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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 581 c.p.p. – Forma dell’impugnazione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati:

a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;

b) le richieste;

c) i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

In sintesi

  • L'impugnazione è un atto processuale formale che deve essere redatto per iscritto
  • Deve identificare chiaramente il provvedimento impugnato (data, giudice, oggetto)
  • Deve specificare i capi o i punti della decisione contestati
  • Deve esplicitare le richieste (cosa chiedi al giudice) e i motivi legali dettagliati

L'impugnazione deve essere presentata in forma scritta con indicazione del provvedimento, motivi e richieste specifiche.

Ratio

La forma scritta dell'impugnazione garantisce chiarezza, trasparenza e documentazione. A differenza di un'orazione orale, un atto scritto consente al giudice di esaminare con calma la struttura della critica, di verificare le argomentazioni e di confrontarle con la sentenza originale. La specificità dei motivi (ragioni di diritto + elementi di fatto) evita ricorsi generici e vaghi, forzando le parti a articolare una posizione vera e propria. Questo format è una garanzia della terzietà del giudice e del rispetto del diritto di difesa della controparte, che ha diritto di sapere precisamente cosa viene contestato.

Analisi

L'articolo 581 ordina che l'impugnazione sia redatta in atto scritto. Questo atto deve contenere quattro elementi nucleari: (1) identificazione esatta del provvedimento impugnato (data, numero, giudice emittente); (2) indicazione dei capi o punti della decisione contestati, non basta dire "contesto tutto", occorre essere puntuale; (3) le richieste, cosa chiedi al giudice (annullamento? modifica? assegnazione di nuovo processo?); (4) i motivi, che devono articolare sia ragioni giuridiche (violazione di norme, errata interpretazione) che elementi di fatto (il giudice ha male valutato la prova, ha trascurato testimoni). La "specificità" è il filo rosso: niente genericità.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che una parte decide di impugnare qualunque provvedimento del giudice in un procedimento penale (sentenze, ordinanze, decreti). Che si ricorra per appello, cassazione, o altro rimedio, l'atto iniziale è sempre scritto e deve rispettare questi requisiti formali. La violazione può portare a inammissibilità dell'impugnazione stessa.

Connessioni

L'articolo 581 si integra con gli artt. 582-584 c.p.p. (modalità di presentazione e notificazione), l'art. 160 c.p.p. (forma degli atti), l'art. 190 c.p.p. (assegnazione dei motivi), gli artt. 593-605 (appello), gli artt. 606-629 (cassazione), e indirettamente l'art. 24 Costituzione (diritto di azione).

Domande frequenti

Posso ricorrere verbalmente in udienza, oppure devo obbligatoriamente un atto scritto?

Devi presentare un atto scritto. La forma scritta è obbligatoria e garantisce che il giudice abbia un documento su cui riflettere. Non è ammissibile un ricorso puramente orale.

Cosa succede se l'atto di impugnazione non è sufficientemente specifico?

Il giudice può dichiare l'impugnazione inammissibile. Per esempio, se dici solo "contesto la sentenza per errore del giudice" senza spiegare quale errore, il ricorso rischia di essere scartato.

Chi redige l'atto di impugnazione, il difensore o l'imputato?

Normalmente il difensore (avvocato). Se l'imputato ricorre da sé (senza difensore in cassazione), può redarre l'atto per iscritto personalmente, ma deve comunque essere formale e specifico.

Devo indicare TUTTI i motivi di contestazione o posso indicarne solo alcuni?

Puoi scegliere quali motivi indicare, ma una volta indicati devono essere specifici e articolati. Non hai obbligo di contestare ogni aspetto della sentenza, ma quelli che contesti devono essere ben motivati.

Qual è la lunghezza tipica di un atto di impugnazione?

Dipende dalla complessità. Per cause semplici può bastare anche 5-10 pagine. Per cause complesse può raggiungere 50-100 pagine. L'importante è che sia completo, specifico e chiaro, non che sia lungo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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