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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 611 c.p.c. – Spese dell’esecuzione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.

La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell’esecuzione a norma degli artt. 91 e seguenti con decreto

che costituisce titolo esecutivo.

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In sintesi

  • L'ufficiale giudiziario specifica nel verbale tutte le spese anticipate dalla parte istante.
  • La liquidazione delle spese è effettuata dal giudice dell'esecuzione con decreto.
  • Il decreto di liquidazione costituisce esso stesso titolo esecutivo.
  • La liquidazione avviene secondo i criteri degli artt. 91 e seguenti c.p.c. (soccombenza e proporzionalità).

L'art. 611 c.p.c. disciplina la liquidazione delle spese dell'esecuzione in forma specifica, affidata al giudice con decreto che costituisce titolo esecutivo.

Ratio

L'art. 611 c.p.c. chiude il ciclo dell'esecuzione in forma specifica introducendo un meccanismo semplificato per la liquidazione delle spese sostenute dalla parte istante nel corso del procedimento. La norma risponde all'esigenza di consentire al creditore di recuperare le spese processuali anticipate senza dover instaurare un separato giudizio di cognizione, attribuendo al giudice dell'esecuzione il potere di liquidarle con decreto munito di forza esecutiva.

Il decreto del giudice che costituisce titolo esecutivo garantisce al creditore un rimedio rapido ed efficace: una volta ottenuto, potrà procedere direttamente all'esecuzione forzata per le spese liquidate se il debitore non le corrisponde spontaneamente, senza necessità di ulteriori passaggi giudiziali.

Analisi

La disposizione si articola in due fasi complementari. La prima fase è quella documentale: nel verbale redatto nel corso delle operazioni esecutive, l'ufficiale giudiziario specifica analiticamente tutte le spese anticipate dalla parte istante (diritti dell'ufficiale giudiziario, spese di notificazione, compensi per eventuali ausiliari, spese di trasporto dei beni, ecc.). Questa specificazione analitica è il presupposto per la successiva liquidazione giudiziale.

La seconda fase è quella liquidatoria: il giudice dell'esecuzione, sulla base del verbale e delle relative documentazioni, emette un decreto di liquidazione delle spese applicando i criteri degli artt. 91 e seguenti c.p.c. (principio di soccombenza, proporzionalità, necessarietà delle spese). Il decreto ha forza di titolo esecutivo, consentendo alla parte istante di agire immediatamente in executivis se il debitore non adempie.

Quando si applica

La norma si applica al termine di ogni procedimento di esecuzione in forma specifica per consegna di beni mobili o rilascio di immobili, come fase conclusiva volta a definire il profilo economico delle spese sostenute. Trova applicazione sia nei casi in cui l'esecuzione si sia conclusa con pieno successo (consegna o rilascio effettuati) sia nei casi in cui l'esecuzione abbia richiesto operazioni straordinarie (forzatura dell'accesso, custodia dei beni, trasporto dei mobili ex art. 609).

La liquidazione con decreto è possibile anche parzialmente, nella misura in cui alcune spese siano già documentate mentre altre siano ancora in corso di determinazione, consentendo una certa flessibilità procedurale.

Connessioni

La norma si collega agli artt. 91-97 c.p.c. (spese del processo), all'art. 608 c.p.c. (verbale del rilascio), all'art. 609 c.p.c. (spese di custodia e trasporto dei mobili), all'art. 474 c.p.c. (titoli esecutivi) e all'art. 642 c.p.c. (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per analogia sul valore del decreto come titolo). In ambito tariffario, il riferimento va al D.M. 30 maggio 2002 e successive modifiche sulle spese degli ufficiali giudiziari.

Domande frequenti

Come si recuperano le spese anticipate per l'esecuzione in forma specifica?

L'ufficiale giudiziario le specifica analiticamente nel verbale delle operazioni. Poi la parte istante chiede al giudice dell'esecuzione la liquidazione con decreto ai sensi dell'art. 611 c.p.c. Il decreto, che costituisce titolo esecutivo, consente di recuperare le somme anche forzatamente se il debitore non paga.

Il decreto di liquidazione delle spese è immediatamente esecutivo?

Sì. L'art. 611 c.p.c. prevede espressamente che il decreto di liquidazione delle spese costituisce titolo esecutivo. Non è quindi necessario attendere che il decreto diventi definitivo o che il debitore presenti opposizione: il creditore può procedere subito in executivis.

Quali criteri usa il giudice per liquidare le spese dell'esecuzione?

Il giudice applica i criteri degli artt. 91 e seguenti c.p.c., che comprendono il principio di soccombenza (le spese sono a carico della parte che ha costretto al procedimento) e il criterio di proporzionalità e necessarietà (si liquidano solo le spese effettivamente sostenute e necessarie per il procedimento).

L'ufficiale giudiziario deve indicare tutte le spese nel verbale?

Sì. La specificazione analitica di tutte le spese anticipate dalla parte istante nel processo verbale è un adempimento obbligatorio previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.c. Questa documentazione è il fondamento della successiva istanza di liquidazione al giudice.

Il debitore può opporsi al decreto di liquidazione delle spese?

Sì. Il debitore può proporre opposizione al decreto di liquidazione delle spese nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., contestando la necessarietà o l'ammontare delle spese liquidate. L'opposizione deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla notifica del decreto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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