Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 578 c.p. Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

In vigore dal 1° luglio 1931

La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall’articolo 61 del codice penale (1).

In sintesi

  • Criminà della madre che provoca la morte del neonato (dopo il parto) o del feto (durante il parto) in condizioni di abbandono materiale e morale
  • Pena per madre: reclusione 4-12 anni (inferiore a omicidio volontario)
  • Chi concorre nel fatto subisce reclusione minimo 21 anni, riducibile se agisce solo a favore della madre
  • Non si applicano aggravanti generali: riconosce la vulnerabilità psicologica della madre nel post-parto
Indice dei contenuti

Infanticidio della madre al parto: fattispecie speciale con pena ridotta 4-12 anni in caso di abbandono materiale e morale connesso al parto.

Ratio

L'art. 578 rappresenta una forma di scriminante parziale per l'infanticidio materno. Non nega la gravità dell'uccisione di un neonato, ma la contestualizza nella situazione di grave disagio psichico e materiale della madre al momento del parto. La norma riflette un principio di imputabilità temperata: una madre che uccide il figlio in condizioni di abbandono non è equiparabile al soggetto che commette omicidio volontario puro, perché agisce in stato di necessità psichica e materiale. Tuttavia, per chi non è madre (partner, medico, familiare), non vale questa attenuazione: la pena rimane severa (minimo 21 anni).

Analisi

Il primo comma punisce esclusivamente la madre (o chi la assimila) che causa la morte del neonato 'immediatamente dopo il parto' o del feto 'durante il parto'. L'elemento temporale è critico: deve ricorrere una stretta connessione temporale fra parto e morte. Inoltre, il fatto deve essere 'determinato da' (rapporto di causalità) condizioni di abbandono materiale e morale. Abbandono materiale significa mancanza di risorse economiche, alloggio, sostegno medico; abbandono morale significa solitudine psicologica, assenza di supporto relazionale, vergogna, depressione post-parto. Il secondo comma estende la responsabilità a chi concorre nel fatto (partner che aiuta), con pena non inferiore a 21 anni, ma consente riduzione fino a due terzi se l'intento è solo favorire la madre. Il terzo comma esclude l'applicazione di aggravanti generali.

Quando si applica

Concretamente: una madre sola, senza risorse economiche e senza supporto familiare, partorisce segretamente e, in preda al panico e alla disperazione psicologica, soffoca il neonato. Se il fatto è accertato come causato direttamente dalle condizioni di abbandono (non da moventi lucrativi o di altro genere), ricade sotto l'art. 578: pena 4-12 anni. Un esempio diverso: un partner aiuta la madre e il fatto è provato essere esclusivamente per sostenerla; la pena è ridotta da un terzo a due terzi dei 21+ anni minimi. Differente sarebbe il caso se il partner guadagna denaro dalla morte o se il fatto non è in connessione col parto.

Connessioni

Rimanda all'art. 575 (omicidio volontario) per i criteri generali di responsabilità. Correlato all'art. 579 (omicidio consensuale) per valutazioni sulla capacità di consenso. Connesso a norme su diritti della donna (L. 194/1978 su interruzione di gravidanza) e protezione psicologica post-parto. Richiama il concetto di 'crisi dell'identità genitoriale' nella giurisprudenza, che ha riconosciuto il valore di questa norma nel bilanciare protezione del minore e tutela della madre vulnerabile.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio (madre) sola, senza occupazione, senza rete familiare e in stato di indigenza, partorisce segretamente in casa. Subito dopo, in preda al panico e alla disperazione morale, soffoca il neonato. Non ha moventi economici diversi dalla disperazione; il fatto è direttamente causato dalle condizioni di abbandono (mancanza di risorse, solitudine, paura). Ricade sotto l'art. 578: pena 4-12 anni, inferiore a omicidio volontario.

Caso 2: Caso 2

Caio (compagno della madre), consapevolmente, aiuta Tizio a uccidere il neonato motivato dal fatto che una gravidanza comprometterebbe la loro relazione. Qui Caio non agisce 'solo a favore della madre' ma per interesse proprio; la riduzione di due terzi non si applica. La pena è reclusione minimo 21 anni senza alcuna diminuzione, perché la condotta di Caio non integra lo stato di abbandono della madre.

Domande frequenti

Se sono madre e uccido il mio neonato perché non posso mantenerlo economicamente, la pena è sempre 4-12 anni?

Sì, purché il fatto sia effettivamente determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto e immediatamente successive. Se il fatto è provato essere motivato da altri fattori (p.es. molestia sessuale non desiderata per cui il figlio era indesiderato per ragioni diverse dall'indigenza), la qualificazione potrebbe variare. Ma l'abbandono materiale/morale è condicio sine qua non.

Se uccido il neonato a 3 mesi dopo il parto, ancora ricade nell'art. 578?

No. L'art. 578 richiede che la morte avvenga 'immediatamente dopo il parto'. Tre mesi sono un lasso di tempo eccessivo per considerare immediato il collegamento. La condotta ricadrebbe in omicidio volontario ordinario (art. 575) con pena 21+ anni.

Mio marito ha aiutato nella morte del neonato solo per starmi accanto, quale pena rischia?

Se l'intento del marito era esclusivamente favorire la madre e non aveva altri moventi, la pena è riducibile fino a due terzi della reclusione non inferiore a 21 anni. Quindi potrebbe scendere significativamente. Tuttavia, il giudice deve accertare che non vi fossero moventi personali divergenti.

Sono una madre che ha ucciso il feto durante il parto: vale la stessa disciplina?

Sì. L'art. 578 punisce sia l'uccisione del neonato 'immediatamente dopo il parto' che del feto 'durante il parto', sempre che il fatto sia determinato da abbandono materiale e morale. La pena è identica (4-12 anni).

Se la madre riceve 4-12 anni, il neonato rimane deceduto: non si dovrebbero applicare aggravanti?

No. L'art. 578 comma 3 esplicitamente stabilisce che 'non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61'. Questa scelta legislativa riflette la volontà di riconoscere lo stato di vulnerabilità della madre al parto, senza cumulare ulteriori fattori aggravanti. È una decisione di politica criminale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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