Art. 190 C.d.S. – Comportamento dei pedoni
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.
In sintesi
L'art. 190 C.d.S. disciplina il comportamento dei pedoni: obbligo di usare marciapiedi, regole per attraversare la carreggiata e sanzioni da 26 a 102 euro.
Ratio
L'articolo 190 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in vigore dal 1° gennaio 1993) costituisce la norma cardine in materia di comportamento dei pedoni nella circolazione stradale. La sua ratio fondamentale è duplice: da un lato tutelare l'incolumità fisica dei pedoni, soggetti deboli della strada per definizione, privi di qualsiasi protezione strutturale rispetto ai veicoli; dall'altro preservare la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare, evitando che la presenza di pedoni sulla carreggiata generi situazioni di pericolo per tutti gli utenti della strada. Il legislatore ha operato una scelta di campo precisa: i pedoni hanno diritto a spazi propri (marciapiedi, banchine, percorsi pedonali), ma quando si trovano a condividere la carreggiata con i veicoli, sono tenuti ad adottare comportamenti che minimizzino il rischio di collisione e riducano al massimo l'intralcio alla circolazione. La norma riflette il principio generale di responsabilità condivisa nella sicurezza stradale: nessun utente della strada, nemmeno il pedone, è esente da obblighi di condotta.
Analisi
Il primo comma stabilisce la gerarchia degli spazi di circolazione pedonale: in primo luogo marciapiedi, banchine e viali riservati; solo in loro assenza, ingombro o insufficienza, il margine della carreggiata opposto al senso di marcia. Questa regola — circolare contromano rispetto ai veicoli — risponde a una logica di visibilità reciproca: il pedone vede arrivare i veicoli di fronte a sé e può reagire tempestivamente. Fa eccezione la carreggiata a senso unico fuori dai centri abitati, dove il pedone deve tenersi sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli. La norma introduce inoltre un obbligo specifico per le ore notturne: tra mezz'ora dopo il tramonto e mezz'ora prima dell'alba, su strade extraurbane prive di illuminazione pubblica, i pedoni in carreggiata devono marciare in fila indiana. Si tratta di una prescrizione di sicurezza elementare ma fondamentale, che riduce l'ingombro laterale e rende il gruppo più visibile ai conducenti.
Il secondo comma disciplina l'attraversamento della carreggiata, imponendo l'uso prioritario degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Solo quando tali infrastrutture sono assenti o distano più di cento metri, il pedone può attraversare liberamente, ma esclusivamente in senso perpendicolare alla carreggiata. Il criterio della perpendicolarità minimizza il tempo di esposizione al traffico veicolare. Il terzo comma aggiunge il divieto di attraversamento diagonale nelle intersezioni e nelle piazze, anche quando la distanza dagli attraversamenti supera i cento metri: nelle piazze, la presenza di strisce pedonali è condizione sufficiente a imporre il loro utilizzo, indipendentemente dalla distanza.
I commi quarto e quinto regolano la sosta e la precedenza: è vietato indugiare sulla carreggiata senza necessità, intralciare il transito degli altri pedoni sui marciapiedi sostando in gruppo, e attraversare davanti ad autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate (comma sesto). Quest'ultimo divieto tutela sia i passeggeri in discesa sia i conducenti, che non possono avere visibilità del pedone nascosto dal mezzo. I commi settimo e ottavo disciplinano categorie speciali: le macchine per bambini e invalidi (anche motorizzate, nei limiti dell'art. 46) possono circolare sugli spazi pedonali, mentre pattini, tavole e acceleratori di andatura sono espressamente vietati in carreggiata. Il nono comma estende il divieto ai giochi e alle manifestazioni sportive non autorizzate. La sanzione unica per tutte le violazioni, prevista dal decimo comma, è il pagamento di una somma da 26 a 102 euro.
Quando si applica
L'articolo 190 si applica a tutti i pedoni su qualsiasi tipo di strada aperta alla circolazione pubblica. Le regole sulla circolazione in carreggiata (comma 1) rilevano soprattutto su strade extraurbane prive di marciapiedi. Le norme sull'attraversamento (commi 2 e 3) trovano applicazione sia in ambito urbano sia extraurbano, con la differenza che in città la rete di attraversamenti pedonali è generalmente più fitta. Il divieto notturno di fila indiana (comma 1, terzo periodo) si attiva esclusivamente fuori dai centri abitati e su strade prive di illuminazione pubblica: due condizioni che devono concorrere simultaneamente. L'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in assenza di attraversamenti (comma 5) è particolarmente rilevante in caso di sinistro: il concorso di colpa del pedone viene valutato anche alla luce di questa disposizione. Le sanzioni sono irrogate dagli organi di polizia stradale (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale) che accertano la violazione.
Connessioni
L'articolo 190 va letto in combinato disposto con l'articolo 191 C.d.S., che disciplina specularmente l'obbligo dei conducenti di dare la precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali: le due norme formano un sistema di regole complementari che governa l'interazione tra pedoni e veicoli nei punti di conflitto. Rilevante è anche il collegamento con l'articolo 46, richiamato espressamente dal comma 7, che definisce i veicoli per bambini e invalidi e ne stabilisce le caratteristiche tecniche. In materia di responsabilità civile, la violazione dell'art. 190 da parte del pedone incide sulla valutazione del concorso colposo ex art. 1227 c.c. e sull'applicazione della presunzione di responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 c.c.: la Cassazione ha più volte affermato che il comportamento imprudente del pedone può ridurre o escludere la responsabilità del conducente. Sul piano penale, la condotta del pedone che viola le norme di comportamento può rilevare ai fini dell'art. 589 c.p. (omicidio colposo) o 590 c.p. (lesioni colpose) qualora il suo comportamento abbia concausato un sinistro. Infine, l'art. 190 va coordinato con le disposizioni del Codice Civile in materia di responsabilità da circolazione di veicoli (artt. 2054-2055 c.c.) e con il D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) per i profili risarcitori.
Domande frequenti
Cosa dice l'articolo 190 del Codice della Strada?
L'art. 190 C.d.S. disciplina il comportamento dei pedoni: impone di usare marciapiedi e banchine, stabilisce le regole per circolare sulla carreggiata (senso opposto ai veicoli, fila indiana di notte fuori dai centri abitati), regola l'attraversamento stradale e vieta comportamenti pericolosi come la sosta in carreggiata o l'attraversamento davanti ai mezzi pubblici in fermata.
Quali sono le sanzioni previste dall'articolo 190 Codice della Strada?
Il comma 10 dell'art. 190 prevede un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 102 euro per qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nell'articolo, indipendentemente dal tipo di infrazione commessa.
Cosa prevede l'articolo 190 comma 2 del Codice della Strada?
Il comma 2 impone ai pedoni di attraversare la carreggiata utilizzando attraversamenti pedonali, sottopassaggi o sovrapassaggi. Solo quando questi non esistono o distano più di 100 metri dal punto di attraversamento, il pedone può attraversare liberamente, ma esclusivamente in senso perpendicolare alla carreggiata e con la massima attenzione.
Cosa prevede l'articolo 190 comma 4 del Codice della Strada?
Il comma 4 vieta ai pedoni di sostare o indugiare sulla carreggiata senza necessità. Vieta inoltre di formare gruppi sui marciapiedi, banchine o presso gli attraversamenti pedonali in modo da ostacolare il normale transito degli altri pedoni.
Un pedone deve sempre dare la precedenza ai veicoli?
No. Sugli attraversamenti pedonali regolamentati è il conducente a dover dare la precedenza al pedone (art. 191 C.d.S.). Tuttavia, in zona priva di attraversamenti pedonali, il pedone che si accinge ad attraversare deve dare la precedenza ai conducenti, come stabilito dall'art. 190, comma 5.
È possibile usare pattini o monopattini sulla carreggiata?
L'art. 190, comma 8, vieta la circolazione sulla carreggiata mediante tavole, pattini o altri acceleratori di andatura. I monopattini elettrici omologati sono invece disciplinati da norme speciali (D.L. 162/2019 e successive modifiche) e possono circolare su piste ciclabili e, in determinati casi, su strade urbane.
Cosa cambia per i pedoni fuori dai centri abitati rispetto alle strade urbane?
Fuori dai centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di procedere in senso opposto a quello dei veicoli sulle carreggiate a doppio senso. In più, di notte su strade prive di illuminazione pubblica, devono marciare in fila indiana. In ambito urbano queste regole specifiche non si applicano, ma restano fermi gli obblighi generali di usare i marciapiedi e attraversare sulle strisce.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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