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Art. 2925 c.c. Norme applicabili all’assegnazione forzata
In vigore dal 19/04/1942
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all’assegnazione forzata, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 2925 e il rapporto tra vendita e assegnazione forzata
L'articolo 2925 del Codice civile e' una norma di rinvio: stabilisce che le disposizioni dettate per la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo le eccezioni stabilite negli articoli successivi. Si tratta di una tecnica legislativa volta a evitare duplicazioni e a garantire coerenza sistematica tra le due principali modalita' attraverso cui il creditore ottiene soddisfazione nel processo esecutivo. La norma rappresenta una chiave di volta dell'intero sistema delle forme di realizzazione coattiva, perche' consente di estendere automaticamente a una procedura le regole sviluppate per l'altra, salvo le specialita' espresse.
Vendita e assegnazione: differenze funzionali
La vendita forzata consiste nel trasferimento del bene espropriato a un terzo aggiudicatario mediante asta o procedura competitiva, con conseguente distribuzione del ricavato tra i creditori. L'assegnazione, invece, attribuisce direttamente il bene a un creditore in pagamento totale o parziale del suo credito. La differenza sostanziale e' che nell'assegnazione il bene esce dal patrimonio del debitore per entrare in quello del creditore, senza il passaggio intermedio della monetizzazione. La disciplina puo' trovare applicazione, ad esempio, quando la vendita all'asta vada deserta e il creditore istante chieda l'assegnazione del bene al prezzo base, oppure quando si tratti di crediti del debitore esecutato verso terzi che vengono assegnati al creditore procedente in luogo del pagamento in denaro.
Le regole comuni applicabili
Per effetto del rinvio, si applicano all'assegnazione tutte le disposizioni sulla vendita forzata compatibili: l'effetto traslativo della pronuncia (articolo 2919), la disciplina dell'evizione (articolo 2921), le regole sulle locazioni e sulle cessioni di canoni (articoli 2923 e 2924), nonche' i principi sulla tutela dei terzi pretermessi. L'assegnatario assume cosi' una posizione giuridica assimilabile a quella dell'acquirente in asta, con i diritti e i rimedi tipici previsti per il trasferimento coattivo. In particolare, gode dell'effetto purgativo rispetto ai diritti di terzi non opponibili e della tutela contro l'evizione, salve le specialita' previste per i beni mobili dall'articolo 2926.
Le eccezioni previste dagli articoli successivi
Il rinvio non e' integrale: gli articoli successivi del Codice, in particolare l'articolo 2926, dettano regole specifiche per l'assegnazione. La principale specialita' riguarda i diritti dei terzi sui beni mobili assegnati, per i quali e' previsto un meccanismo di rivalsa che bilancia l'interesse del terzo proprietario con quello dell'assegnatario in buona fede. Il giudice dell'esecuzione e l'interprete devono quindi coordinare il rinvio generale dell'articolo 2925 con le eccezioni di stretta interpretazione contenute nelle norme seguenti, evitando interpretazioni estensive che svuoterebbero il principio generale di applicazione delle regole della vendita.
Profili operativi e sistematici
La portata pratica dell'articolo 2925 e' significativa nelle procedure esecutive in cui la vendita non si conclude positivamente o in cui il creditore preferisce ricevere direttamente il bene. Caio creditore di Tizio puo' chiedere l'assegnazione di un immobile dopo che le aste sono andate deserte, ottenendo cosi' il bene in pagamento del proprio credito. La disciplina applicabile e' essenzialmente quella della vendita: l'assegnatario acquista a titolo originario, libero da vincoli non opponibili, con responsabilita' del creditore procedente per eventuali danni e con tutela contro l'evizione. La norma e' espressione del principio di unita' del sistema esecutivo, che riconduce ogni forma di realizzazione coattiva a una matrice comune e garantisce parita' di trattamento tra le diverse modalita' di soddisfazione del creditore.
Domande frequenti
Cos'e' l'assegnazione forzata?
E' la modalita' di soddisfazione del creditore mediante attribuzione diretta del bene espropriato, in pagamento totale o parziale del credito, senza necessita' di vendita all'asta. E' tipica delle ipotesi in cui le aste vanno deserte o non sono possibili.
Quali norme della vendita forzata si applicano all'assegnazione?
Si applicano tutte le disposizioni compatibili: effetto traslativo, disciplina dell'evizione, opponibilita' delle locazioni, regole sulle cessioni di canoni e tutela dei terzi pretermessi. Restano fuori solo le norme che disciplinano specificamente l'asta o che sono derogate dagli articoli successivi.
L'assegnatario ha gli stessi diritti dell'aggiudicatario?
In linea di massima si'. L'assegnatario acquista a titolo originario, gode della tutela contro l'evizione, beneficia dell'effetto purgativo verso i terzi pretermessi e puo' agire contro il creditore procedente in mala fede per danni e spese, salve le eccezioni specifiche previste per i beni mobili.
Quali sono le principali eccezioni al rinvio?
La principale eccezione e' contenuta nell'articolo 2926, che disciplina i diritti dei terzi sui beni mobili assegnati prevedendo un meccanismo specifico di rivalsa entro sessanta giorni dall'assegnazione, diverso rispetto a quello generale della vendita.
L'assegnazione e' opponibile ai creditori non intervenuti?
Si'. Come per la vendita forzata, l'assegnazione produce effetti erga omnes nei limiti della procedura, e i creditori che non sono intervenuti perdono la possibilita' di partecipare alla distribuzione, salva la responsabilita' del creditore procedente per eventuali abusi.