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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 593 c.p.p. – Casi di appello

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Salvo quanto previsto negli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento.

2. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa.

In sintesi

  • Sia il PM che l'imputato possono appellare contro sentenze di condanna o proscioglimento
  • L'imputato non può appellare se assolto perché il fatto non sussiste o perché non ha commesso il fatto (non conviene ricorrere)
  • Sono inappellabili le condanne per contravvenzioni con sola ammenda
  • Sono inappellabili i proscioglimenti per contravvenzioni punite con sola ammenda o pena alternativa

Contro sentenze di condanna e proscioglimento è ammesso appello, con eccezioni per contravvenzioni lievi e per proscioglimento nel merito dell'imputato: casi di appellabilità.

Ratio

La norma fissa il principio generale di appellabilità: il secondo grado di giudizio è diritto non facilmente derogabile, perché offre revisione su fatti e diritto. Però il legislatore distingue crimini (reati gravi) da contravvenzioni lievi (ammende), per cui l'appello è meno importante perché le pene sono minori. Nel comma 2, la norma riflette un'asimmetria logica: se sei assolto porque il fatto non sussiste (nessun reato accadde), un ulteriore grado non serve (non c'è fatto da discutere). Se sei assolto perché non l'hai commesso, tu ne hai vantaggio, il PM ha interesse a ricorrere.

Analisi

Il primo comma sancisce il diritto di entrambe le parti (PM e imputato) di appellare contro condanne o proscioglimenti. Il riferimento agli artt. 443, 448 comma 2, 469 rinvia a casi speciali di sentenze non appelabili (sentenza di patteggiamento su richiesta congiunta, appello immediato, ecc.). Il comma 2 introduce il limite per l'imputato: non può appellare contro assoluzione perché 'il fatto non sussiste' (non c'è un reato nel mondo dei fatti) o perché 'per non aver commesso il fatto' (non c'è nesso tra te e il fatto). Questi sono i due motivi principali di assoluzione nel merito: il terzo è 'per non aver commesso il reato secondo la legge', che generalmente è ricorribile. Il comma 3 esclude appellabilità per contravvenzioni lievi (ammenda sola, proscioglimenti per ammenda o pena alternativa).

Quando si applica

Appello su condanna: sei condannato per furto. Puoi appellare contro la sentenza di primo grado per contestare i fatti o il diritto applicato. Il PM che ha provato il caso può anche appellare se ritiene la pena troppo lieve. Assoluzione sul fatto: sei assolto perché il tribunale ritiene che l'evento criminoso non è accaduto (furto mai verificatosi). Puoi NON appellare (l'assoluzione ti va bene). Il PM potrebbe teoricamente ricorrere, ma è raro (difficile provare un fatto che il giudice ha escluso). Contravvenzione di ammenda: sei condannato a 50 euro per parcheggio vietato. Niente appello: è inappellabile per diritto. Solo ricorso in cassazione per violazione di legge grave.

Connessioni

L'art. 443 disciplina i patteggiamenti (non appellabili su richiesta congiunta). L'art. 448 comma 2 riguarda la sentenza di rito abbreviato (con limitazioni). L'art. 469 riguarda l'appello dal giudizio direttissimo. L'art. 595 regola l'appello incidentale. L'art. 589 regola la rinuncia all'appello.

Domande frequenti

Se sono assolto, posso appellare?

Di norma, no, perché l'assoluzione ti avvantaggia. Legalmente, sei assolto = non ricorri. Può ricorrere il PM se ritiene che la sentenza sia sbagliata. Se tu stesso vuoi ricorrere (per esempio per chiarire il tuo nome pubblicamente), devi dimostrare un 'interesse' particolare.

Il PM può sempre appellare?

Sì, il PM può appellare contro condanne ritenute troppo leggere e contro assoluzioni che ritiene ingiuste (per insufficienza di prova, non merito). Però non contro le assoluzioni per fatto non sussistente (non ha senso riaprire un fatto escluso).

Posso appellare per una contravvenzione di ammenda?

No, sono inappellabili le condanne a contravvenzioni con sola ammenda. Puoi solo ricorrere in cassazione se c'è una violazione grave di diritto (diritti costituzionali, errore di diritto), non su questioni di fatto.

Se sono assolto perché il fatto non sussiste, che cosa significa?

Significa che secondo il giudice, l'evento criminoso non è mai accaduto. Ad esempio, non c'è stata alcuna truffa, nessuno è stato ingannato. Il PM e la parte lesa non possono appellare su questa conclusione di fatto.

Se sono condannato e il PM non appella, quando la sentenza diventa definitiva?

Se tu non ricorri e il PM non ricorre, il termine di appello (30 giorni dalla pronuncia) scade e la sentenza diventa definitiva. Da quel momento è inoppugnabile, salvo ricorso per cassazione per motivi molto circoscritti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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