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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 9 C.d.S. – Competizioni sportive su strada

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.

3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell’anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell’anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all’articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.

4. L’autorizzazione per l’effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all’esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell’ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l’autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L’autorità competente può concedere l’autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all’art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L’assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell’organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l’organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.

6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L’abilitazione è rilasciata dal Ministero dell’interno.

6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all’interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l’anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l’eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell’articolo 7, comma 1.

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 716 a euro 2.867, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8-bis. [Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l’arresto da uno ad otto mesi e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l’effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 143 a euro 573, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore] (abrogato).

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Le competizioni sportive con veicoli, animali o atletiche su strade pubbliche sono vietate salvo apposita autorizzazione.
  • L'autorizzazione è rilasciata dal comune per gare locali (atletica, ciclismo, animali, veicoli a trazione animale) e dalla regione per gare che interessano più comuni.
  • Per le gare motoristiche l'autorizzazione compete all'ente proprietario della strada (regione, provincia, comune) previo nulla osta del MIT e parere del CONI.
  • I promotori devono presentare la richiesta almeno 15 giorni prima (competenza comunale) o 30 giorni prima (altre autorizzazioni), con nulla osta dell'ente proprietario della strada.
  • Le manifestazioni di regolarità con veicoli storici (art. 60 CdS) a velocità imposta inferiore a 40 km/h sono esonerate dal parere CONI, purché conformi alle norme federali.
  • Gli organizzatori sono responsabili del rispetto delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione.

L'art. 9 CdS vieta competizioni sportive su strada pubblica salvo autorizzazione di comune, regione o provincia secondo il tipo di gara.

Ratio

L'articolo 9 del Codice della Strada disciplina le competizioni sportive su strada, vietandole salvo autorizzazione. La norma attribuisce competenze autorizzatorie a diversi livelli: comuni per competizioni locali, regioni per manifestazioni multi-comunali, Ministero per gare motoristiche su strade di interesse nazionale. L'autorizzazione deve rispettare termini preventivi e può essere condizionata da prescrizioni specifiche.

Analisi

Il divieto generale è temperato da un sistema autorizzativo articolato, mirato a conciliare la libertà organizzativa con la sicurezza stradale. I promotori devono presentare richiesta almeno 15 giorni prima (per autorità comunali) o 30 giorni prima (per autorità sovracomunali). Per competizioni motoristiche, è richiesto il nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere del CONI. Il regolamento di esecuzione disciplina ulteriormente le modalità, anche in relazione al programma annuale delle competizioni riconosciute.

Quando si applica

Si applica a tutte le manifestazioni sportive con veicoli o animali, nonché a competizioni atletiche e ciclistiche su strade pubbliche. La competenza autorizzatoria varia in base alla tipologia di gara e alla territorialità: gare atletiche e ciclistiche locali (sindaci); gare multi-comunali (regioni); gare motoristiche su strade nazionali (Ministero).

Connessioni

Integrato dall'articolo 9-bis (gare in velocità su strada) e dall'articolo 9-ter (divieto gareggiare in velocità). Richiede coordinamento con il CONI per il riconoscimento del carattere sportivo. Correlato ai poteri degli enti proprietari (articolo 14) e alla responsabilità delle autorità di polizia stradale (articoli 11-12).

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'articolo 9 del Codice della Strada?

L'art. 9 CdS vieta le competizioni sportive (atletiche, ciclistiche, motoristiche o con animali) su strade e aree pubbliche, salvo apposita autorizzazione rilasciata dall'ente competente per territorio e tipo di gara, nel rispetto di termini e prescrizioni specifiche.

L'articolo 9 del Codice della Strada è aggiornato?

Il testo originario è in vigore dal 1° gennaio 1993. Ha subito modifiche nel tempo, tra cui quelle relative al nulla osta del MIT per le competizioni motoristiche e all'esenzione dal parere CONI per le gare di regolarità con veicoli storici sotto i 40 km/h. È sempre opportuno verificare la versione consolidata in Gazzetta Ufficiale o su Normattiva.

Esiste un articolo 9 bis o 9 ter del Codice della Strada?

Il D.Lgs. 285/1992 nella sua struttura originaria non prevede articoli 9 bis o 9 ter. Eventuali disposizioni integrative introdotte da leggi successive andrebbero verificate sul testo vigente pubblicato su Normattiva.it, poiché il legislatore può inserire articoli aggiuntivi con numerazione progressiva.

Chi rilascia l'autorizzazione per una gara motoristica su strada?

L'autorizzazione è rilasciata dall'ente proprietario della strada interessata (regione per strade regionali e di interesse nazionale, provincia per strade provinciali, comune per strade comunali), previa acquisizione del nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del parere del CONI.

Quando è stata introdotta la modifica all'articolo 9 del Codice della Strada sull'esenzione dal parere CONI?

L'esenzione dal parere CONI per le manifestazioni di regolarità con veicoli ex art. 60 CdS a velocità inferiore a 40 km/h è stata introdotta per semplificare l'organizzazione di raduni di auto e moto storiche, ritenuti eventi a basso impatto agonistico e sulla circolazione. Per la data esatta dell'intervento normativo è necessario consultare il testo consolidato su Normattiva.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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