← Torna a Codice della Strada
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 108 C.d.S. – Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni previste dall’art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.

2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di circolazione, ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a seguito dell’esito favorevole dell’accertamento di cui all’art. 107, comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire l’origine della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e della carta di circolazione.

3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine è costituita dal certificato di origine dell’esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.

4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all’acquirente una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformità, quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di certificato di origine.

5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità, senza ulteriori accertamenti.

6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione è sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilità della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali.

In sintesi

  • Le macchine agricole devono avere il certificato di idoneità tecnica o la carta di circolazione per circolare.
  • Il rilascio avviene dopo l'accertamento tecnico ex art. 107, con documentazione sull'origine della macchina.
  • Per macchine in serie omologate basta la dichiarazione di conformità del costruttore, senza ulteriori accertamenti.
  • Chi rilascia dichiarazioni false di conformità rischia una sanzione da 357 a 1.433 euro.
  • Il rilascio è sospeso se emergono indizi di reato.

L'art. 108 CdS disciplina il rilascio del certificato di idoneità tecnica e della carta di circolazione per le macchine agricole.

Ratio della norma

L'articolo 108 mira a garantire che le macchine agricole immesse in circolazione soddisfino requisiti tecnici minimi di sicurezza. Il legislatore ha distinto tra macchine prodotte in serie e macchine non serializzate, creando un sistema differenziato di certificazione che bilancia le esigenze di controllo pubblico con la semplificazione burocratica per i prodotti standardizzati e già omologati.

Analisi del testo

La norma articola un doppio binario documentale: per le macchine non in serie (compresi i prototipi) è necessario il certificato della fabbrica costruttrice, mentre per quelle costruite con parti staccate occorre documentare la provenienza di ciascun componente. Per le macchine di tipo omologato prodotte in serie, invece, la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore all'acquirente è sufficiente a ottenere il certificato o la carta di circolazione, senza ulteriori verifiche da parte dell'autorità. Il comma 6 presidia penalmente l'attendibilità di tale dichiarazione, sanzionando chi la rilascia in modo mendace. Il comma 7 introduce una clausola di sospensione cautelare del procedimento in presenza di indizi di reato.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che una macchina agricola, trattore, mietitrebbia, rimorchio agricolo o altro mezzo equiparato, deve essere immessa per la prima volta in circolazione su strada. Rileva inoltre nei casi di reimmatricolazione, cambio di proprietà con aggiornamento della carta di circolazione, o quando il titolare deve rinnovare o correggere la documentazione tecnica. Il comma 6 trova applicazione nei confronti del costruttore o del suo delegato che attesti falsamente la conformità al tipo omologato.

Connessioni con altre norme

L'art. 108 va letto in stretta connessione con l'art. 107 CdS, che disciplina l'accertamento tecnico propedeutico al rilascio dei documenti, e con gli artt. 109 e 110 CdS, relativi rispettivamente alla targa e alla circolazione delle macchine agricole. Sul piano sanzionatorio, il comma 7 rinvia implicitamente alle norme del codice penale in materia di falso e frode. A livello regolamentare, il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del CdS) contiene le disposizioni attuative sui requisiti tecnici e sulle procedure di omologazione delle macchine agricole.

Domande frequenti

Quali documenti servono per immettere in circolazione una macchina agricola?

È necessario il certificato di idoneità tecnica alla circolazione oppure la carta di circolazione, rilasciati dopo l'accertamento tecnico previsto dall'art. 107 CdS sulla base della documentazione di origine della macchina.

Un trattore omologato prodotto in serie ha bisogno di accertamenti tecnici per ottenere la carta di circolazione?

No. Per le macchine di tipo omologato prodotte in serie è sufficiente la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore all'acquirente. La carta di circolazione viene rilasciata sulla base di tale dichiarazione, senza ulteriori verifiche tecniche.

Cosa succede se il costruttore rilascia una dichiarazione di conformità falsa?

Chi rilascia la dichiarazione di conformità per una macchina non conforme al tipo omologato è soggetto a una sanzione amministrativa che va da 357 a 1.433 euro, ai sensi del comma 6 dell'art. 108 CdS, oltre alle eventuali responsabilità penali.

Quando viene sospeso il rilascio del certificato o della carta di circolazione?

Il rilascio è sospeso quando emergono elementi tali da far ritenere la possibilità di un reato, come previsto dal comma 7. In tal caso l'autorità competente trattiene la pratica in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria.

Qual è la documentazione richiesta per una macchina agricola costruita con parti staccate?

Per le macchine assemblate con parti di diversa provenienza occorre esibire la documentazione relativa all'origine di ciascuna delle parti impiegate, come stabilito dal comma 3 dell'art. 108 CdS, in aggiunta all'esito favorevole dell'accertamento tecnico.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.