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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 613 c.p.c. – Difficolta’ sorte nel corso dell’esecuzione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’ufficiale giudiziario puo’ farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al pretore le opportune disposizioni per eliminare le difficolta’ che sorgono nel corso dell’esecuzione. Il pretore provvede con decreto.

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In sintesi

  • Disciplina le difficoltà pratiche che possono sorgere nel corso dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare.
  • L'ufficiale giudiziario ha la facoltà di farsi assistere dalla forza pubblica se necessario.
  • In caso di ostacoli, l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di riferire al pretore per ottenere disposizioni.
  • Il pretore interviene con decreto, provvedimento snello e rapido adatto alla situazione d'urgenza.
  • La norma garantisce la continuità e l'effettività del processo esecutivo nonostante gli ostacoli.

Durante l'esecuzione degli obblighi di fare, l'ufficiale giudiziario può chiedere l'assistenza della forza pubblica e richiedere al pretore disposizioni per superare le difficoltà incontrate.

Ratio

L'art. 613 c.p.c. si inserisce nel sistema di garanzie dell'effettività dell'esecuzione forzata in forma specifica, riconoscendo che le operazioni materiali di esecuzione degli obblighi di fare o non fare possono incontrare resistenze pratiche e ostacoli imprevedibili. La norma attribuisce all'ufficiale giudiziario strumenti concreti per superare tali impedimenti, evitando che l'esecuzione resti bloccata di fronte a difficoltà tecnico-operative o alla resistenza del debitore o di terzi.

Il legislatore ha calibrato la risposta prevedendo un doppio livello: il primo (forza pubblica) per le difficoltà di ordine materiale che richiedono intervento immediato; il secondo (decreto del pretore) per le difficoltà che richiedono una valutazione giuridica e la definizione di nuove modalità operative.

Analisi

La norma è sintetica ma densa di contenuto. Attribuisce all'ufficiale giudiziario due poteri distinti: la facoltà di richiedere l'intervento della forza pubblica (Carabinieri, Polizia) quando incontra resistenza fisica o opposizione materiale nello svolgimento delle operazioni; l'obbligo di interpellare il pretore quando sorgono difficoltà che richiedono disposizioni giuridiche specifiche. Il pretore provvede con decreto — forma di provvedimento non collegiale, emesso inaudita altera parte, adatto alla rapidità richiesta dalla fase esecutiva. Il decreto può contenere istruzioni operative, modificare le modalità esecutive stabilite nell'originaria ordinanza ex art. 612, o autorizzare interventi specifici per superare l'ostacolo.

Quando si applica

La norma si applica in tutte le situazioni in cui l'esecuzione materiale dell'obbligo di fare o non fare incontra impedimenti concreti: il debitore che nega l'accesso ai locali dove deve essere eseguita l'opera, la presenza di terzi che ostacolano le operazioni, difficoltà tecniche non previste nell'ordinanza iniziale, contestazioni sulla legittimità di singoli atti esecutivi. In tutte queste ipotesi, l'ufficiale giudiziario non può procedere autonomamente ma deve coinvolgere — a seconda della natura dell'ostacolo — la forza pubblica o il giudice.

È significativo che il ricorso alla forza pubblica è una facoltà (può farsi assistere), mentre l'interpello al pretore è un obbligo (deve chiedere): il legislatore ha voluto assicurare che qualunque difficoltà giuridica o operativa venga portata all'attenzione del giudice, evitando che l'ufficiale giudiziario agisca in autonomia su questioni che richiedono una valutazione giurisdizionale.

Connessioni

L'art. 613 si coordina strettamente con l'art. 612 c.p.c. (che stabilisce l'ordinanza iniziale sulle modalità esecutive) e con l'art. 614 c.p.c. (rimborso delle spese). Il sistema degli artt. 612-614 forma un microsistema coerente per l'esecuzione degli obblighi di fare. Sul piano sistematico, la norma richiama il principio generale di effettività della tutela esecutiva, che trova il suo fondamento nell'art. 24 Cost. e nell'art. 6 CEDU (diritto a un'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie). Il potere di richiedere la forza pubblica si raccorda con la disciplina generale dell'ufficiale giudiziario e con le norme sull'ordine pubblico.

Domande frequenti

Cosa può fare l'ufficiale giudiziario se il debitore non apre la porta durante l'esecuzione?

Può richiedere l'assistenza della forza pubblica (Carabinieri o Polizia) che lo accompagnerà nell'accesso forzato. Contestualmente, se la situazione presenta profili giuridici nuovi, deve riferire al pretore che potrà emettere le disposizioni necessarie con decreto.

Il pretore può modificare le modalità esecutive già stabilite durante il processo?

Sì. Quando sorgono difficoltà non previste nell'ordinanza originaria ex art. 612 c.p.c., il pretore può intervenire con decreto per adeguare le modalità esecutive alla situazione concreta, senza necessità di riavviare l'intero procedimento.

Quanto velocemente interviene il pretore in caso di difficoltà?

Il pretore provvede con decreto, forma snella che consente un intervento rapido senza necessità di udienza formale. La celerità è essenziale per non bloccare il processo esecutivo, che richiede continuità operativa.

Chi sopporta i costi aggiuntivi derivanti dalle difficoltà nell'esecuzione?

Le spese aggiuntive restano a carico del debitore inadempiente. Il creditore che le anticipa potrà recuperarle tramite la procedura di cui all'art. 614 c.p.c., allegando la nota spese vistata dall'ufficiale giudiziario.

L'art. 613 si applica anche se la difficoltà è causata da un terzo estraneo al processo?

Sì. La norma non limita le difficoltà a quelle provenienti dal debitore. Se un terzo ostacola l'esecuzione, l'ufficiale giudiziario può richiedere la forza pubblica e investire il pretore, che potrà adottare le misure appropriate nei confronti del terzo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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