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Testo dell'articoloVigente
Art. 95 C.d.S. – Duplicato della carta di circolazione
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 98.
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 98.
7. Chiunque circola senza avere con sé l’estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102 .
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 95 C.d.S. disciplina oggi il rilascio del duplicato della carta di circolazione tramite il sistema informatico del Ministero; chi circola senza avere con sé l'estratto della carta è punito con una sanzione da 26 a 102 euro.
Ratio della norma
L'articolo 95 è una disposizione profondamente trasformata nel tempo: la sua originaria disciplina, incentrata sulla carta di circolazione provvisoria, è stata interamente superata da successivi interventi normativi che ne hanno soppresso o abrogato la maggior parte dei commi. Nella formulazione vigente la norma persegue un obiettivo essenzialmente amministrativo: semplificare e digitalizzare il rilascio del duplicato della carta di circolazione, garantendo al tempo stesso che il documento di identificazione del veicolo (o un suo estratto) sia disponibile durante la circolazione ai fini dei controlli.
Analisi del testo
La fisionomia attuale dell'articolo è il risultato di una serie di interventi abrogativi e soppressivi. Il comma 1 è stato soppresso dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98; i commi 2, 3, 4 e 5 sono stati abrogati dal D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105; il comma 6 è stato anch'esso soppresso nel 2017. Restano operativi due soli precetti. Il comma 1-bis affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di stabilire, con decreto dirigenziale, il procedimento per il rilascio del duplicato delle carte di circolazione attraverso il proprio sistema informatico, nell'ottica della massima semplificazione amministrativa e con il possibile coinvolgimento delle agenzie di pratiche automobilistiche di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. Il comma 7 prevede invece l'unica sanzione superstite: chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.
Profili pratici
Il duplicato della carta di circolazione si richiede tipicamente in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento del documento, oppure quando si esauriscono gli spazi disponibili per le annotazioni: la procedura è oggi gestita in via telematica, anche tramite gli Sportelli Telematici dell'Automobilista e le agenzie autorizzate. È importante distinguere il piano: la sanzione del comma 7 colpisce il solo mancato possesso a bordo dell'estratto durante la circolazione, non l'omessa richiesta del duplicato in sé.
Nota di aggiornamento
Le sanzioni e gli istituti un tempo collegati alla "carta provvisoria di circolazione" e ai commi oggi abrogati non sono più applicabili: ogni riferimento a quel regime va considerato storico e privo di efficacia attuale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 24/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Domande frequenti
Cos'è la carta provvisoria di circolazione e per quanto tempo è valida?
La carta provvisoria di circolazione è un documento temporaneo rilasciato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri al momento dell'immatricolazione di un veicolo, quando la carta definitiva non può essere emessa contestualmente alla targa. In linea generale, la sua validità massima è di novanta giorni, termine entro il quale dovrebbe essere disponibile il documento definitivo.
Cosa succede se si circola senza la carta provvisoria di circolazione?
Chi circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto, ai sensi dell'art. 95, comma 6, a una sanzione amministrativa pecuniaria da 71 a 286 euro. A questa si aggiunge la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, che permane fino al rilascio della carta di circolazione.
Come si ottiene il duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento?
Ai sensi del comma 1-bis, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con decreto dirigenziale il procedimento per il rilascio del duplicato tramite sistema informatico. In linea generale, è possibile rivolgersi agli uffici della Motorizzazione Civile o alle agenzie di pratiche automobilistiche abilitate ai sensi della legge n. 264 del 1991.
Qual è la sanzione per chi circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione?
Il comma 7 dell'art. 95 prevede una sanzione amministrativa da 21 a 85 euro per chi circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione. Si tratta di una fattispecie distinta dalla mancanza del documento in assoluto: la sanzione si applica anche a chi è in possesso del documento ma non lo reca a bordo durante la marcia.
Il fermo amministrativo del veicolo è sempre applicato in caso di violazione dell'art. 95?
Il fermo amministrativo è una sanzione accessoria prevista esclusivamente dal comma 6, ovvero nel caso in cui il veicolo circoli senza che sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione. Non si applica invece alla diversa ipotesi del comma 7, che riguarda chi circola senza avere con sé l'estratto del documento. Il fermo cessa al momento del rilascio della carta di circolazione.
Fonti consultate: 2 fontei verificate