← Torna a Codice della Strada
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 94 C.d.S. – Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta avanzata dall’acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all’aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.003.

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.501.

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l’applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l’assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all’annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.

In sintesi

  • Il trasferimento di proprietà di auto, moto e rimorchi va trascritto al PRA entro 60 giorni dall'autenticazione dell'atto di vendita.
  • Entro lo stesso termine l'acquirente deve richiedere il rinnovo o aggiornamento della carta di circolazione presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.
  • Chi non esegue le formalità nel termine rischia una sanzione amministrativa da 600 a 3.003 euro; chi circola con il veicolo non aggiornato rischia da 300 a 1.501 euro.
  • In caso di circolazione irregolare, la carta di circolazione è ritirata immediatamente e restituita solo dopo la regolarizzazione.
  • La norma si applica anche a usufrutto e leasing (locazione con facoltà di acquisto), nonché ai trasferimenti di residenza dell'intestatario.

L'art. 94 C.d.S. impone di richiedere la trascrizione del trasferimento di proprietà al PRA e l'aggiornamento della carta di circolazione entro 60 giorni dall'autenticazione dell'atto.

Ratio della norma

L'art. 94 del Codice della Strada risponde all'esigenza di mantenere aggiornata la corrispondenza tra la situazione giuridica reale di un veicolo e le risultanze dei pubblici registri, in particolare il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e la carta di circolazione. La trasparenza dei registri tutela sia il traffico giuridico (certezza sull'identità del proprietario in caso di compravendita, successione, pignoramenti) sia la sicurezza della circolazione stradale, consentendo alle forze dell'ordine di identificare con certezza il soggetto responsabile del mezzo. Il legislatore ha dunque bilanciato la libertà negoziale, che permette alle parti di concludere il contratto nelle forme previste, con un obbligo pubblicitario sanzionato, in modo da scoraggiare l'omissione delle formalità registrali.

Analisi del testo

Il comma 1 individua i presupposti oggettivi della norma: trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di leasing. Il soggetto obbligato è l'acquirente (o il soggetto che acquisisce il diritto), al quale spetta presentare istanza al PRA entro 60 giorni dalla data di autenticazione della sottoscrizione o dall'accertamento giudiziale. Il PRA provvede quindi alla trascrizione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà. Il comma 2 aggiunge un secondo adempimento parallelo: la richiesta di rinnovo o aggiornamento della carta di circolazione al Dipartimento per i trasporti terrestri (oggi MIT/DTT), da effettuarsi nello stesso termine di 60 giorni. Lo stesso meccanismo si applica al cambio di residenza dell'intestatario. I commi 3 e 4 disciplinano le sanzioni su due livelli: il comma 3 sanziona l'omissione delle formalità in sé (da 600 a 3.003 euro); il comma 4 sanziona la condotta più grave di chi circola concretamente con il veicolo non regolarizzato (da 300 a 1.501 euro), prevedendo altresì, al comma 5, il ritiro immediato della carta di circolazione. Il comma 7 offre un rimedio deflattivo per l'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche quando sia documentata la cessazione del diritto, evitando che il contribuente risponda di una tassa per un bene che non possiede più giuridicamente. Il comma 8 opera un rinvio all'art. 93, comma 7, per i casi di totale assenza di titolo alla circolazione.

Quando si applica

La norma si applica in linea generale ogni volta che muta il soggetto titolare di diritti su un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio soggetto a immatricolazione. Rientrano tipicamente nell'ambito applicativo: la compravendita tra privati, la permuta, la donazione, la successione mortis causa, la stipula di un contratto di leasing (locazione con facoltà di acquisto) e la costituzione di usufrutto. Sono altresì rilevanti i trasferimenti di residenza, che incidono sull'aggiornamento della carta di circolazione anche in assenza di un mutamento della proprietà. Il termine di 60 giorni decorre, in modo diverso a seconda del tipo di atto, dalla data in cui la sottoscrizione è stata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato, ovvero dalla data dell'accertamento giudiziale. Gli adempimenti possono essere curati direttamente dall'interessato o tramite agenzie di pratiche auto abilitate.

Connessioni con altre norme

L'art. 94 si coordina strutturalmente con l'art. 93 C.d.S., che disciplina l'obbligo di iscrizione al PRA per i veicoli di nuova immatricolazione: il comma 8 dell'art. 94 rinvia espressamente all'art. 93, comma 7, per i casi di assenza di titolo. Rilevante è anche il raccordo con la normativa tributaria sulle tasse automobilistiche (bollo auto), poiché il comma 7 dell'art. 94 consente l'esonero dal pagamento quando sia documentata la cessazione del diritto reale sul veicolo. Sul piano civilistico, la norma si inserisce nel sistema della pubblicità dei beni mobili registrati disciplinato dal codice civile (artt. 2683 ss. c.c.), secondo cui l'iscrizione al PRA ha funzione di opponibilità ai terzi. Sotto il profilo sanzionatorio, le sanzioni amministrative pecuniarie seguono il procedimento di cui alla L. 689/1981.

Domande frequenti

Entro quanto tempo bisogna fare il passaggio di proprietà al PRA dopo l'acquisto di un veicolo?

Secondo l'art. 94 C.d.S., l'acquirente deve richiedere la trascrizione al PRA e l'aggiornamento della carta di circolazione entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata. Il mancato rispetto del termine espone all'applicazione di sanzioni amministrative.

Qual è la sanzione per chi non aggiorna la carta di circolazione dopo il passaggio di proprietà?

L'art. 94, comma 3, prevede una sanzione amministrativa da 600 a 3.003 euro per chi non esegue le formalità prescritte. Chi circola con un veicolo non aggiornato rischia, in aggiunta, la sanzione da 300 a 1.501 euro (comma 4) e il ritiro immediato della carta di circolazione (comma 5), che viene restituita solo dopo la regolarizzazione.

L'art. 94 C.d.S. si applica anche al noleggio o al leasing?

La norma si applica espressamente alla locazione con facoltà di acquisto (leasing). Per il noleggio a breve termine senza opzione di acquisto, in linea generale la disposizione non trova applicazione diretta, poiché non si realizza né un trasferimento di proprietà né la costituzione dei diritti reali indicati dalla norma. Restano comunque applicabili le normative specifiche di settore per i veicoli da noleggio.

Che cos'è l'art. 94 bis del Codice della Strada?

L'art. 94 bis C.d.S. disciplina specifiche ipotesi connesse alla cessione di veicoli e alla responsabilità per le violazioni commesse dopo la vendita, introducendo misure volte a tutelare il venditore che abbia già trasferito la proprietà. Si tratta di una disposizione distinta dall'art. 94, con un proprio ambito applicativo che riguarda in particolare la comunicazione dei dati dell'acquirente.

Come si fa a non pagare il bollo di un veicolo che non si possiede più?

L'art. 94, comma 7, prevede che, per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse di circolazione relative a veicoli iscritti al PRA per i quali il diritto sia venuto meno, sia sufficiente presentare agli uffici competenti idonea documentazione che attesti la cessazione del presupposto giuridico (ad esempio, atto di vendita regolarmente trascritto, rottamazione, furto con denuncia). In linea generale, la regolare trascrizione del passaggio di proprietà al PRA è la misura principale per interrompere l'obbligazione tributaria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.