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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 582 c.p.p. – Presentazione dell’impugnazione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Salvo che la legge disponga altrimenti (123), l’atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (164 att.). n pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve ‘atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

2. Le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento ovvero davanti a un agente consolare all’estero. In tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.

In sintesi

  • La presentazione dell'impugnazione avviene presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
  • È possibile presentare direttamente o tramite incaricato (avvocato, procuratore)
  • Negli ultimi anni è consentita anche la presentazione tramite cancelleria locale o per via telematica
  • Un pubblico ufficiale registra il ricevimento dell'atto (data, persona che lo presenta) e lo unisce ai fascicolo

L'atto di impugnazione si presenta personalmente o tramite incaricato nella cancelleria del giudice o in via telematica.

Ratio

La norma disciplina il momento storico del deposito, cruciale perché il termine per ricorrere decorre dalla data di ricevimento. La presentazione presso la cancelleria crea una prova documentale dell'avvenuto ricorso. Il pubblico ufficiale (cancelliere o ufficiale) agisce come testimone neutrale del deposito. La disciplina consente flessibilità (presentazione diretta, tramite incaricato, tramite altre cancellerie o consolati) per facilitare l'accesso alla giustizia a cittadini e professionisti dispersi geograficamente. La registrazione immediata della data garantisce certezza sul termine decorso.

Analisi

Il primo comma prevede che l'atto sia presentato "personalmente" (l'imputato va alla cancelleria) oppure "a mezzo di incaricato" (avvocato, procuratore generale, agente). Il pubblico ufficiale non si limita a ricevere: appone sull'atto stesso "l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta", sottoscrive, lo unisce ai fascicolo e rilascia attestazione se richiesta. Questa procedura forma un documento probatorio indiscutibile della presentazione tempestiva. Il secondo comma estende le possibilità: le parti private e i difensori (non il PM) possono presentare presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace della loro zona geografica se diverso dal luogo del giudice che ha emesso il provvedimento. L'atto viene "immediatamente" trasmesso. Inoltre, all'estero, è possibile ricorrere davanti all'agente consolare, che provvede alla trasmissione. Questa apertura riduce gli ostacoli geografici.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che una parte intenda presentare un'impugnazione (appello, cassazione, ricorso, ecc.). Il luogo di presentazione dipende dalle circostanze: se sei nel luogo del giudice, presenti direttamente; se sei altrove in Italia, puoi usare una cancelleria locale; se sei all'estero, usi il consolato. Il timing del ricevimento è il momento in cui decorrono i termini di opposizione da parte delle altre parti.

Connessioni

L'articolo 582 c.p.p. si integra con gli artt. 581 (forma dell'impugnazione), 583-584 (spedizione e notificazione), 160-164 c.p.p. (forma e deposito degli atti), l'art. 123 c.p.p. (eccezioni sulle forme), e indirettamente l'art. 24 Costituzione (diritto di azione).

Domande frequenti

Cosa succede se presento l'atto di appello un giorno oltre il termine?

L'impugnazione è inammissibile per decadenza. La data di ricevimento presso la cancelleria è quella che conta, non la data di spedizione. Se il termine era 30 giorni e presenti il 31° giorno, sei decaduto, indipendentemente da quando hai spedito la raccomandata.

Se invio l'atto per posta certificata, conta la data di spedizione o di ricevimento?

La data di spedizione (della raccomandata o del telegramma) è quella che conta, non il ricevimento in cancelleria. Questo è previsto dall'art. 583 c.p.p. Se ricorri per posta, la data sulla ricevuta di spedizione è quella che decorre il termine.

Posso farmi rappresentare da un procuratore per presentare l'impugnazione?

Sì, puoi dare procura a una persona di fiducia (procuratore) che vada alla cancelleria al tuo posto. L'importante è che il procuratore sia abilitato e che apporti la procura. Naturalmente, il difensore (avvocato) è il più comune incaricato.

Se presento presso la cancelleria sbagliata, l'impugnazione è nulla?

No. Secondo l'art. 582 comma 2, anche se presenti presso una cancelleria sbagliata (es. tribunale di una città diversa), l'atto è comunque valido; viene trasmesso alla cancelleria giusta. L'importante è presentare entro il termine, indipendentemente da dove.

Sono italiano che vivo all'estero. Come presento l'impugnazione?

Puoi presentare direttamente presso l'agente consolare italiano del luogo in cui risiedi. L'agente consolare riceve l'atto, appone la data di ricezione e provvede a trasmetterlo immediatamente al giudice italiano competente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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