Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 204 C.d.S. – Provvedimenti del prefetto

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203 , ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell’articolo 195, comma 2. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto, nello stesso termine , emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.

1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.

2.

L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall’articolo 201 . Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L’ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all’ufficio o comando accertatore.

3. L’ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

In sintesi

  • Il prefetto esamina il verbale, gli atti accertatori e il ricorso del trasgressore prima di decidere.
  • Se ritiene fondato l'accertamento, emette un'ordinanza-ingiunzione di pagamento entro 120 giorni dalla ricezione degli atti.
  • L'importo ingiunto non può essere inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ciascuna violazione.
  • I termini sono perentori e si cumulano: il loro decorso senza provvedimento equivale ad accoglimento tacito del ricorso.
  • La richiesta di audizione personale da parte del ricorrente interrompe il termine dei 120 giorni.
  • L'ordinanza deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua adozione; il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla notifica.
Indice dei contenuti

L'art. 204 C.d.S. disciplina i provvedimenti del prefetto sui ricorsi contro le sanzioni stradali, con termini perentori di 120 giorni per l'ordinanza.

Ratio

L'articolo 204 del Codice della Strada rappresenta il fulcro del procedimento amministrativo di opposizione alle sanzioni stradali dinanzi al prefetto. La norma persegue una duplice finalità: da un lato, garantire al trasgressore un rimedio amministrativo effettivo e celere prima del ricorso giurisdizionale; dall'altro, assicurare certezza dei tempi dell'azione amministrativa, evitando che l'inerzia dell'autorità prefettizia si traduca in un pregiudizio per il ricorrente. L'introduzione di termini perentori, in particolare ad opera delle modifiche successive al testo originario del D.Lgs. 285/1992, risponde alla necessità di conformare il procedimento ai principi di buon andamento e ragionevole durata dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione e dalla Legge 241/1990. Il silenzio-accoglimento previsto dal comma 1-bis costituisce una sanzione procedurale all'inerzia dell'amministrazione, bilanciando il potere sanzionatorio dello Stato con la tutela del cittadino.

Analisi

Il comma 1 delinea il procedimento decisorio del prefetto: questi deve esaminare il verbale redatto dall'organo accertatore, i documenti allegati al ricorso e, su istanza, sentire personalmente il ricorrente. Solo all'esito di questa istruttoria, qualora ritenga fondato l'accertamento della violazione, può emettere l'ordinanza-ingiunzione. Il termine di 120 giorni decorre dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, non, si noti, dalla presentazione del ricorso, e ha natura perentoria ai sensi del comma 1-bis. L'ordinanza deve essere motivata e determinare l'importo dovuto, che per espressa previsione normativa non può essere inferiore al doppio del minimo edittale stabilito per ciascuna violazione contestata; tale soglia minima mira a evitare indebite riduzioni che vanificherebbero la funzione deterrente della sanzione. Il comma 1-bis introduce due regole di cruciale importanza pratica: la perentorietà dei termini e il loro cumulo. Quest'ultimo principio significa che, qualora siano previsti più adempimenti procedurali con termini distinti, questi si sommano progressivamente. La conseguenza del mancato rispetto è il silenzio-accoglimento: decorsi i 120 giorni senza ordinanza, il ricorso si considera accolto ex lege, con effetto estintivo della pretesa sanzionatoria. Il comma 1-ter disciplina l'unica causa di interruzione del termine: la notifica al ricorrente dell'invito all'audizione personale. Si tratta di un meccanismo di bilanciamento che tutela l'amministrazione dall'impossibilità di rispettare il termine nei casi in cui l'istruttoria richieda l'audizione dell'interessato. Il comma 2 introduce due ulteriori termini: 150 giorni per la notifica dell'ordinanza-ingiunzione dalla sua adozione, e 30 giorni per il pagamento da parte del trasgressore dalla notificazione dell'ordinanza. Il mancato pagamento nel termine apre la via al recupero coattivo tramite ruolo esattoriale.

Quando si applica

La norma si applica in tutti i casi in cui il trasgressore abbia proposto ricorso al prefetto avverso una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 203 C.d.S. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. La competenza del prefetto sussiste per le violazioni accertate da organi di polizia stradale operanti nel territorio della provincia; per le violazioni accertate da organi comunali, la competenza è del sindaco (art. 204-bis C.d.S.). L'articolo 204 trova applicazione anche quando il ricorrente non abbia versato la cauzione o non abbia pagato in misura ridotta, poiché il ricorso prefettizio è alternativo al pagamento in misura ridotta ex art. 202 C.d.S. Il silenzio-accoglimento di cui al comma 1-bis opera automaticamente, senza necessità di alcuna dichiarazione o istanza da parte del ricorrente, con effetti liberatori immediati sulla pretesa sanzionatoria originaria.

Connessioni

L'art. 204 C.d.S. si inserisce in un sistema articolato di tutele del trasgressore. È strettamente connesso all'art. 203 C.d.S., che disciplina il procedimento per la presentazione del ricorso al prefetto e i suoi requisiti formali, e all'art. 204-bis C.d.S., che regola la competenza del sindaco per le violazioni accertate dagli organi comunali. Sul piano processuale, l'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 204 è impugnabile dinanzi al Giudice di Pace (per sanzioni fino a 15.493 euro) o al Tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 205 C.d.S. e del D.Lgs. 150/2011. In caso di silenzio-accoglimento, la giurisprudenza ha chiarito che il ricorrente può agire in giudizio per l'accertamento dell'estinzione dell'obbligazione. Sul piano sostanziale, la norma interagisce con la Legge 689/1981 (legge quadro sulle sanzioni amministrative), applicabile in via suppletiva al procedimento sanzionatorio stradale. Rilevante è anche il raccordo con la normativa sulla riscossione coattiva: il mancato pagamento entro 30 giorni comporta l'iscrizione a ruolo e il recupero tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo le modalità del D.P.R. 602/1973.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio riceve una multa per eccesso di velocità di 350 euro e presenta ricorso al prefetto entro i 60 giorni previsti, allegando le proprie deduzioni e chiedendo l'audizione personale. Il prefetto notifica a Tizio l'invito a presentarsi all'audizione, interrompendo così il termine di 120 giorni. All'esito dell'audizione, il prefetto ritiene fondato l'accertamento ed emette ordinanza-ingiunzione per un importo pari al doppio del minimo edittale previsto per la violazione. Tizio riceve la notifica dell'ordinanza e provvede al pagamento entro i 30 giorni, estinguendo così la propria obbligazione sanzionatoria.

Caio contesta a mezzo ricorso prefettizio una sanzione per sosta vietata, presentando documentazione fotografica a sostegno delle proprie ragioni. Il prefetto, impegnato in numerosi procedimenti, non adotta alcuna ordinanza entro i 120 giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore. Decorso tale termine, il ricorso di Caio si intende accolto per silenzio-accoglimento ai sensi del comma 1-bis: la pretesa sanzionatoria si estingue automaticamente e Caio non è più tenuto ad alcun pagamento. Qualora l'ente accertatore tentasse comunque di riscuotere la somma, Caio potrebbe agire in giudizio per far dichiarare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione.

Sempronio riceve un verbale per guida con il telefono in mano e presenta ricorso al prefetto senza richiedere l'audizione personale. Il prefetto esamina gli atti e, ritenendo fondato l'accertamento, emette ordinanza-ingiunzione entro i 120 giorni, fissando l'importo nel doppio del minimo edittale della violazione contestata. L'ordinanza viene notificata a Sempronio entro i 150 giorni dalla sua adozione. Sempronio, non ritenendo conveniente il ricorso al Giudice di Pace, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla notifica, chiudendo definitivamente la vicenda sanzionatoria in sede amministrativa.

Domande frequenti

Entro quanto tempo il prefetto deve emettere l'ordinanza-ingiunzione dopo un ricorso?

Il prefetto deve emettere l'ordinanza-ingiunzione entro 120 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore. Questo termine è perentorio: se non viene rispettato, il ricorso si intende automaticamente accolto e la sanzione si estingue.

Cosa succede se il prefetto non risponde entro i 120 giorni?

Decorsi i 120 giorni senza che sia stata adottata l'ordinanza, opera il silenzio-accoglimento previsto dal comma 1-bis: il ricorso si considera accolto per legge. Ciò significa che la pretesa sanzionatoria si estingue e il ricorrente non è più tenuto a pagare la multa originaria.

Qual è l'importo minimo che il prefetto può ingiungere con l'ordinanza?

L'art. 204 comma 1 stabilisce che l'importo ingiunto non può essere inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ciascuna violazione contestata. Non è quindi possibile per il prefetto emettere un'ingiunzione per un importo inferiore a tale soglia minima.

La richiesta di audizione personale influisce sui termini del procedimento prefettizio?

Sì. Ai sensi del comma 1-ter, quando il ricorrente ha chiesto l'audizione personale, il termine di 120 giorni si interrompe nel momento in cui il prefetto notifica al ricorrente l'invito a presentarsi. Il termine riprende a decorrere dall'udienza o dalla scadenza del termine assegnato per comparire.

Entro quando deve essere notificata l'ordinanza-ingiunzione una volta emessa?

L'ordinanza-ingiunzione deve essere notificata all'autore della violazione entro 150 giorni dalla sua adozione. Il mancato rispetto di questo termine può rendere inefficace il provvedimento.

Entro quando bisogna pagare dopo aver ricevuto l'ordinanza-ingiunzione del prefetto?

Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. In caso di mancato pagamento nel termine, l'ente procede alla riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo.

Il ricorso al prefetto è alternativo o cumulabile con il pagamento in misura ridotta?

Il ricorso al prefetto ex art. 203-204 C.d.S. è alternativo al pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202 C.d.S. Chi sceglie di pagare in misura ridotta entro i termini non può successivamente presentare ricorso; chi presenta ricorso rinuncia alla possibilità di estinguere la sanzione con il pagamento ridotto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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