c.p.c. nel procedimento in cui è stato disposto il pignoramento.
Chi decide la prevalenza tra il diritto alla consegna e il pignoramento?
Il giudice dell'esecuzione, nell'ambito del giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione instaurato dal creditore alla consegna. Il giudice valuterà la natura e l'anteriorità dei diritti in conflitto per stabilire quale deve prevalere, potendo eventualmente sospendere il procedimento esecutivo pignoratizio.
Il creditore alla consegna può perdere definitivamente il suo diritto se i beni sono pignorati?
Non necessariamente. Se propone tempestivamente opposizione e dimostra la prevalenza del proprio diritto, può ottenere la restituzione dei beni. Se invece il procedimento esecutivo si conclude con la vendita, il creditore alla consegna potrà solo pretendere l'equivalente in denaro dal debitore inadempiente, essendo venuta meno la possibilità di consegna in natura.
L'ufficiale giudiziario come verifica se i beni sono pignorati?
L'ufficiale giudiziario, nel momento in cui accede ai luoghi per eseguire la consegna, constata la presenza di eventuali verbali di pignoramento apposti sui beni. In caso di pignoramento accertato, redige verbale delle operazioni e delle circostanze riscontrate, senza procedere alla consegna.
Cosa deve fare il creditore dopo che l'ufficiale giudiziario non ha proceduto alla consegna?
Il creditore deve proporre opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. nel procedimento esecutivo in cui è stato disposto il pignoramento, prima che tale procedimento si concluda con la vendita dei beni. È opportuno agire tempestivamente per preservare il proprio diritto.
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