Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 193 C.d.S. – Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. I veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l’onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa di cui al primo periodo .

2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta alla metà quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta alla metà quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice.

4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai documentatori automatici di infrazioni semaforiche che abbiano rilevato la violazione di cui all’articolo 146, comma 3, nonché dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8.

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Domande rapide

L'assicurazione RCA e sempre obbligatoria?
Si per la circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree equiparate (parcheggi aperti, aree di servizio, ecc.). Dal 2024 l'obbligo si estende anche a veicoli in aree private aperte alla circolazione (recepimento direttiva UE 2021/2118).
Quali sanzioni per circolazione senza RCA?
Sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro (ridotta del 25% se pagamento entro 5 giorni), sequestro del veicolo fino a regolarizzazione, decurtazione 5 punti patente, sospensione patente in caso di reiterazione nello stesso biennio.
Cos'e il Fondo di Garanzia Vittime Strada?
Fondo gestito da CONSAP che indennizza vittime di sinistri causati da veicoli non assicurati, non identificati o assicurati con imprese in liquidazione coatta. Garantisce risarcimento secondo i massimali minimi RCA (artt. 283 ss. cod. ass.).
Si puo guidare un veicolo altrui non assicurato?
No. La copertura RCA segue il veicolo, non la persona. Anche se il conducente ha proprio veicolo assicurato, la circolazione di veicolo altrui senza RCA configura violazione dell'art. 193 con sanzioni a carico del conducente e responsabilita risarcitoria propria in caso di sinistro.
Cosa copre la RCA obbligatoria?
Danni a persone (lesioni, morte) e a cose causati a terzi dalla circolazione del veicolo, entro massimali minimi di legge (6,45 mln euro per danni a persone, 1,3 mln euro per danni a cose). Esclude danni al conducente assicurato salvo polizza specifica.

In sintesi

  • Tutti i veicoli a motore (compresi filoveicoli e rimorchi) devono essere coperti da assicurazione RC verso terzi per circolare su strada.
  • La sanzione base per circolazione senza assicurazione è da 716 a 2.867 euro.
  • La sanzione è ridotta a un quarto se l'assicurazione viene resa operante entro 15 giorni dalla scadenza, oppure se il veicolo viene demolito e radiato entro 30 giorni dalla contestazione.
  • Il veicolo sprovvisto di copertura è soggetto a sequestro immediato; la restituzione avviene solo dopo pagamento della sanzione ridotta, versamento del premio per almeno sei mesi e pagamento delle spese di custodia.
  • Il verbale va trasmesso al PRA competente; per i veicoli esteri si applica l'art. 207 C.d.S.
  • Chi circola abitualmente senza assicurazione o consente ad altri di farlo rischia una sanzione da 1.984 a 7.938 euro e la confisca del veicolo.

L'art. 193 C.d.S. impone l'obbligo di assicurazione RC per la circolazione dei veicoli a motore: chi circola senza copertura è punito con una sanzione da 866 a 3.464 euro (raddoppiata in caso di recidiva), con sequestro del veicolo e possibile confisca.

Ratio della norma

L'articolo 193 costituisce il pilastro dell'obbligo assicurativo nel settore della circolazione stradale. La ratio è duplice: tutelare i terzi danneggiati da sinistri, garantendo loro un soggetto solvibile (la compagnia assicuratrice) cui rivolgere le pretese risarcitorie, e assolvere una funzione di deterrenza, scoraggiando la circolazione di veicoli non assicurati attraverso sanzioni severe e misure reali sul mezzo. L'obbligo non è meramente formale: alla sanzione pecuniaria si affiancano il sequestro e la confisca, così da impedire la prosecuzione della condotta illecita.

Analisi del testo

Il comma 1 vincola alla copertura assicurativa i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e pone a carico del proprietario l'onere di verificare che il veicolo non circoli privo di assicurazione anche quando si trova nella legittima disponibilità di altri.

Il comma 2 fissa la sanzione amministrativa per chi circola senza copertura assicurativa: una somma da € 866 a € 3.464, raddoppiata nei casi indicati dal comma 2-bis. Quest'ultimo prevede che, in caso di recidiva (almeno due violazioni del comma 2 nell'arco di due anni), all'ultima infrazione consegua la sospensione della patente da uno a due mesi e, in deroga alla disciplina ordinaria, il fermo amministrativo del veicolo per quarantacinque giorni.

Il comma 3 dimezza la sanzione quando l'assicurazione sia resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'articolo 1901, secondo comma, del codice civile, oppure quando l'interessato proceda, entro trenta giorni dalla contestazione, alla demolizione e alla radiazione del veicolo. Il comma 4 dispone che la circolazione cessi immediatamente, con prelievo e deposito del veicolo (sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689): il veicolo è restituito quando l'interessato paga la sanzione in misura ridotta, corrisponde il premio per almeno sei mesi e garantisce le spese; in mancanza, si procede alla confisca ai sensi dell'articolo 213. Il comma 4-bis prevede la confisca del veicolo fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti, con sospensione della patente per un anno a carico di chi li abbia falsificati. I commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies disciplinano infine l'accertamento della mancanza di copertura anche mediante il raffronto delle banche dati assicurative e i dispositivi automatici di rilevamento.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio e la polizza scaduta da tre giorni

Tizio viene fermato a un posto di blocco il 10 maggio; la sua polizza RC auto è scaduta il 7 maggio. Poiché sono trascorsi solo tre giorni dalla scadenza contrattuale, Tizio si trova ancora nel «periodo di tolleranza» di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, c.c. Se entro il 22 maggio rinnova la polizza e la rende operante, potrà beneficiare della riduzione a un quarto della sanzione ordinaria, pagando circa 179 euro anziché 1.432 euro. Il veicolo viene comunque sottoposto a sequestro immediato e sarà restituito solo dopo che Tizio avrà presentato prova della nuova copertura (per almeno sei mesi) e corrisposto le spese di custodia.

Caso 2: Caio e il furgone commerciale senza assicurazione

Caio gestisce una piccola impresa di consegne e, per ridurre i costi, ha deliberatamente omesso di rinnovare l'assicurazione del furgone aziendale da oltre sei mesi, continuando a utilizzarlo quotidianamente per le consegne. Quando viene fermato dalla Polizia Municipale, gli viene contestata la violazione aggravata del comma 7: circolazione non occasionale per fini economici senza copertura assicurativa. La sanzione applicata è compresa tra 1.984 e 7.938 euro e viene disposta la confisca del furgone. Non è prevista la possibilità di riduzione a un quarto, né il semplice sequestro con possibilità di restituzione: il mezzo è definitivamente sottratto al traffico.

Caso 3: Sempronia e la demolizione volontaria

Sempronia possiede un'autovettura datata, priva di assicurazione da diversi mesi, che utilizza raramente. Fermata da una pattuglia dei Carabinieri, riceve verbale di contestazione per violazione dell'art. 193, comma 2. Valutando che il costo dell'assicurazione supera il valore residuo del veicolo, Sempronia decide di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3: previa autorizzazione dell'organo accertatore, entro 30 giorni dalla contestazione provvede alla demolizione presso un centro autorizzato e completa le formalità di radiazione al PRA. In questo modo la sanzione è ridotta a un quarto (circa 179 euro) e Sempronia non deve sostenere né il costo del premio assicurativo né le spese di custodia per il veicolo sequestrato.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 193 del Codice della Strada?

L'art. 193 del Codice della Strada impone a tutti i veicoli a motore, inclusi filoveicoli e rimorchi, di circolare coperti da assicurazione RC verso terzi. La sanzione amministrativa va da 716 a 2.867 euro, ridotta a un quarto in caso di regolarizzazione entro quindici giorni. Il veicolo viene sequestrato e restituito solo dopo pagamento, premio semestrale e spese di custodia.

Qual è la multa per circolazione senza assicurazione nel 2024?

La sanzione ordinaria prevista dall'art. 193, comma 2, C.d.S. va da 716 a 2.867 euro. Il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni) è pari a 1.432 euro. In aggiunta si applicano la decurtazione di 5 punti dalla patente e il sequestro del veicolo.

L'art. 193 C.d.S. prevede la decurtazione dei punti patente?

Sì. Ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S., la violazione dell'art. 193 comporta la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida del conducente responsabile dell'infrazione.

Quando la sanzione per mancata assicurazione è ridotta a un quarto?

La sanzione è ridotta a un quarto in due casi: (1) se l'assicurazione, scaduta da non più di 15 giorni, viene resa operante entro tale termine; (2) se entro 30 giorni dalla contestazione il proprietario, previa autorizzazione dell'organo accertatore, demolisce il veicolo e completa la radiazione al PRA.

Cosa succede al veicolo fermato senza assicurazione?

L'organo accertatore ordina il sequestro immediato del veicolo, che viene trasportato in un deposito non aperto al pubblico. Per ottenere la restituzione, il proprietario deve pagare la sanzione in misura ridotta, stipulare un'assicurazione per almeno sei mesi e saldare le spese di prelievo, trasporto e custodia.

Chi circola abitualmente senza assicurazione rischia la confisca del veicolo?

Sì. L'art. 193, comma 7, C.d.S. prevede per chi circola non occasionalmente o per fini economici senza assicurazione, ovvero per chi consente ad altri di farlo, una sanzione da 1.984 a 7.938 euro e la confisca obbligatoria del veicolo, senza possibilità di restituzione.

L'art. 193 C.d.S. si applica anche ai veicoli immatricolati all'estero?

Per i veicoli immatricolati all'estero si applicano le disposizioni speciali dell'art. 207 C.d.S., che tengono conto delle convenzioni internazionali in materia di assicurazione RC auto e del sistema della Carta Verde.

Dove trovo il testo aggiornato dell'art. 193 del Codice della Strada?

Il testo vigente dell'art. 193 C.d.S. (D.Lgs. 285/1992) è consultabile su Normattiva.it, il portale ufficiale della legislazione italiana, oppure su leggeinchiaro.it con commento e casi pratici.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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