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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 80 C.d.S. – Revisioni

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l’effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l’equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell’anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell’inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subìto gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all’art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l’iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all’art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell’economia e delle finanze.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l’impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l’attestazione del pagamento della tariffa da parte dell’utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all’utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell’impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Se nell’arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione.

16. L’accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Competenza ministeriale: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreti i criteri, i tempi e le modalità delle revisioni generali o parziali dei veicoli.
  • Finalità della revisione: accertare le condizioni di sicurezza per la circolazione, la silenziosità e il rispetto dei limiti di emissioni inquinanti.
  • Autovetture e veicoli leggeri (massa ≤ 3,5 t): prima revisione entro 4 anni dalla prima immatricolazione, poi ogni 2 anni.
  • Veicoli pesanti e speciali (autobus, mezzi pesanti > 3,5 t, taxi, autoambulanze, noleggio con conducente): revisione annuale.
  • Revisione straordinaria: gli uffici del Dipartimento trasporti possono ordinare la revisione di singoli veicoli in qualsiasi momento, anche su segnalazione della polizia stradale, se sorgono dubbi sui requisiti di sicurezza.
  • Armonizzazione europea: le prescrizioni devono essere mantenute in linea con le direttive UE sul controllo tecnico dei veicoli.

L'art. 80 C.d.S. disciplina le revisioni periodiche dei veicoli a motore per garantire sicurezza, silenziosità e limiti di emissioni inquinanti.

Ratio legis e finalità dell'istituto

L'articolo 80 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) costituisce il fondamento normativo del sistema di revisione periodica dei veicoli a motore nell'ordinamento italiano. La disposizione risponde a una pluralità di esigenze pubblicistiche convergenti: la tutela della sicurezza della circolazione stradale, la protezione dell'ambiente attraverso il contenimento delle emissioni inquinanti e il contrasto all'inquinamento acustico. La revisione non rappresenta un mero adempimento burocratico, bensì uno strumento di controllo tecnico-amministrativo finalizzato a garantire che i veicoli in circolazione mantengano nel tempo i requisiti di idoneità prescritti al momento dell'omologazione.

Struttura normativa e rinvio ai decreti ministeriali

Il comma 1 configura una norma in bianco a completamento regolamentare: la disciplina di dettaglio è demandata a decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ne definiscono criteri, tempi e modalità attuative. Tale tecnica legislativa consente un aggiornamento più agile delle prescrizioni tecniche in risposta all'evoluzione tecnologica dei veicoli e alle modifiche della normativa europea. La competenza delle revisioni è attribuita agli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (oggi Direzione Generale per la Motorizzazione — MIT), salve le deroghe previste dai commi 8 e seguenti, che aprono alla partecipazione di soggetti privati autorizzati. Il regolamento determina gli elementi oggetto del controllo tecnico, con particolare riferimento ai dispositivi di equipaggiamento rilevanti per la sicurezza.

Periodicità differenziata e criterio di rischio

I commi 3 e 4 introducono una disciplina differenziata della periodicità delle revisioni in funzione della categoria del veicolo e del grado di rischio connesso al suo utilizzo. Per le autovetture e i veicoli leggeri (massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t), il legislatore prevede una prima revisione a quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente con cadenza biennale, in conformità alle direttive comunitarie. Per i veicoli pesanti, gli autobus, i taxi, le autoambulanze e i veicoli adibiti a noleggio con conducente, la revisione è invece annuale: ciò riflette la maggiore intensità d'uso, la rilevanza pubblicistica dei servizi di trasporto collettivo e l'elevato rischio associato alla circolazione di mezzi con maggiore portata o destinati al trasporto di persone. Il criterio discretivo adottato è dunque di natura tecnico-funzionale, correlato all'usura attesa e all'impatto sulla sicurezza pubblica.

La revisione straordinaria e il potere d'ufficio

Il comma 5 disciplina la cosiddetta revisione straordinaria (o singola), che può essere disposta dagli uffici competenti in qualsiasi momento, anche al di fuori delle scadenze periodiche ordinarie. Il presupposto è il sorgere di dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità o inquinamento: si tratta di un presupposto valutativo che attribuisce all'amministrazione un margine di discrezionalità tecnica. La segnalazione degli organi di polizia stradale — ai sensi dell'art. 12 C.d.S. — costituisce un canale qualificato di attivazione del procedimento, ma non l'unico. Il mancato adempimento all'ordine di revisione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 80, commi 13 e 14, del Codice, che possono includere la sospensione della circolazione del veicolo. Sul piano sistematico, la norma si raccorda con le disposizioni sull'obbligo di revisione in caso di incidente stradale, di modifiche alle caratteristiche costruttive del veicolo e di riparazioni rilevanti.

Rapporto con la normativa europea e profili di armonizzazione

Il comma 2 sancisce espressamente l'obbligo di armonizzazione con le direttive dell'Unione europea in materia di controllo tecnico dei veicoli. Il riferimento principale è alla Direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che ha sostituito la previgente Direttiva 2009/40/CE. L'armonizzazione europea impone standard minimi comuni per le metodologie di ispezione, le categorie di difetti (minori, maggiori, pericolosi) e la formazione degli ispettori. Il recepimento di tali direttive ha progressivamente ampliato il perimetro dei controlli e introdotto una classificazione più articolata degli esiti della revisione, con ricadute dirette sulla disciplina delle sanzioni e sull'ammissibilità alla circolazione dei veicoli con difetti rilevati.

Domande frequenti

Ogni quanto tempo devo fare la revisione della mia auto?

Per le autovetture la prima revisione va effettuata entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione, e successivamente ogni 2 anni. Ad esempio, un'auto immatricolata nel 2022 dovrà essere revisionata entro il 2026 e poi ogni due anni.

Quali veicoli devono essere revisionati ogni anno?

Devono essere revisionati annualmente: gli autobus e i veicoli con più di 9 posti, i veicoli pesanti (massa superiore a 3,5 t), i rimorchi pesanti, i taxi, le autoambulanze e i veicoli adibiti a noleggio con conducente.

Cosa succede se circolo con la revisione scaduta?

Circolare con revisione scaduta è un'infrazione sanzionata dall'art. 80 C.d.S. con una multa e la possibilità di fermo amministrativo del veicolo fino all'effettuazione della revisione. L'entità della sanzione varia in base alla gravità e al tipo di veicolo.

Possono obbligarmi a fare la revisione anche se non è ancora scaduta?

Sì. Gli uffici della Motorizzazione possono ordinare una revisione straordinaria in qualsiasi momento, anche su segnalazione della polizia stradale, se sorgono dubbi sulla sicurezza, rumorosità o livello di emissioni del veicolo. In questo caso è obbligatorio adempiere entro i termini indicati nel provvedimento.

Dove si effettua la revisione del veicolo?

Le revisioni sono effettuate dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (Motorizzazione Civile). La legge prevede anche la possibilità, disciplinata dai commi successivi dell'art. 80, che le revisioni siano effettuate da soggetti privati appositamente autorizzati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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