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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 204-bis C.d.S. – Ricorso al giudice di pace

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.

3. All’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente.

4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all’articolo 203.

5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell’importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall’articolo 208. La eventuale somma residua è restituita al ricorrente.

6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l’importo della cauzione prestata all’atto del deposito del ricorso.

7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all’articolo 205.

In sintesi

  • Il trasgressore può ricorrere al giudice di pace territorialmente competente entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della multa.
  • Il ricorso è alternativo a quello prefettizio ex art. 203 C.d.S.: la scelta dell'uno preclude l'altro.
  • All'atto del deposito occorre versare in cancelleria una cauzione pari alla metà del massimo edittale, a pena di inammissibilità.
  • Il ricorso si estende automaticamente alle sanzioni accessorie (es. sospensione della patente, decurtazione punti).
  • In caso di rigetto, il giudice non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale né escludere le sanzioni accessorie.
  • La somma depositata a titolo di cauzione viene assegnata all'amministrazione se il ricorso viene respinto.

L'art. 204-bis C.d.S. consente di impugnare una multa davanti al giudice di pace entro 60 giorni, depositando una cauzione pari alla metà del massimo edittale.

Ratio

L'articolo 204-bis del Codice della Strada, introdotto dal D.Lgs. 285/1992 e successivamente modificato dalla legge 214/2003, risponde all'esigenza di garantire al cittadino una tutela giurisdizionale piena e immediata avverso le sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale. Il legislatore ha voluto affiancare al rimedio amministrativo del ricorso prefettizio (art. 203 C.d.S.) un percorso direttamente giudiziario, che consente al trasgressore di sottoporre la propria controversia a un giudice terzo e imparziale senza dover necessariamente transitare per la fase amministrativa. La scelta del binario giurisdizionale risponde al principio costituzionale di cui all'art. 24 Cost., secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La previsione della cauzione obbligatoria assolve, invece, a una funzione deflattiva del contenzioso: scoraggiare ricorsi meramente dilatori e garantire all'amministrazione la certezza del recupero della sanzione in caso di soccombenza del ricorrente.

Analisi

Il comma 1 individua i soggetti legittimati: il trasgressore e gli altri coobbligati solidali di cui all'art. 196 C.d.S. (proprietario del veicolo, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing). Il termine perentorio di sessanta giorni decorre dalla contestazione immediata ovvero dalla notificazione del verbale; il mancato rispetto di tale termine determina l'inammissibilità del ricorso. Presupposto negativo è che il trasgressore non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui tale facoltà era prevista: chi ha già pagato in misura ridotta non conserva alcun interesse a ricorrere.

Il comma 2 rinvia all'art. 22 della L. 689/1981, che disciplina il procedimento di opposizione alle ordinanze-ingiunzione. Tale richiamo implica che il giudice di pace decida con sentenza impugnabile in Cassazione, applicando le norme del processo civile in quanto compatibili. Il ricorso si estende ope legis alle sanzioni accessorie, evitando una frammentazione del giudizio su profili inscindibilmente connessi alla stessa violazione.

Il comma 3 introduce il requisito della cauzione obbligatoria, pari alla metà del massimo edittale della sanzione applicata. La Corte Costituzionale ha più volte ritenuto questa previsione compatibile con il diritto di difesa (art. 24 Cost.), in quanto la cauzione non è un'imposta sull'accesso alla giustizia ma una garanzia provvisoria a tutela del credito dell'amministrazione. Il versamento deve avvenire presso la cancelleria del giudice di pace contestualmente al deposito del ricorso: il difetto di tale adempimento determina inammissibilità insanabile, non rimediabile con integrazioni successive.

Il comma 4 sancisce la incompatibilità assoluta tra il ricorso prefettizio e il ricorso al giudice di pace: chi ha già presentato ricorso all'autorità amministrativa non può successivamente adire il giudice, e viceversa. Si tratta di un'ipotesi di consumazione della facoltà processuale per electa una via.

I commi 5, 7 e 8 disciplinano gli effetti del rigetto. Il giudice è vincolato al minimo edittale come soglia invalicabile verso il basso: non può esercitare una discrezionalità riduttiva al di là di quanto già predeterminato dalla legge. Analogamente, il rigetto del ricorso comporta necessariamente l'applicazione delle sanzioni accessorie e della decurtazione punti, senza possibilità di mitigazione giudiziale su tali profili. La somma depositata a titolo di cauzione viene attribuita all'amministrazione procedente a copertura, almeno parziale, della sanzione accertata.

Quando si applica

L'art. 204-bis C.d.S. si applica ogni qualvolta venga notificato un verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada e il destinatario intenda contestarlo in sede giudiziaria senza previamente attivare il ricorso prefettizio. La norma è operativa:

  • per violazioni accertate dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, dalla Polizia Locale o da qualsiasi altro organo di polizia stradale;
  • sia in caso di contestazione immediata (art. 200 C.d.S.) sia in caso di notificazione postale del verbale (art. 201 C.d.S.);
  • per violazioni sanzionate con pena pecuniaria, anche se accompagnate da sanzioni accessorie quali ritiro della patente, sospensione o decurtazione punti.

Non è applicabile qualora il trasgressore abbia già eseguito il pagamento in misura ridotta, poiché tale condotta implica acquiescenza alla sanzione e preclude qualsiasi impugnazione. Parimenti, il ricorso è precluso se è stato già presentato ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 C.d.S.

Connessioni

L'art. 204-bis si inserisce in un sistema articolato di rimedi avverso le sanzioni stradali. Il collegamento principale è con l'art. 203 C.d.S. (ricorso al Prefetto), rispetto al quale il 204-bis si pone in rapporto di alternativa secca e non cumulabilità. Il procedimento richiama l'art. 22 della L. 689/1981, norma cardine del diritto sanzionatorio amministrativo, che disciplina forma e contenuto del ricorso, poteri istruttori del giudice, onere della prova e struttura della decisione. L'art. 196 C.d.S. individua i soggetti coobbligati legittimati al ricorso, ampliando la platea dei ricorrenti oltre il mero trasgressore materiale. Sul piano processuale, la sentenza del giudice di pace è impugnabile in Cassazione per i soli motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 nel testo novellato. Infine, l'art. 200 e 201 C.d.S. rilevano per la corretta individuazione del dies a quo del termine di sessanta giorni, che dipende dalla modalità di accertamento della violazione.

Domande frequenti

Qual è il termine per proporre ricorso al giudice di pace contro una multa del Codice della Strada?

Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata della violazione oppure dalla data di notificazione del verbale. Il termine è perentorio: la sua scadenza determina l'inammissibilità del ricorso e non è soggetto a sospensione feriale nel procedimento davanti al giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative.

Quanto devo versare come cauzione per proporre ricorso ex art. 204-bis?

È necessario versare, contestualmente al deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice di pace, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione pecuniaria irrogata dall'organo accertatore. L'omesso versamento rende il ricorso inammissibile in modo insanabile, senza possibilità di regolarizzazione.

Posso ricorrere al giudice di pace dopo aver già presentato ricorso al Prefetto?

No. I due rimedi, ricorso prefettizio ex art. 203 C.d.S. e ricorso al giudice di pace ex art. 204-bis C.d.S., sono alternativi e non cumulabili. La presentazione del ricorso prefettizio preclude definitivamente quello giurisdizionale, e viceversa. È quindi essenziale scegliere consapevolmente il percorso da seguire prima di attivarsi.

Se il giudice accoglie il ricorso, cosa succede alla cauzione versata?

In caso di accoglimento del ricorso, la cauzione viene restituita al ricorrente e la sanzione viene annullata. Al contrario, se il ricorso viene rigettato, la somma depositata viene assegnata all'amministrazione a parziale soddisfazione del credito sanzionatorio, e il giudice autorizza il prelievo dalla cauzione stessa.

Il giudice di pace può ridurre la sanzione al di sotto del minimo previsto dalla legge?

No. Il comma 7 dell'art. 204-bis C.d.S. stabilisce espressamente che il giudice di pace, pur libero nella valutazione delle prove (principio del libero convincimento), non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale fissato dalla legge per la violazione contestata. Non è dunque possibile ottenere una riduzione discrezionale oltre tale soglia minima.

Il ricorso al giudice di pace copre anche la decurtazione dei punti dalla patente?

Sì. Il ricorso si estende automaticamente alle sanzioni accessorie, inclusa la decurtazione dei punti dalla patente di guida. Tuttavia, in caso di rigetto del ricorso, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie né la decurtazione dei punti: l'esito negativo del giudizio travolge integralmente la posizione del ricorrente.

Chi può proporre il ricorso al giudice di pace oltre al trasgressore diretto?

Oltre al trasgressore materiale, sono legittimati a ricorrere i soggetti indicati dall'art. 196 C.d.S., cioè coloro che sono solidalmente obbligati al pagamento della sanzione: il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario finanziario (in caso di leasing). Tali soggetti possono impugnare il verbale anche se non erano personalmente alla guida.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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