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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 574 c.p. Sottrazione di persone incapaci

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la patria potestà, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544 (1).

In sintesi

  • Punisce chi sottrae minori o infermi di mente dai genitori, tutori o da chi ne ha custodia
  • Si applica anche a chi ritiene il minore contro la volontà dei responsabili
  • Per minori 14+ anni il reato richiede che non sia finalizzato a matrimonio o abusi sessuali
  • Pena: reclusione 1-3 anni, procedimento su querela della parte lesa

Sottrazione di minori di quattordici anni o persone incapaci dalla famiglia: reato perseguibile su querela del genitore o tutore.

Ratio

L'art. 574 tutela l'esercizio della patria potestà e la custodia su persone vulnerabili (minori e incapaci psichici). La norma si radica nel principio constituzionale di tutela della famiglia e dei minori, riconoscendo che genitori e tutori hanno il diritto/dovere di mantenere il controllo fisico e la sorveglianza su chi non può autodeterminarsi. La sottrazione rappresenta un'interferenza grave in questo diritto fondamentale.

Analisi

Il primo comma colpisce la sottrazione di minori sotto i 14 anni o di infermi di mente da genitori/tutori/curatori. Sottrazione e ritenimento sono due condotte distinte: la prima è l'allontanamento iniziale, la seconda è il successivo mantenimento. Il secondo comma estende il reato ai minori 14+ anni, ma solo quando mancano finalità di matrimonio o abuso sessuale. Quest'ultima limitazione riflette il riconoscimento di una maggiore autonomia decisionale a 14+ anni. Le circostanze richiamano artt. 525 e 544 (rapimento) per rimandi procedurali.

Quando si applica

Si applica concretamente quando un genitore non affidatario sottrae il figlio a chi ha la custodia; quando un soggetto estraneo rapisce un bambino dalla famiglia; quando chi ha la vigilanza ne perde il controllo per causa imputabile a terzi. Tipicamente: padre che porta il figlio all'estero contro gli accordi di custodia; educatore che allontana il minore dalla struttura; nonno che nasconde il nipote dalla madre. Per minori 14+, il reato sussiste solo se manca il consenso e se l'intento non è matrimonio/abuso.

Connessioni

Rimanda agli artt. 525 (rapimento) e 544 (sequestro), che sono figure più gravi. Correlato all'art. 571 (abuso di mezzi di correzione), 572 (maltrattamenti), e alle discipline di diritto civile su affidamento e custodia (Cod. Civ. artt. 337-bis e ss.). Integra ipotesi autonoma anche se il sottractore sia il genitore stesso (art. 574-bis per condotta all'estero). Rilevante per la giurisdizione internazionale su minori (Convenzione dell'Aia 1980).

Domande frequenti

Se il mio ex coniuge porta il nostro figlio minore all'estero senza il mio consenso, è automaticamente reato?

Sì, la condotta configura il reato di sottrazione di minore ai sensi dell'art. 574 (o art. 574-bis se all'estero), procedibile su vostra querela. Non è sufficiente che il padre/madre ritenga di agire nel migliore interesse del figlio: serve il consenso dell'altro genitore o un provvedimento giudiziario.

Vale la stessa pena se sottraggo mio figlio a un tutore per un motivo che ritengo giusto?

No, il reato scatta comunque. Se siete il genitore ma il figlio è affidato a tutore (per es. per vostri motivi di salute), sottrarvi il figlio senza il consenso del tutore integra il reato. Il rimedio civile corretto è ricorrere al giudice per modificare l'affidamento.

Cosa cambia se il minore ha compiuto 14 anni?

Per minori 14+, il reato richiede che manchi il loro consenso e che non vi sia intento di matrimonio o abuso sessuale. Questo riconosce una capacità di autodeterminazione. Se il minore consensualmente lo segue e non vi è traffico sessuale, il reato potrebbe non configurarsi.

Se mio figlio si allontana da scuola di sua volontà e io (genitore non affidatario) lo accompagno, commetto reato?

Dipende dalla sussistenza del consenso del minore. Se il figlio maggiore di 14 anni lo fa consapevolmente e senza costrizione, e mancano intenti illeciti, il reato è meno probabile. Se il minore ha meno di 14 anni e non è in grado di esprimere volontà autonoma, il reato sussiste.

Quale è la procedura per denunciare una sottrazione di minore?

Essendo reato procedibile su querela, la parte lesa (genitore, tutore, o chi ha la custodia) deve presentare querela presso i Carabinieri, la Polizia o direttamente alla Procura della Repubblica entro termini di legge (generalmente 6 mesi dalla conoscenza del fatto).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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