Art. 60 C.d.S. – Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d’epoca senza l’autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 se si tratta di autoveicoli, o da euro 35 a euro 143 se si tratta di motoveicoli.
In sintesi
L'art. 60 C.d.S. disciplina i veicoli d'epoca e di interesse storico-collezionistico, distinguendo le due categorie e le relative regole di circolazione.
Ratio
L'articolo 60 riconosce il valore storico, collezionistico e culturale di motoveicoli e autoveicoli d'epoca, fornendo un regime normativo flessibile che permette conservazione ed esposizione pubblica (raduni, manifestazioni) pur mantenendo compatibilità minima di sicurezza stradale. La norma affronta il conflitto tra il diritto di preservare patrimonio automobilistico e l'obbligo di manutenzione stradale contemporanea, risolvendolo con autorizzazione specifica discrezionale e limitazione a occasioni specifiche.
Analisi
Il comma 1 qualifica veicoli d'epoca e storici come categoria atipica ai sensi dell'art. 59. Il comma 2 definisce i veicoli d'epoca: motoveicoli e autoveicoli cancellati dal Pubblico Registro Automobilistico perché destinati a conservazione permanente in musei o locali pubblici/privati, finalizzati a preservare caratteristiche tecniche originarie della casa costruttrice, non adeguati ai requisiti contemporanei di sicurezza e equipaggiamenti. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il comma 3 disciplina la circolazione: a) consentita solo in occasione di manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e itinerari di svolgimento; b) richiede autorizzazione specifica rilasciata dal Dipartimento per i trasporti, su preventiva presentazione da ente organizzatore dell'elenco dettagliato dei veicoli partecipanti; c) nell'autorizzazione si indicano validità, percorsi, velocità massima in relazione alla garanzia di sicurezza del tipo di veicolo; d) trasferimento ai locali di conservazione è consentito fuori dalle manifestazioni con modalità specifiche (comma non completamente visibile nel testo fornito).
Quando si applica
Si applica a qualunque veicolo cancellato da PRA per conservazione storica che intenda circolare pubblicamente, ovvero a proprietari di veicoli storici che intendono partecipare a raduni (es. raduni auto d'epoca, gare storiche). Non si applica a veicoli contemporanei registrati per uso ordinario. La procedura di iscrizione nel Centro storico è requisito preliminare alla richiesta di autorizzazione circolazione per manifestazione.
Connessioni
Correlato all'art. 59 (veicoli atipici), art. 79 (trasporto eccezionale e deroghe), Decreto Ministeriale per elenco veicoli storici, norme ACI per omologazione storica, e disposizioni di enti regionali/provinciali su autorizzazione manifestazioni. Rinvia anche a norme sulla responsabilità civile e assicurazione per circolazione in manifestazioni autorizzate.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra un veicolo d'epoca e un veicolo di interesse storico e collezionistico?
Il veicolo d'epoca è cancellato dal P.R.A. e non può circolare sulle strade pubbliche in modo ordinario: è destinato alla conservazione museale o privata e può muoversi solo durante raduni autorizzati. Il veicolo di interesse storico e collezionistico, invece, è iscritto in uno dei cinque registri riconosciuti dall'art. 60, comma 4 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI) e può circolare normalmente sulle strade pubbliche, purché in possesso dei requisiti tecnici previsti dal regolamento.
Quali sono i registri ufficiali riconosciuti dall'art. 60 del Codice della Strada?
L'art. 60, comma 4 riconosce tassativamente cinque registri: ASI (Automotoclub Storico Italiano), Registro Storico Lancia, Registro Italiano FIAT, Registro Italiano Alfa Romeo e Registro Storico FMI (Federazione Motociclistica Italiana). L'iscrizione a registri diversi, compresi quelli europei come il registro FIVA, non è sufficiente per ottenere il riconoscimento ai fini del Codice della Strada italiano.
Un veicolo d'epoca può circolare liberamente sulle strade?
No. I veicoli d'epoca possono circolare solo in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati e unicamente nell'ambito della località e degli itinerari stabiliti. Per farlo, devono essere provvisti di specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. La circolazione ordinaria è vietata.
Cosa succede se vendo un veicolo d'epoca senza comunicarlo al Dipartimento?
Il comma 3, lett. b) dell'art. 60 impone che il trasferimento di proprietà di un veicolo d'epoca sia comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, affinché l'elenco speciale venga aggiornato. L'omissione di questa comunicazione costituisce una violazione dell'art. 60 C.d.S. e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 41 a 168 euro prevista dal comma 6.
Qual è la sanzione per la violazione dell'art. 60 del Codice della Strada?
Il comma 6 dell'art. 60 C.d.S. prevede una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 41 euro e un massimo di 168 euro per le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo, ad esempio per chi fa circolare un veicolo d'epoca senza autorizzazione o al di fuori degli itinerari del raduno autorizzato.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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