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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 590 c.p.p. – Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento (165 att.; 15 reg.).

In sintesi

  • Trasmissione immediata del provvedimento impugnato al giudice dell'impugnazione è obbligatoria
  • L'atto di impugnazione deve essere trasmesso senza ritardo, insieme al fascicolo del procedimento
  • Il giudice d'impugnazione non può iniziare l'esame se atti non completi di arrivo
  • Questo obbligo funzionale garantisce che il ricorso sia deciso su base documentale integra e certa

Il giudice d'impugnazione riceve il provvedimento impugnato, l'atto di ricorso e gli atti del procedimento senza ritardo: fase essenziale per l'avvio della valutazione.

Ratio

La trasmissione tempestiva degli atti è fondamentale per il diritto di difesa e per assicurare che il giudice d'impugnazione decida su base documentale completa. Se gli atti tardano, il ricorso non può essere esaminato utilmente. La norma enfatizza il dovere della cancelleria (e del giudice che ha pronunciato il provvedimento) di trasmettere senza ritardo, proprio per non intralciare il diritto d'impugnazione. Questo è un dovere d'ufficio, non discrezionale.

Analisi

L'articolo è brevissimo e semplicemente stabilisce l'obbligo. Il riferimento all'art. 165 att. (art. 165 delle Disposizioni di Attuazione) specifica norme sulla trasmissione degli atti. Il riferimento all'art. 15 reg. (art. 15 del Regolamento) riguarda eventualmente norme processali sulla custodia dei fascicoli. Il senso complessivo è: trasmissione senza ritardo = dovere inderogabile della cancelleria e del giudice a quo.

Quando si applica

Pratica ordinaria: ricorri contro una sentenza di primo grado. L'ufficio di cancelleria è tenuto a trasmettere al giudice d'appello: la sentenza stessa, il ricorso che hai proposto, tutti gli atti del processo di primo grado (testimonianze, consulenze, sequestri, ecc.). Se tardano, puoi protestare presso il presidente del tribunale. Fascicolo incompleto: se il fascicolo arriva ma manca una perizia fondamentale, il giudice d'appello può ordinare integrazione prima di decidere.

Connessioni

L'art. 165 att. specifica le modalità di trasmissione dei fascicoli. L'art. 15 reg. disciplina la custodia del fascicolo presso la cancelleria. Gli artt. 581-590 riguardano le impugnazioni in generale. L'art. 491 ordina le modalità di comunicazione durante il primo grado.

Domande frequenti

Quanto tempo impiega la trasmissione degli atti al giudice d'appello?

Legalmente deve essere 'senza ritardo', cioè il più velocemente possibile. In pratica, varia da pochi giorni a qualche settimana a seconda del carico di lavoro della cancelleria di primo grado. Se il ritardo è eccessivo, puoi fare reclamo al presidente della corte.

Che cosa succede se il fascicolo arriva incompleto al giudice d'appello?

Il giudice d'appello può ordinare alla cancelleria di primo grado di integrare i documenti mancanti. Il ricorso non può essere deciso finché non sono disponibili tutti gli atti rilevanti per la causa.

Posso avere copia del fascicolo mentre è in trasmissione?

No, durante la trasmissione il fascicolo è custodito dalla cancelleria. Se hai bisogno di documenti specifici, puoi chiedere alla cancelleria di primo grado copie autenticate dei singoli atti prima della trasmissione.

Se dimostro che il fascicolo è stato trasmesso male, posso annullare il ricorso?

Se il fascicolo trasmesso è incompleto e questo lede il tuo diritto di difesa, puoi proporre istanza di integrazione o, in casi gravi, ricorso per cassazione per violazione di diritti costituzionali.

Chi è responsabile se gli atti si perdono in trasmissione?

La responsabilità è dell'ufficio giudiziario (cancelleria) che li custodia e li trasmette. Se gli atti si perdono, è responsabilità dello Stato e puoi agire per danno ingiusto secondo le regole della responsabilità civile della pubblica amministrazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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