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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 614 c.p.c. – Rimborso delle spese

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Al termine dell’esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al pretore la nota delle spese anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario con domanda di decreto d’ingiunzione.

Il pretore, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell’articolo 642.

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In sintesi

  • Disciplina il recupero delle spese anticipate dal creditore per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare.
  • La nota spese deve essere presentata al pretore corredata dal visto dell'ufficiale giudiziario.
  • Il pretore verifica la giustificazione delle spese e, se le ritiene fondate, emette decreto ingiuntivo.
  • Il rimborso può essere chiesto sia a fine esecuzione sia nel corso della stessa.
  • Il decreto è emesso ai sensi dell'art. 642 c.p.c., cioè in forma provvisoriamente esecutiva.

Al termine o nel corso dell'esecuzione degli obblighi di fare, il creditore può ottenere un decreto ingiuntivo per il rimborso delle spese anticipate, presentando la nota vistata dall'ufficiale giudiziario.

Ratio

L'art. 614 c.p.c. risolve un problema pratico fondamentale: l'esecuzione forzata degli obblighi di fare richiede che il creditore anticipi somme per remunerare i tecnici, gli operai o le ditte designate nell'ordinanza ex art. 612. Senza un meccanismo di recupero rapido ed efficace, il creditore si troverebbe a sobbarcare definitivamente costi che invece competono al debitore inadempiente. La norma offre uno strumento agile — il decreto ingiuntivo — per consentire al creditore di recuperare immediatamente le somme anticipate, senza necessità di avviare un separato giudizio di cognizione.

Il visto dell'ufficiale giudiziario sulla nota spese svolge una funzione di controllo e certificazione: attesta che le spese indicate corrispondono effettivamente a quanto sostenuto nel corso delle operazioni esecutive, garantendo la correttezza del procedimento.

Analisi

Il primo comma stabilisce il presupposto temporale della domanda: il creditore può presentare la nota spese al termine dell'esecuzione (quando tutte le operazioni sono concluse) oppure nel corso di essa (per recuperare le spese man mano che vengono sostenute, senza attendere la fine). Questo favor per il creditore è significativo: evita che debba anticipare somme ingenti per l'intera durata dell'esecuzione. La nota spese deve essere vistata dall'ufficiale giudiziario, che ne certifica la corrispondenza con le attività effettivamente svolte. Il secondo comma attribuisce al pretore il potere di verifica: non si tratta di un'automatica emissione del decreto, ma di una valutazione di merito sulla giustificazione delle spese. Se le ritiene fondate, il pretore emette decreto ex art. 642 c.p.c., ossia in forma immediatamente esecutiva, senza che sia necessaria la notifica preventiva al debitore.

Quando si applica

La norma si applica in tutte le ipotesi in cui il creditore ha anticipato spese per l'esecuzione materiale degli obblighi di fare o non fare: compensi per i tecnici incaricati, materiali acquistati per eseguire l'opera, spese per la demolizione di costruzioni abusive, oneri per lo smantellamento di impianti. In tutti questi casi, il creditore ha diritto al rimborso e può attivare il meccanismo agevolato dell'art. 614. La norma non si applica alle spese di assistenza legale, che seguono le regole ordinarie sulle spese processuali.

È importante sottolineare che il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 — per il rinvio all'art. 642 — è provvisoriamente esecutivo di diritto, il che significa che il debitore, pur potendo opporsi (art. 645 c.p.c.), non può automaticamente sospendere l'esecuzione del decreto.

Connessioni

L'art. 614 si collega agli artt. 612 e 613 c.p.c., completando il microsistema dell'esecuzione degli obblighi di fare. Il rinvio all'art. 642 c.p.c. (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo) è di grande rilevanza pratica, poiché assicura l'effettività del recupero. Sul piano sostanziale, il diritto al rimborso trova fondamento nell'art. 1218 c.c. (responsabilità del debitore per inadempimento) e nell'art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata). Il sistema si coordina con le norme generali sulle spese processuali (art. 91 e ss. c.p.c.) e con la disciplina del procedimento monitorio (artt. 633 e ss. c.p.c.).

Domande frequenti

Devo aspettare la fine dell'esecuzione per chiedere il rimborso delle spese anticipate?

No. L'art. 614 c.p.c. consente di presentare la domanda di rimborso anche nel corso dell'esecuzione, senza attendere il suo completamento. Questo è particolarmente utile quando l'esecuzione è lunga e le somme anticipate sono ingenti.

Cosa deve contenere la nota spese e chi la deve vistare?

La nota spese deve elencare tutte le somme anticipate dal creditore per l'esecuzione (compensi per tecnici, materiali, ecc.) e deve essere vistata dall'ufficiale giudiziario che ha seguito le operazioni, il quale certifica la corrispondenza tra le spese indicate e quelle effettivamente sostenute.

Il pretore controlla effettivamente le spese o emette il decreto automaticamente?

Il pretore svolge una verifica di merito: esamina la nota spese e, solo se le ritiene giustificate, emette il decreto ingiuntivo. Non si tratta di un'emissione automatica, ma di una valutazione discrezionale sulla fondatezza delle somme richieste.

Il decreto ingiuntivo emesso ex art. 614 è subito esecutivo?

Sì. Il rinvio all'art. 642 c.p.c. significa che il decreto è provvisoriamente esecutivo sin dall'emissione. Il debitore può opporsi (art. 645 c.p.c.), ma l'opposizione non sospende automaticamente l'esecuzione del decreto.

Posso recuperare anche le spese legali sostenute per seguire l'esecuzione forzata?

Le spese legali di assistenza seguono le regole ordinarie sulle spese processuali (artt. 91 e ss. c.p.c.) e non rientrano nel meccanismo semplificato dell'art. 614, che riguarda specificamente le spese anticipate per le operazioni materiali di esecuzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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