Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2931 c.c. Esecuzione forzata degli obblighi di fare

In vigore dal 19/04/1942

Se non è adempiuto un obbligo di fare, l’avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell’obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

In sintesi

  • Disciplina l'esecuzione forzata in forma specifica degli obblighi di fare fungibili.
  • L'avente diritto può ottenere l'esecuzione del fare a spese dell'obbligato inadempiente.
  • Le forme operative sono fissate dal codice di procedura civile.
  • Il presupposto è la natura fungibile della prestazione: deve poter essere eseguita da un terzo.
  • Per i fare infungibili la tutela è solo risarcitoria o tramite astreinte ex art. 614-bis c.p.c.
  • Si tratta di applicazione del principio di reintegrazione in forma specifica.
Indice dei contenuti

Esecuzione forzata degli obblighi di fare: quando il giudice può sostituire il debitore

L'articolo 2931 del codice civile traduce sul terreno degli obblighi di fare il principio della esecuzione in forma specifica: se il debitore non adempie a un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che quel fare sia eseguito a spese dell'obbligato, secondo le modalità del codice di procedura civile. È una norma fondamentale per la tutela effettiva delle obbligazioni positive, perché evita che il creditore debba accontentarsi del solo risarcimento monetario.

La fungibilità della prestazione

Il presupposto implicito ma cruciale della norma è la fungibilità dell'attività dovuta: il fare deve poter essere eseguito da un terzo al posto dell'obbligato, perché ciò che conta è il risultato materiale e non la persona dell'esecutore. Sono tipicamente fungibili l'esecuzione di un'opera edilizia, lo smontaggio di un manufatto, la riparazione di una cosa, la potatura di alberi, lo sgombero di un terreno. Per gli obblighi infungibili - ad esempio l'esecuzione di un concerto da parte di un artista, la prestazione di un consulente scelto intuitu personae - l'esecuzione forzata in forma specifica è praticamente impossibile e il creditore può ricorrere al risarcimento o alle penalità di mora ex art. 614-bis c.p.c.

Le forme procedurali

Il rinvio al codice di procedura civile riguarda gli articoli 612 e seguenti: il creditore, munito di titolo esecutivo, chiede al giudice dell'esecuzione di determinare le modalità del fare e di autorizzare l'esecuzione a opera di un terzo (di norma un'impresa specializzata). I costi vengono anticipati dal creditore e poi recuperati nei confronti del debitore obbligato, eventualmente con un'ulteriore esecuzione di tipo espropriativo se necessario.

Un esempio concreto

Si pensi al caso di Tizio, condannato con sentenza a demolire una sopraelevazione abusiva costruita sul confine del fondo di Caio. Se Tizio non procede, Caio può ottenere dal giudice l'autorizzazione a far demolire l'opera da un'impresa terza: i costi del lavoro saranno poi posti a carico di Tizio. Analogamente, in materia condominiale, il condomino tenuto a ripristinare una parte comune e inerte può essere sostituito dal condominio, che farà eseguire il lavoro a spese del condomino inadempiente.

Rapporto con il risarcimento del danno

L'esecuzione in forma specifica non esclude il risarcimento per i danni ulteriori subiti dall'avente diritto tra l'inadempimento e l'esecuzione coattiva (ad esempio il danno da ritardo). Restano applicabili i principi generali sull'inadempimento (artt. 1218 e 1223 c.c.), in modo che la riparazione complessiva sia integrale.

L'astreinte come strumento complementare

Per gli obblighi infungibili o quando si voglia stimolare l'adempimento spontaneo, il sistema mette a disposizione l'astreinte (penalità di mora) prevista dall'articolo 614-bis c.p.c.: il giudice, su istanza di parte, può fissare una somma di denaro dovuta dal debitore per ogni violazione o ritardo. È uno strumento spesso più efficace della stessa esecuzione in forma specifica, perché induce il debitore a eseguire da sé.

Profili pratici

Per il professionista, è essenziale strutturare già la sentenza di condanna in modo dettagliato, descrivendo puntualmente il fare dovuto: una condanna generica può rendere difficoltoso l'avvio dell'esecuzione perché il giudice dell'esecuzione non può integrare il contenuto del titolo. È buona prassi anche chiedere fin da subito l'astreinte ex art. 614-bis c.p.c., per disporre di una leva supplementare.

Domande frequenti

Quando si applica l'articolo 2931 c.c.?

Quando il debitore non adempie a un obbligo di fare e quel fare è di natura fungibile, cioè può essere eseguito da un terzo al posto suo.

Cosa significa che la prestazione deve essere fungibile?

Significa che il risultato dovuto può essere ottenuto con la prestazione di un soggetto diverso dal debitore, senza che la persona dell'esecutore abbia rilievo essenziale.

Chi paga i costi dell'esecuzione a opera di un terzo?

Il debitore obbligato, anche se di norma li anticipa il creditore: i costi potranno poi essere recuperati con un'azione esecutiva di tipo espropriativo.

E se il fare è infungibile, ad esempio una prestazione intellettuale?

L'esecuzione in forma specifica non è praticabile. Il creditore può ricorrere al risarcimento del danno e all'astreinte prevista dall'articolo 614-bis del codice di procedura civile.

Quale procedura seguo in concreto?

Si applicano gli articoli 612 e seguenti del codice di procedura civile, che disciplinano la fase di determinazione delle modalità del fare e l'esecuzione a opera di un terzo autorizzato dal giudice.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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