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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 193 C.d.S. – Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Tutti i veicoli a motore (compresi filoveicoli e rimorchi) devono essere coperti da assicurazione RC verso terzi per circolare su strada.
  • La sanzione base per circolazione senza assicurazione è da 716 a 2.867 euro.
  • La sanzione è ridotta a un quarto se l'assicurazione viene resa operante entro 15 giorni dalla scadenza, oppure se il veicolo viene demolito e radiato entro 30 giorni dalla contestazione.
  • Il veicolo sprovvisto di copertura è soggetto a sequestro immediato; la restituzione avviene solo dopo pagamento della sanzione ridotta, versamento del premio per almeno sei mesi e pagamento delle spese di custodia.
  • Il verbale va trasmesso al PRA competente; per i veicoli esteri si applica l'art. 207 C.d.S.
  • Chi circola abitualmente senza assicurazione o consente ad altri di farlo rischia una sanzione da 1.984 a 7.938 euro e la confisca del veicolo.

L'art. 193 C.d.S. impone l'obbligo di assicurazione RC auto per tutti i veicoli a motore: senza copertura la multa va da 716 a 2.867 euro.

Ratio

L'art. 193 del Codice della Strada costituisce il pilastro normativo dell'obbligo assicurativo nel settore della circolazione stradale, traducendo in termini pubblicistici quanto già previsto in sede civilistica dagli artt. 2054 c.c. e dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi confluita nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private). La ratio della disposizione è duplice: da un lato tutelare i terzi danneggiati da sinistri stradali, garantendo loro un soggetto solvibile — la compagnia assicuratrice — cui rivolgere le proprie pretese risarcitorie; dall'altro assolvere una funzione di deterrenza generalpreventiva, scoraggiando la circolazione di veicoli non assicurati attraverso sanzioni severe e misure reali di immediata efficacia. Il legislatore ha inteso rendere l'obbligo assicurativo non meramente formale, ma effettivamente operativo, affiancando alla sanzione pecuniaria il sequestro coattivo del mezzo, così impedendo la prosecuzione della condotta illecita.

Analisi

Il comma 1 delimita il perimetro soggettivo dell'obbligo: sono vincolati tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, categoria che ricomprende autovetture, motocicli, ciclomotori, autocarri, filoveicoli e rimorchi. Restano esclusi i veicoli ferroviari e tranviari, dotati di propri regimi speciali. La formulazione «a norma delle vigenti disposizioni di legge» opera un rinvio mobile al Codice delle Assicurazioni Private e ai relativi regolamenti IVASS, con la conseguenza che le modalità e i massimali della copertura obbligatoria sono disciplinati extracodicisticamente.

Il comma 2 fissa la forbice sanzionatoria ordinaria tra 716 e 2.867 euro. Trattandosi di sanzione amministrativa pecuniaria, si applica il meccanismo del pagamento in misura ridotta ex art. 202 C.d.S. (pari al doppio del minimo, ovvero 1.432 euro). Va segnalato che la violazione comporta anche la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S., elemento di immediato interesse per i conducenti.

Il comma 3 introduce due circostanze attenuanti strutturali. La prima riguarda il cosiddetto «lasso di grazia»: se l'assicurazione era scaduta e il conducente la rinnova entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1901, secondo comma, c.c. (che prevede appunto un periodo di tolleranza contrattuale), la sanzione è ridotta a un quarto (circa 179 euro). La seconda attenuante premia chi opta per la demolizione e radiazione del veicolo entro 30 giorni dalla contestazione: anche in questo caso la riduzione è a un quarto, con la finalità di eliminare definitivamente dalla circolazione i veicoli strutturalmente non assicurati.

Il comma 4 disciplina le conseguenze reali della violazione. Il richiamo all'art. 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 conferma la natura cautelare del sequestro, che prescinde dall'instaurazione di un procedimento penale. L'organo accertatore ordina la cessazione immediata della circolazione e il trasporto del veicolo in luogo non aperto al pubblico. La restituzione presuppone il cumulo di tre condizioni: pagamento della sanzione ridotta, corresponsione del premio assicurativo per almeno sei mesi e garanzia per le spese di custodia. Il mancato soddisfacimento di queste condizioni entro i termini previsti dalla legge n. 689/1981 comporta la confisca amministrativa del mezzo.

Il comma 5 impone obblighi procedurali a carico dell'organo accertatore: il verbale deve contenere gli estremi identificativi del veicolo e la targa, e copia deve essere trasmessa al PRA competente per territorio. Tale trasmissione consente al registro pubblico automobilistico di monitorare la posizione assicurativa dei veicoli, facilitando i controlli incrociati con la banca dati dell'IVASS.

Il comma 7, infine, configura un'autonoma fattispecie aggravata per chi circola non occasionalmente o per fini economici senza assicurazione, ovvero per chi consente ad altri di farlo. La sanzione sale da 1.984 a 7.938 euro e si accompagna alla confisca obbligatoria del veicolo, con la clausola di riserva penale («salvo che il fatto costituisca reato») che rinvia all'eventuale rilevanza penale della condotta — ad esempio in caso di frode assicurativa.

Quando si applica

La violazione si configura nel momento in cui il veicolo circola su strada pubblica o aperta al pubblico transito privo di valida copertura assicurativa RC. La condizione rilevante è la mancanza di copertura al momento della circolazione: non rileva se l'assicurazione era in passato attiva, né se è stata successivamente rinnovata (salvo il caso di operatività nei 15 giorni di cui al comma 3). La prova della copertura è fornita ordinariamente attraverso il contrassegno assicurativo — ora dematerializzato — e il certificato di assicurazione, ma gli organi accertatori verificano la posizione attraverso la banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe Assicurate) gestita da IVASS, che consente controlli in tempo reale anche a distanza.

Il comma 7 si applica quando ricorre l'elemento della non occasionalità o della finalità economica: si pensi al proprietario di un parco veicoli commerciali deliberatamente non assicurati, al gestore di un servizio di noleggio abusivo o a chi presti abitualmente il proprio veicolo non coperto ad altri. Il discrimine con la violazione ordinaria del comma 2 è rimesso alla valutazione dell'organo accertatore sulla base degli elementi fattuali acquisiti.

Connessioni

L'art. 193 C.d.S. si collega sistematicamente a diverse norme. Sul piano codicistico, l'art. 2054 c.c. pone la presunzione di responsabilità del conducente, mentre gli artt. 1901-1903 c.c. regolano la sospensione e la cessazione del contratto assicurativo. Il D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), agli artt. 122-130, disciplina i massimali minimi, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e le modalità di liquidazione del danno quando il responsabile è non identificato o non assicurato. L'art. 126-bis C.d.S. prevede la decurtazione di 5 punti dalla patente. L'art. 202 C.d.S. regola il pagamento in misura ridotta. L'art. 207 C.d.S. disciplina il regime speciale per i veicoli immatricolati all'estero. Sul piano della vigilanza, l'IVASS gestisce la banca dati delle coperture assicurative e può irrogare sanzioni alle compagnie che non trasmettano correttamente i dati.

Domande frequenti

Qual è la multa per circolazione senza assicurazione nel 2024?

La sanzione ordinaria prevista dall'art. 193, comma 2, C.d.S. va da 716 a 2.867 euro. Il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni) è pari a 1.432 euro. In aggiunta si applicano la decurtazione di 5 punti dalla patente e il sequestro del veicolo.

L'art. 193 C.d.S. prevede la decurtazione dei punti patente?

Sì. Ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S., la violazione dell'art. 193 comporta la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida del conducente responsabile dell'infrazione.

Quando la sanzione per mancata assicurazione è ridotta a un quarto?

La sanzione è ridotta a un quarto in due casi: (1) se l'assicurazione, scaduta da non più di 15 giorni, viene resa operante entro tale termine; (2) se entro 30 giorni dalla contestazione il proprietario, previa autorizzazione dell'organo accertatore, demolisce il veicolo e completa la radiazione al PRA.

Cosa succede al veicolo fermato senza assicurazione?

L'organo accertatore ordina il sequestro immediato del veicolo, che viene trasportato in un deposito non aperto al pubblico. Per ottenere la restituzione, il proprietario deve pagare la sanzione in misura ridotta, stipulare un'assicurazione per almeno sei mesi e saldare le spese di prelievo, trasporto e custodia.

Chi circola abitualmente senza assicurazione rischia la confisca del veicolo?

Sì. L'art. 193, comma 7, C.d.S. prevede per chi circola non occasionalmente o per fini economici senza assicurazione, ovvero per chi consente ad altri di farlo, una sanzione da 1.984 a 7.938 euro e la confisca obbligatoria del veicolo, senza possibilità di restituzione.

L'art. 193 C.d.S. si applica anche ai veicoli immatricolati all'estero?

Per i veicoli immatricolati all'estero si applicano le disposizioni speciali dell'art. 207 C.d.S., che tengono conto delle convenzioni internazionali in materia di assicurazione RC auto e del sistema della Carta Verde.

Dove trovo il testo aggiornato dell'art. 193 del Codice della Strada?

Il testo vigente dell'art. 193 C.d.S. (D.Lgs. 285/1992) è consultabile su Normattiva.it, il portale ufficiale della legislazione italiana, oppure su leggeinchiaro.it con commento e casi pratici.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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