Testo dell'articoloAbrogato
Art. 594 c.p.p. – Appello del pubblico ministero
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 – Codice di procedura penale
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso il tribunale; contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari presso la pretura e contro le sentenze del pretore possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso la pretura
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In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo 594 Codice di Procedura Penale, ABROGATO: disposizione cessata di valere nel sistema processuale penale italiano.
Ratio
La norma è stata abrogata perché le sue disposizioni sono state sostituite o integrate nelle regole generali di appello. Il legislatore ha preferito unificare i regimi di appello per il PM e per l'imputato, piuttosto che mantenere una disposizione separata. Questo riflette l'evoluzione del processo penale verso una maggiore simmetria tra accusa e difesa.
Analisi
L'articolo è stato eliminato dal sistema normativo. Generalmente, articoli abrogati in Codici rimangono per ragioni di numerazione, ma sono vuoti o contengono solo la dicitura 'ABROGATO'. Ciò accade quando una norma è sostituita da altra disposizione in altra collocazione del Codice, oppure quando il regime è confluito in una norma generale.
Quando si applica
Non applicabile in alcun contesto moderno. Chi deve comprendere i diritti di appello del PM si rivolge all'art. 593 (casi di appello) e all'art. 595 (appello incidentale). L'art. 594 ha interesse unicamente storico per chi studia l'evoluzione della procedura penale.
Connessioni
L'art. 593 disciplina i casi di appello per il PM. L'art. 595 regola l'appello incidentale, che può essere proposto dal PM come dalla parte privata. L'art. 589 consente la rinuncia all'appello. L'art. 606 consente il ricorso per cassazione.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, Uno studente di diritto legge il Codice di Procedura Penale e incontra l'art. 594, abrogato. Non deve cercare di applicarlo: semplicemente ignora la disposizione e si concentra sull'art. 593 per il regime di appello del PM.
Caso 2: Caso 2
Caio, Un ricercatore storico-giuridico studia le riforme del processo penale italiano e nota che l'art. 594 è stato abrogato. Constata che il regime di appello del PM è ora incorporato negli articoli generali (593-595), non in una disposizione separata e specifica.
Domande frequenti
Se l'art. 594 è abrogato, che cosa lo ha sostituito?
Non c'è una sostituzione uno-a-uno. Il regime di appello del PM è ora disciplinato dall'art. 593 (casi di appello) e dagli artt. 595 ss. (appello incidentale, procedure). La disposizione separata è stata eliminata perché il tema è coperto da norme generali.
Posso usare l'art. 594 come precedente legale?
No. Una disposizione abrogata non è norma vivente nel diritto vigente. Puoi citarla solo in contesti storici o per spiegare come era il regime precedente, non come fondamento di un'azione o ricorso attuale.
Quando è stato abrogato l'art. 594?
Questo dipende dalla storia legislativa del Codice di Procedura Penale. Generalmente, articoli abrogati sono stati eliminati mediante riforme successive al 1989 (anno di entrata in vigore del CPP). La ricerca della data esatta richiede consultazione di fonti storiche specializzate.
Se cito l'art. 594 in un ricorso, mi accettano?
No. Il giudice noterà che la disposizione è abrogata e la escluderà dal fondamento del ricorso. Devi citare disposizioni vigenti (artt. 593-595) per i tuoi argomenti su appello del PM.
Il PM ha ancora diritto di appello?
Sì, assolutamente. L'art. 593 consente al PM di appellare contro sentenze di condanna e di proscioglimento, secondo le regole ivi previste. L'abrogazione dell'art. 594 non ha tolto questo diritto; ha solo cambiato dove è regolato.