Testo dell'articoloVigente
Art. 593 c.p.p. – Casi di appello
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
2.
Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2 .
L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.
3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
In sintesi
Indice dei contenuti
Contro sentenze di condanna e proscioglimento è ammesso appello, con eccezioni per contravvenzioni lievi e per proscioglimento nel merito dell'imputato: casi di appellabilità.
Ratio
La norma fissa il principio generale di appellabilità: il secondo grado di giudizio è diritto non facilmente derogabile, perché offre revisione su fatti e diritto. Però il legislatore distingue crimini (reati gravi) da contravvenzioni lievi (ammende), per cui l'appello è meno importante perché le pene sono minori. Nel comma 2, la norma riflette un'asimmetria logica: se sei assolto porque il fatto non sussiste (nessun reato accadde), un ulteriore grado non serve (non c'è fatto da discutere). Se sei assolto perché non l'hai commesso, tu ne hai vantaggio, il PM ha interesse a ricorrere.
Analisi
Il primo comma sancisce il diritto di entrambe le parti (PM e imputato) di appellare contro condanne o proscioglimenti. Il riferimento agli artt. 443, 448 comma 2, 469 rinvia a casi speciali di sentenze non appelabili (sentenza di patteggiamento su richiesta congiunta, appello immediato, ecc.). Il comma 2 introduce il limite per l'imputato: non può appellare contro assoluzione perché 'il fatto non sussiste' (non c'è un reato nel mondo dei fatti) o perché 'per non aver commesso il fatto' (non c'è nesso tra te e il fatto). Questi sono i due motivi principali di assoluzione nel merito: il terzo è 'per non aver commesso il reato secondo la legge', che generalmente è ricorribile. Il comma 3 esclude appellabilità per contravvenzioni lievi (ammenda sola, proscioglimenti per ammenda o pena alternativa).
Quando si applica
Appello su condanna: sei condannato per furto. Puoi appellare contro la sentenza di primo grado per contestare i fatti o il diritto applicato. Il PM che ha provato il caso può anche appellare se ritiene la pena troppo lieve. Assoluzione sul fatto: sei assolto perché il tribunale ritiene che l'evento criminoso non è accaduto (furto mai verificatosi). Puoi NON appellare (l'assoluzione ti va bene). Il PM potrebbe teoricamente ricorrere, ma è raro (difficile provare un fatto che il giudice ha escluso). Contravvenzione di ammenda: sei condannato a 50 euro per parcheggio vietato. Niente appello: è inappellabile per diritto. Solo ricorso in cassazione per violazione di legge grave.
Connessioni
L'art. 443 disciplina i patteggiamenti (non appellabili su richiesta congiunta). L'art. 448 comma 2 riguarda la sentenza di rito abbreviato (con limitazioni). L'art. 469 riguarda l'appello dal giudizio direttissimo. L'art. 595 regola l'appello incidentale. L'art. 589 regola la rinuncia all'appello.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è condannato per truffa
Ricorre in appello perché ritiene che il giudice non ha valutato correttamente la prova della frode. È suo diritto appellare. Anche il PM può appellare per contestare la misura della pena (ad esempio, ritiene che 2 anni siano troppo pochi).
Caso 2: Caso 2
Caio è assolto perché il tribunale conclude che il fatto criminoso non è avvenuto (nessun furto è stato provato). Caio è contento dell'assoluzione e non appella. Il PM potrebbe teoricamente ricorrere, ma è difficile: il giudice ha già escluso il fatto, e un appello su questa base è di raro accoglimento.
Domande frequenti
Se sono assolto, posso appellare?
Di norma, no, perché l'assoluzione ti avvantaggia. Legalmente, sei assolto = non ricorri. Può ricorrere il PM se ritiene che la sentenza sia sbagliata. Se tu stesso vuoi ricorrere (per esempio per chiarire il tuo nome pubblicamente), devi dimostrare un 'interesse' particolare.
Il PM può sempre appellare?
Sì, il PM può appellare contro condanne ritenute troppo leggere e contro assoluzioni che ritiene ingiuste (per insufficienza di prova, non merito). Però non contro le assoluzioni per fatto non sussistente (non ha senso riaprire un fatto escluso).
Posso appellare per una contravvenzione di ammenda?
No, sono inappellabili le condanne a contravvenzioni con sola ammenda. Puoi solo ricorrere in cassazione se c'è una violazione grave di diritto (diritti costituzionali, errore di diritto), non su questioni di fatto.
Se sono assolto perché il fatto non sussiste, che cosa significa?
Significa che secondo il giudice, l'evento criminoso non è mai accaduto. Ad esempio, non c'è stata alcuna truffa, nessuno è stato ingannato. Il PM e la parte lesa non possono appellare su questa conclusione di fatto.
Se sono condannato e il PM non appella, quando la sentenza diventa definitiva?
Se tu non ricorri e il PM non ricorre, il termine di appello (30 giorni dalla pronuncia) scade e la sentenza diventa definitiva. Da quel momento è inoppugnabile, salvo ricorso per cassazione per motivi molto circoscritti.