Art. 589 c.p.p. – Rinuncia all’impugnazione
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
l. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all’apertura del dibattimento (492). Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell’inizio della discussione (523) dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l’impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.
2. Le parti private possono rinunciare all’impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale (122).
3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l’impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 581, 582 e 583 ovvero, in dibattimento, prima dell’inizio della discussione.
4. Quando l’impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio (428, 599, 611), la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell’udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l’impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell’impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.
In sintesi
Il pubblico ministero e le parti private possono rinunciare all'impugnazione proposta, secondo forme specifiche e termini ben definiti: diritto di messa-in-non-curanza.
Ratio
La norma riconosce che l'impugnazione è un diritto disponibile: chi l'ha proposta può desistere se, dopo riflessione, decide che il ricorso non è conveniente o opportuno. Per il pubblico ministero, il legislatore pone limiti temporali chiari (fino all'apertura del dibattimento presso il giudice originario, poi solo presso il giudice d'impugnazione prima della discussione), perché il PM rappresenta l'interesse pubblico e non può comportarsi troppo arbitrariamente. Per le parti private, è ammesso maggiore flessibilità, incluso l'uso di procuratore speciale.
Analisi
Il primo comma distingue il momento della rinuncia: se il PM è presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento originario, rinuncia fino all'apertura del dibattimento (art. 492); se il PM è presso il giudice d'impugnazione, può rinunciare fino all'inizio della discussione (art. 523). Il secondo comma consente alle parti private di usare procuratore speciale. Il terzo comma fissa le forme: la dichiarazione segue gli artt. 581-583 (forme di proposizione dell'impugnazione) ovvero avviene in dibattimento prima della discussione. Il quarto comma aggiunge una regola per trattamento in camera di consiglio (non dibattimento).
Quando si applica
PM dopo sentenza: il PM ricorre contro l'assoluzione. Si accorge che la prova è debole o mutano circostanze politiche. Può rinunciare formalmente finché il dibattimento non si apre. Parti private: una persona lesa civile ha proposto appello civile per risarcimento danni. Decide di non proseguire per ragioni economiche. Può rinunciare tramite procuratore speciale, senza bisogno di comparire personalmente. Camera di consiglio: se la causa è trattata in camera di consiglio, la rinuncia avviene prima dell'udienza (PM e imputato).
Connessioni
L'art. 492 disciplina l'apertura del dibattimento. L'art. 523 regola la discussione nel giudizio d'impugnazione. L'art. 122 parla del procuratore speciale. Gli artt. 581-583 fissano le forme di proposizione dell'impugnazione. L'art. 428 disciplina le camere di consiglio. Gli artt. 599 e 611 riguardano procedimenti specifici in camera di consiglio.
Domande frequenti
Se il PM ricorre, in quali momenti può rinunciare?
Il PM presso il giudice originario può rinunciare fino all'apertura del dibattimento d'impugnazione. Il PM presso il giudice d'impugnazione può rinunciare solo prima dell'inizio della discussione (art. 523). Dopo l'inizio della discussione, non può più rinunciare unilateralmente.
Posso rinunciare all'impugnazione tramite mio avvocato?
Dipende. Se è una parte privata (parte civile, responsabile civile), sì, con procuratore speciale. Se sei l'imputato, generalmente sì attraverso il tuo difensore, purché abbia mandato speciale scritto. Il PM ha regimi diversi a seconda del momento processuale.
Se rinuncio, che succede al processo?
Se rinunci all'impugnazione, essa perde ogni efficacia e il provvedimento originario diventa definitivo. Ad esempio, se il PM ricorre per cassazione e poi rinuncia, la sentenza d'appello diventa immediatamente definitiva senza che la Cassazione si pronunci.
Posso rinunciare solo in parte, cioè a un motivo del ricorso?
No, la rinuncia è all'impugnazione nel suo complesso. Se desideri ridurre il ricorso a specifici motivi, devi farlo con tempestività (non è una vera rinuncia, ma una limitazione della domanda). Una volta rinunciato, non puoi più insistere su alcun motivo.
Se rinuncio, posso in futuro riproporre il ricorso sulla stessa questione?
No. La rinuncia estingue definitivamente il ricorso. Se il provvedimento diventa definitivo, non puoi più ricorrere contro di esso, salvo ricorso per cassazione per vizi di rito eccezionali (cosa raramente accade).