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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 207 C.d.S. – Veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Quando con un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202. L’agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l’accertatore dipende.

2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell’Unione europea o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 202.

3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d’Italia.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell’Unione europea.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il conducente di un veicolo estero o con targa EE può pagare subito la sanzione in misura ridotta ex art. 202 nelle mani dell'agente accertatore.
  • Se non paga in misura ridotta, deve versare a titolo di cauzione la metà del massimo della sanzione prevista.
  • Per i veicoli immatricolati in un Paese UE o SEE, la cauzione è pari all'importo della misura ridotta.
  • In mancanza del versamento della cauzione, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per un massimo di 60 giorni.
  • I veicoli di proprietà di cittadini italiani residenti a Campione d'Italia sono esclusi dall'applicazione della norma.
  • La disciplina si applica anche ai veicoli italiani condotti da titolari di patente rilasciata da uno Stato extra-UE.

L'art. 207 C.d.S. disciplina il pagamento immediato o la cauzione per le infrazioni commesse da veicoli immatricolati all'estero o con targa EE in Italia.

Ratio

L'articolo 207 del Codice della Strada risponde a una specifica esigenza pratica: garantire l'effettività delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chi circola in Italia con un veicolo immatricolato all'estero o con targa EE. Il problema fondamentale che il legislatore ha inteso risolvere è di ordine esecutivo: nei confronti di un trasgressore straniero o temporaneamente presente nel territorio nazionale, i tradizionali strumenti di riscossione coattiva previsti dall'ordinamento italiano — notifica del verbale, diffida, iscrizione a ruolo — risultano praticamente inapplicabili o di efficacia assai ridotta. Il soggetto, una volta rientrato nel proprio Paese, è di fatto irraggiungibile, e la sanzione rimarrebbe lettera morta. La norma introduce quindi un meccanismo di riscossione anticipata e garantita, che bilancia due interessi contrapposti: da un lato, l'interesse pubblico alla riscossione effettiva delle sanzioni e all'uguaglianza sanzionatoria tra trasgressori nazionali e stranieri; dall'altro, la libertà di circolazione del conducente e del veicolo, tutelata sia a livello costituzionale che dal diritto europeo.

Analisi

Il comma 1 prevede la facoltà — non l'obbligo — per il trasgressore di effettuare il pagamento in misura ridotta immediatamente nelle mani dell'agente accertatore. Si tratta dell'unica ipotesi nel Codice della Strada in cui il pagamento avviene direttamente all'agente sul campo, in deroga alla regola generale che impone il versamento tramite conto corrente postale o altri strumenti tracciabili. Tale peculiarità, giustificata dall'urgenza, è circondata da garanzie procedurali a tutela della trasparenza.

Il comma 2 disciplina l'ipotesi in cui il trasgressore non intenda avvalersi del pagamento immediato: in tal caso è tenuto a versare una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione. La cauzione non è una sanzione anticipata, ma una garanzia provvisoria che assicura la disponibilità di risorse per far fronte all'eventuale condanna definitiva. Il trasgressore conserva il diritto di proporre ricorso e, se accolto, ottenere la restituzione della somma versata.

Il comma 2-bis, introdotto in recepimento delle sollecitazioni del diritto europeo, stabilisce un regime differenziato per i veicoli immatricolati in Stati membri dell'UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE): la cauzione è in questo caso pari alla sola misura ridotta, e non alla metà del massimo. Questa distinzione riflette la maggiore facilità di cooperazione giudiziaria e amministrativa all'interno dell'area europea, che consente meccanismi alternativi di recupero transfrontaliero del credito sanzionatorio.

Il comma 3 prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato versamento della cauzione. Il fermo non è illimitato: cessa non appena l'onere viene adempiuto, e comunque non può protrarsi oltre 60 giorni. Si tratta di una misura cautelare reale che incide sulla disponibilità del mezzo, non sulla libertà personale del conducente.

Il comma 4 introduce un'eccezione soggettiva a favore dei cittadini italiani residenti nel Comune di Campione d'Italia, enclave italiana in territorio svizzero. Questi soggetti, pur circolando con targhe svizzere, mantengono un legame stabile con l'ordinamento italiano tale da rendere superflua la garanzia cautelare.

Il comma 4-bis estende la disciplina ai veicoli immatricolati in Italia ma guidati da conducenti titolari di patente rilasciata da uno Stato extra-UE. La ratio è evidente: il rischio di elusione non dipende solo dalla nazionalità del veicolo, ma anche dall'impossibilità di raggiungere il conducente per la riscossione ordinaria.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che si verifichino congiuntamente due presupposti: (a) la commissione di una violazione del Codice della Strada da cui consegua una sanzione amministrativa pecuniaria; (b) il fatto che il veicolo sia immatricolato all'estero ovvero munito di targa EE (targa di prova o temporanea di origine estera), oppure — per effetto del comma 4-bis — che il conducente di un veicolo italiano sia titolare di patente extra-UE. Non è rilevante la nazionalità del trasgressore, ma quella del veicolo o della patente di guida. La norma si applica indipendentemente dalla gravità dell'infrazione, purché questa preveda una sanzione pecuniaria: dal semplice eccesso di velocità all'uso del cellulare alla guida, fino alle infrazioni più gravi. Sono esclusi i veicoli di proprietà di residenti a Campione d'Italia, nonché — implicitamente — i casi in cui il trasgressore sia già identificabile con certezza e raggiungibile ai fini della riscossione ordinaria (sebbene in pratica tale valutazione spetti all'agente accertatore).

Connessioni

L'articolo 207 si raccorda sistematicamente con numerose altre disposizioni del Codice della Strada e dell'ordinamento generale. Il richiamo all'art. 202 è fondamentale: quella norma disciplina il pagamento in misura ridotta in via generale, e l'art. 207 ne adatta il meccanismo al contesto transfrontaliero. Il fermo amministrativo di cui al comma 3 si collega all'art. 214 C.d.S., che ne disciplina le modalità esecutive e la custodia del veicolo. Sul piano del diritto europeo, la norma deve essere letta in combinato con la Direttiva 2015/413/UE (e il suo recepimento italiano), che agevola lo scambio transfrontaliero di informazioni in materia di infrazioni stradali e consente la notifica e l'esecuzione delle sanzioni in altri Paesi UE, rendendo meno necessaria la cauzione per i veicoli comunitari — il che spiega il trattamento agevolato del comma 2-bis. Sul piano del diritto internazionale privato, rileva la Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale del 1968, che fissa gli standard minimi di riconoscimento reciproco dei documenti di guida e delle norme di circolazione. Infine, il comma 4-bis si lega alla disciplina delle patenti di guida straniere di cui agli artt. 135 e 136 C.d.S., che regolano la validità e la conversione delle patenti rilasciate da Stati terzi.

Domande frequenti

Un automobilista straniero fermato in Italia deve pagare la multa subito?

Non è obbligatorio, ma ha la facoltà di farlo. L'art. 207 C.d.S. consente al trasgressore di pagare immediatamente la sanzione in misura ridotta nelle mani dell'agente accertatore. Se non intende pagare, deve versare una cauzione (pari alla misura ridotta se il veicolo è UE/SEE, oppure pari alla metà del massimo edittale se è extra-UE). In mancanza di entrambi, il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo.

Qual è la differenza tra la cauzione per un veicolo UE e quella per un veicolo extra-UE?

Per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'UE o aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE), la cauzione è pari all'importo della misura ridotta della sanzione. Per i veicoli immatricolati in Stati terzi (extra-UE/SEE), la cauzione è invece pari alla metà del massimo edittale della sanzione, importo generalmente più elevato. La distinzione riflette la maggiore efficacia dei meccanismi di cooperazione europea per il recupero transfrontaliero delle sanzioni.

Cosa succede se il trasgressore non versa né il pagamento ridotto né la cauzione?

L'agente accertatore dispone il fermo amministrativo del veicolo. Il mezzo viene immobilizzato e affidato in custodia fino al versamento della cauzione. Il fermo non può comunque durare più di 60 giorni: decorso tale termine, anche in assenza di pagamento, il veicolo deve essere restituito, ferma restando la procedura ordinaria di riscossione della sanzione.

La targa EE cosa indica e perché è rilevante per l'art. 207?

La targa EE (Esercito Estero o Ente Estero, a seconda del contesto) è una targa temporanea o speciale assegnata a veicoli non definitivamente immatricolati in Italia. L'art. 207 la equipara alle targhe estere ai fini dell'applicazione della procedura di pagamento immediato o cauzione, in quanto anche per questi veicoli sussiste il medesimo rischio di irreperibilità del trasgressore ai fini della riscossione ordinaria.

Un cittadino italiano con patente italiana che guida un'auto tedesca deve versare la cauzione?

Sì, perché il presupposto dell'art. 207, comma 1, è l'immatricolazione estera del veicolo, non la nazionalità del conducente. Tuttavia, poiché la Germania è uno Stato UE, la cauzione sarà pari alla misura ridotta (comma 2-bis), e non alla metà del massimo edittale. Il conducente potrà comunque scegliere di pagare direttamente la misura ridotta sul posto, chiudendo immediatamente la pratica.

I residenti di Campione d'Italia sono sempre esclusi dall'applicazione dell'art. 207?

Sì, ma solo se il veicolo è di loro proprietà. Il comma 4 esclude espressamente i veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel Comune di Campione d'Italia, enclave italiana in territorio svizzero i cui abitanti utilizzano normalmente veicoli con targa svizzera. L'esclusione è giustificata dal legame stabile di questi soggetti con l'ordinamento italiano, che rende efficace la riscossione ordinaria della sanzione.

Un conducente extra-UE con auto italiana è soggetto all'art. 207?

Sì, per effetto del comma 4-bis, introdotto per colmare una lacuna normativa. Se il veicolo è immatricolato in Italia ma il conducente è titolare di patente rilasciata da uno Stato non facente parte dell'UE, si applicano le medesime regole previste per i veicoli esteri: pagamento immediato in misura ridotta, oppure cauzione pari alla metà del massimo edittale, con fermo amministrativo in caso di inadempienza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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