Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2928 c.c. Assegnazione di crediti
In vigore dal 19/04/1942
Se oggetto dell’assegnazione è un credito, il diritto dell’assegnatario verso il debitore che ha subito l’espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Assegnazione di crediti nell'esecuzione forzata: una garanzia in più per l'assegnatario
L'articolo 2928 del codice civile regola un'ipotesi specifica di assegnazione: quella che cade non su una cosa materiale, ma su un credito appartenente al debitore espropriato verso un terzo (il cosiddetto debitor debitoris). La disposizione si applica tipicamente in seguito al pignoramento presso terzi, quando il giudice dell'esecuzione, anziché ordinare il pagamento diretto, assegna al creditore procedente o intervenuto il credito pignorato.
La regola fondamentale: assegnazione pro solvendo
La norma stabilisce un principio chiarissimo: il diritto dell'assegnatario verso il debitore originario, ossia quello che ha subito l'espropriazione, non si estingue se non con la riscossione del credito assegnato. Significa che l'assegnazione del credito non equivale a un pagamento immediato: produce effetto solutorio soltanto se e nella misura in cui l'assegnatario incassa concretamente le somme dal terzo debitore. Tecnicamente, si tratta di una assegnazione pro solvendo, in opposizione a quella pro soluto, che invece estinguerebbe subito il credito originario.
Un esempio pratico
Si pensi al caso di Tizio, creditore di Caio per 20.000 euro. Caio è a sua volta creditore di Sempronio per 30.000 euro. Tizio pignora il credito di Caio verso Sempronio e ottiene dal giudice l'assegnazione. Se Sempronio paga regolarmente i 20.000 euro, il credito di Tizio verso Caio si estingue; se invece Sempronio non paga, ad esempio per insolvenza, Tizio può tornare ad agire contro Caio perché il suo credito originario non si è mai estinto. La norma scarica così sul debitore espropriato il rischio della solvibilità del proprio debitore.
Differenza con la cessione del credito ordinaria
L'articolo 2928 ricalca da vicino la disciplina dell'articolo 1198 c.c. sulla cessione in luogo dell'adempimento, ma con un'applicazione forzosa e non volontaria. Nella cessione volontaria, le parti possono scegliere fra pro soluto e pro solvendo; nell'assegnazione coattiva, la legge presume la natura pro solvendo, perché il creditore non ha potuto valutare in autonomia la solvibilità del debitor debitoris.
Profili pratici per il creditore assegnatario
Per l'assegnatario derivano due conseguenze operative importanti. In primo luogo, deve attivarsi tempestivamente per riscuotere il credito assegnato, anche promuovendo, se necessario, una nuova azione esecutiva nei confronti del terzo debitore. In secondo luogo, deve monitorare la posizione del debitore espropriato, perché se la riscossione fallisce dispone ancora del titolo originario contro di lui. Sotto questo profilo, l'assegnazione di crediti è tendenzialmente più vantaggiosa di quella di beni materiali, perché lascia ferma la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. sul resto del patrimonio del debitore espropriato.
Limiti e cautele
La regola subisce alcune attenuazioni quando il credito assegnato è soggetto a vicende estintive non imputabili all'assegnatario (compensazione, prescrizione maturata, eccezioni del terzo). In questi casi, l'analisi va condotta caso per caso, ma il principio guida resta che il creditore originario non è soddisfatto fino al concreto incasso. È inoltre opportuno notificare tempestivamente al terzo l'ordinanza di assegnazione, per evitare pagamenti liberatori in favore del debitore espropriato e per consolidare la propria posizione.
Coordinamento con la disciplina concorsuale
Quando il debitore espropriato venga sottoposto a procedura concorsuale dopo l'assegnazione ma prima della riscossione, si pone il delicato problema del concorso fra l'assegnatario e gli altri creditori del fallito o del soggetto in liquidazione giudiziale. La giurisprudenza ha tradizionalmente affermato che, nei limiti dell'efficacia dell'assegnazione e della trascrizione del relativo provvedimento, l'assegnatario può perfezionare la riscossione, fermo restando il vaglio degli organi della procedura su eventuali atti revocabili.
Domande frequenti
Cosa significa che il credito si estingue solo con la riscossione?
Significa che l'assegnazione produce effetto solutorio solo nel momento in cui l'assegnatario riceve effettivamente il denaro dal terzo debitore, non al momento dell'ordinanza di assegnazione.
Se il terzo non paga, posso agire di nuovo contro il debitore originario?
Sì. Poiché l'assegnazione è pro solvendo, il credito originario resta intatto fino alla riscossione e il creditore può tornare a esercitarlo contro il debitore espropriato.
L'assegnazione di crediti è una cessione del credito?
Tecnicamente è un trasferimento coattivo del credito disposto dal giudice dell'esecuzione, con effetti analoghi alla cessione pro solvendo regolata dall'art. 1198 c.c.
Come faccio a riscuotere il credito assegnato?
Si notifica al terzo l'ordinanza di assegnazione e, in caso di mancato pagamento, si avvia un'azione esecutiva ordinaria contro di lui sulla base del titolo formato dal provvedimento del giudice.
Il debitore espropriato risponde dell'insolvenza del terzo?
Sì, indirettamente: poiché il suo debito si estingue solo con la riscossione, se il terzo non paga il creditore potrà rivolgersi nuovamente a lui per ottenere soddisfazione.