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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 55 C.d.S. – Filoveicoli

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l’alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l’alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.

2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall’art. 54 per gli autoveicoli.

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In sintesi

  • I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico che non viaggiano su rotaie, a differenza dei tram.
  • Sono collegati a una linea aerea di contatto (i cosiddetti «trolley») per ricevere l'energia elettrica necessaria alla trazione.
  • È ammessa l'installazione di un motore ausiliario di trazione, anche non elettrico, per consentire manovre fuori linea o in caso di interruzione della rete.
  • È parimenti consentita l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica (es. batterie di bordo).
  • I filoveicoli possono essere classificati nelle stesse categorie previste per gli autoveicoli dall'art. 54 C.d.S., ove compatibile con le loro caratteristiche tecniche.
  • La norma inserisce i filoveicoli in una categoria autonoma rispetto agli autoveicoli e ai veicoli a trazione animale, pur rinviando alla classificazione di questi ultimi per analogia.
  • La disciplina riflette l'evoluzione tecnologica dei sistemi di trasporto pubblico urbano ad alimentazione elettrica.

L'art. 55 C.d.S. definisce i filoveicoli come veicoli elettrici non su rotaie, alimentati da linea aerea, con possibilità di motore ausiliario.

Ratio

L'articolo 55 del Codice della Strada disciplina i filoveicoli, ossia veicoli a motore elettrico non vincolati a rotaie e alimentati mediante una linea aerea di contatto. La norma riconosce come categoria autonoma i filoveicoli, storicamente diffusi in ambito urbano per il trasporto pubblico (filobus), e ammette la possibilità di installazione di motori ausiliari non elettrici e alimentazione da fonti ausiliarie di energia. Questa disposizione consente l'adattamento della tecnologia filoveicolare a contesti moderni, dove la dipendenza esclusiva dalla linea aerea potrebbe risultare impraticabile.

Analisi

Il comma 1 stabilisce la definizione di filoveicolo: un veicolo a motore elettrico, non vincolato da rotaie, collegato a una linea aerea di contatto per l'alimentazione. Questa definizione esclude i tram (vincolati da rotaie) e sottolinea la natura non terrestre della propulsione primaria. La norma consente inoltre l'installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione non necessariamente elettrico (ad esempio, motore a combustione interna), consentendo al filoveicolo di proseguire anche in assenza di linea aerea di contatto, e l'alimentazione da una sorgente ausiliaria di energia elettrica (ad esempio, batteria). Questa flessibilità è fondamentale per le operazioni urbane moderne, dove i filoveicoli devono talvolta abbandonare il percorso aereo per accedere a terminali di carica o depositi. Il comma 2 stabilisce che i filoveicoli possono essere classificati nelle medesime categorie previste per gli autoveicoli (art. 54), consentendo di applicare a filoveicoli classificazioni quali «autobus», «autocarro», «autovettura», ecc. Questa equiparazione normativi consente l'applicazione harmonica di prescrizioni tecniche.

Quando si applica

Questa norma si applica nella disciplina del trasporto pubblico urbano con filoveicoli, nonché in contesti dove si utilizzi tecnologia filoveicolare. Una società di trasporto pubblico che intenda acquisire filoveicoli per una linea urbana deve verificare la conformità dei mezzi alle prescrizioni dell'articolo 55 e successivi. Un operatore che intenda modificare un filoveicolo aggiungendo un motore ausiliario deve assicurarsi che la modifica non alteri la classificazione merceologica del veicolo e che rimanga conforme alle prescrizioni di omologazione.

Connessioni

L'articolo 55 è complementare agli articoli 53 (motoveicoli) e 54 (autoveicoli), fornendo una categoria distinta per i filoveicoli. Mentre motoveicoli e autoveicoli sono alimentati da combustibili tradizionali o batterie, i filoveicoli dipendono primariamente dall'alimentazione aerea. L'articolo rimanda all'articolo 54 per la classificazione delle categorie, e implicitamente agli articoli 71 e 75 per le prescrizioni tecniche e l'omologazione. La norma si situa all'interno della disciplina complessiva dei veicoli a motore del Codice della Strada.

Domande frequenti

Che cosa prevede l'articolo 55 del Codice della Strada?

L'art. 55 C.d.S. definisce i filoveicoli come veicoli a motore elettrico non vincolati a rotaie, collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione. La norma consente anche l'uso di un motore ausiliario (anche non elettrico) e di sorgenti ausiliarie di energia elettrica, e prevede che i filoveicoli possano essere classificati nelle stesse categorie degli autoveicoli ex art. 54, compatibilmente con le loro caratteristiche tecniche.

Qual è la differenza tra filoveicoli e tram secondo il codice della strada?

La differenza fondamentale, sancita dall'art. 55 C.d.S., è che i filoveicoli (filobus) non sono vincolati da rotaie: circolano su strada come normali autobus, pur ricevendo l'energia da una linea aerea. I tram, invece, scorrono su rotaie e sono disciplinati separatamente dall'art. 53 C.d.S. come veicoli a trazione elettrica su rotaia.

Come si classificano i filoveicoli rispetto agli art. 53, 54 e 55 del Codice della Strada?

Gli artt. 53-55 C.d.S. formano il sistema di classificazione dei veicoli stradali: l'art. 53 elenca le macro-categorie (veicoli a trazione animale, velocipedi, autoveicoli, ecc.); l'art. 54 classifica gli autoveicoli in sottocategorie (autovetture, autobus, autocarri, ecc.); l'art. 55 individua i filoveicoli come categoria autonoma, ma rinvia all'art. 54 per la classificazione di dettaglio in quanto compatibile.

Cosa prevede il regolamento di esecuzione del Codice della Strada per i filoveicoli (art. 55)?

Il regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) non dedica una norma specifica ai filoveicoli, ma le disposizioni relative agli autobus (artt. 217 e ss. del Reg.) si applicano per analogia in forza del rinvio contenuto nell'art. 55, comma 2, C.d.S. Ulteriori prescrizioni tecniche sono contenute nei decreti ministeriali di omologazione emanati dal MIT.

Un filobus che circola senza la linea aerea (modalità batteria) è ancora un filoveicolo ai sensi dell'art. 55 C.d.S.?

Sì. L'art. 55, comma 1, C.d.S. prevede espressamente la possibilità di alimentare i motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica (es. batterie) e di installare un motore ausiliario di trazione. La qualificazione giuridica del veicolo come filoveicolo non dipende dalla modalità di alimentazione in uso in un dato momento, ma dalle caratteristiche strutturali del mezzo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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