Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 587 c.p.p. – Estensione dell’impugnazione

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Estensione dell’impugnazione

1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.

2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l’impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali.

3. L’impugnazione proposta dall’imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. L’impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all’imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

  • L'impugnazione di un coimputato giova anche agli altri se non fondata su motivi esclusivamente personali
  • Nella riunione di procedimenti, l'impugnazione di un imputato giova agli altri solo se riguarda violazioni di legge processuale
  • Anche il responsabile civile traggono vantaggi dal ricorso dell'imputato, senza limiti di personalità
  • L'impugnazione del responsabile civile può giovare penalmente all'imputato, se non fondata su motivi esclusivamente personali
Indice dei contenuti

L'impugnazione di uno dei coimputati o di uno dei procedimenti riuniti giova anche agli altri, purché non fondata su motivi esclusivamente personali: effetto di estensione benefica.

Ratio

Questa norma applica il principio di economia processuale e solidarietà tra le parti nel giudizio di impugnazione. Quando più soggetti sono legati dallo stesso fatto o processo, una difesa efficace di uno giova a tutti. Il legislatore però distingue tra concorso di persone e riunione di procedimenti: nel primo caso, la comunanza sostanziale del reato consente estensione ampia; nel secondo, la diversità dei reati impone maggiore cautela (solo violazioni processuali, non fatti specifici).

Analisi

Il primo comma copre il concorso di più imputati nello stesso reato (art. 110 c.p.): l'impugnazione di uno giova agli altri, salvo motivi esclusivamente personali (es.: vizi del processo a carico di uno specifico imputato). Il secondo comma disciplina riunione di reati diversi (art. 17 c.p.p.): qui l'estensione è ristretta a violazioni della legge processuale, non a criticità sul merito di un reato che non riguardi gli altri. I commi terzo e quarto estendono il beneficio al responsabile civile e alla persona obbligata, creando una rete di protezione più ampia.

Quando si applica

Concorso: Tizio e Caio sono imputati di associazione a delinquere insieme. Tizio impugna perché il giudice ha violato il diritto di difesa generale (nullità notifica). Caio gode del ricorso di Tizio, perché il vizio è procedurale e riguarda entrambi. Riunione: Tizio è imputato di frode fiscale, Caio di corruzione, procedimenti riuniti. Tizio impugna la sentenza per illegittimità della custodia cautelare. Il ricorso di Tizio non giova automaticamente a Caio sulla frode (reati diversi), ma giova se il vizio riguarda un profilo processuale comune (es.: composizione illegittima del collegio).

Connessioni

L'art. 110 c.p. definisce il concorso di persone. L'art. 17 c.p.p. disciplina la riunione di procedimenti. L'art. 589 regola la rinuncia all'impugnazione. L'art. 584 specifica i termini di comunicazione e notificazione.

Casi pratici

Caso 1: Tizio, Caio e Sempronio sono imputati di rapina in concorso (art

110 c.p.). Il giudice condanna tutti e tre. Tizio ricorre perché mancava il verbale di interrogatorio; il vizio è procedurale e riguarda il processo nel suo insieme. Caio e Sempronio traggono automaticamente vantaggio dal ricorso di Tizio, pur non avendo personalmente ricorso. Se la Corte annulla per vizio procedurale, annulla per tutti e tre.

Caso 2: Mevio è responsabile civile nella stessa causa

L'imputato Filano impugna la sentenza per violazione del diritto di difesa. Anche Mevio trae beneficio dal ricorso di Filano, perché se la sentenza è annullata, anche la decisione sulla responsabilità civile è rimessa al giudizio di rinvio.

Domande frequenti

Se sono coimputato e un altro ricorre, devo fare qualcosa?

No, se il ricorso non è fondato su motivi esclusivamente personali, ne traggono vantaggio automaticamente. Ad esempio, se il ricorrente contesta una nullità procedurale che riguarda il processo, anche tu ne godi senza bisogno di presentare ricorso separato.

Che cosa significa 'motivi esclusivamente personali'?

Sono vizi che riguardano soltanto un imputato: ad esempio, la violazione del diritto di difesa specificamente ai danni di quell'imputato, o errori fattuali nel capo d'imputazione che lo riguardano solo lui. In questi casi, la Corte non estende il beneficio agli altri coimputati.

Se sono in procedimento riunito per reati diversi da quelli del coimputato, posso godere del suo ricorso?

Solo se il ricorso riguarda una violazione della legge processuale che incide sul tuo procedimento (es.: composizione illegittima del giudice). Se il ricorso del coimputato concerne il merito del suo specifico reato, non ti riguarda.

Il responsabile civile può ricorrere e giovare all'imputato?

Sì, se il responsabile civile impugna la sentenza per motivi non esclusivamente personali, l'imputato ne trae vantaggio. Per esempio, se il responsabile civile contesta la risarcibilità del danno, ma il vizio riguarda il processo nel suo insieme.

Se decido di non ricorrere, ma il coimputato ricorre, posso comunque trarre beneficio?

Sì, assoluto. Se il coimputato impugna su basi non personali e la Corte accoglie, il beneficio si estende a tutti, indipendentemente dalla volontà inerte degli altri imputati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.