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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 92 C.d.S. – Estratto dei documenti di circolazione o di guida

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Quando per ragione d’ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall’art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l’originale per la durata massima di sessanta giorni.

2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce l’estratto di cui al comma 1 per la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o società. Queste devono porre a disposizione dell’interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, l’estratto di cui al comma 1.

3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro *1.43*3. Alla contestazione di tre violazioni nell’arco di un triennio consegue la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Quando un documento di circolazione o la patente viene consegnato agli uffici che lo hanno rilasciato per esigenze amministrative, viene emesso un estratto valido fino a 60 giorni.
  • Le imprese di consulenza automobilistica possono rilasciare una ricevuta provvisoria valida 30 giorni, poi devono fornire l'estratto ufficiale.
  • Il rilascio abusivo della ricevuta comporta sanzioni da 357 a 1.433 euro; tre violazioni in tre anni causano la revoca dell'autorizzazione.
  • Il mancato rilascio dell'estratto entro 30 giorni da parte delle imprese di consulenza è punito con sanzione da 71 a 286 euro.

L'art. 92 C.d.S. disciplina l'estratto dei documenti di circolazione e di guida: sostituisce l'originale per 60 giorni quando consegnato agli uffici competenti per ragioni d'ufficio.

Ratio della norma

L'art. 92 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) risponde a un'esigenza pratica di sistema: i documenti di circolazione e la patente di guida devono talvolta essere fisicamente trasmessi agli uffici competenti per verifiche, rinnovi o pratiche amministrative. Durante questo periodo, il conducente si troverebbe privo del documento originale, con evidenti difficoltà nella circolazione. La norma risolve il problema introducendo uno strumento sostitutivo temporaneo — l'estratto — che consente al titolare di continuare a circolare legalmente. Parallelamente, la disposizione regola il ruolo delle imprese di consulenza (le cosiddette agenzie pratiche auto), prevedendo un meccanismo a due fasi: ricevuta provvisoria, seguita dall'estratto ufficiale. L'obiettivo complessivo è garantire la continuità documentale senza sacrificare la certezza giuridica.

Analisi del testo

Il comma 1 disciplina il caso in cui i documenti siano consegnati per ragione d'ufficio agli uffici che ne hanno curato il rilascio (tipicamente la Motorizzazione Civile o gli uffici della Prefettura). Questi uffici, previo accertamento degli adempimenti prescritti, emettono un estratto che sostituisce l'originale a tutti gli effetti per un massimo di sessanta giorni. Il comma 2 introduce una procedura specifica per le imprese e società di consulenza autorizzate ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 264/1991: la ricevuta da esse rilasciata sostituisce l'estratto ufficiale per un massimo di trenta giorni, a condizione che la data di rilascio coincida con quella di annotazione sul registro-giornale. Entro i successivi trenta giorni, l'impresa è tenuta a mettere a disposizione dell'interessato l'estratto vero e proprio. I commi 3 e 4 definiscono il regime sanzionatorio: il rilascio abusivo della ricevuta è punito con sanzione da 357 a 1.433 euro, con revoca dell'autorizzazione in caso di tre violazioni nel triennio; le irregolarità minori nel rilascio e il mancato rispetto del termine per l'estratto sono sanzionati con importi da 71 a 286 euro.

Quando si applica

La norma si applica tipicamente in occasione di pratiche amministrative che richiedono la consegna fisica dei documenti: rinnovo della patente, revisione del veicolo con aggiornamento del libretto, passaggio di proprietà, operazioni di immatricolazione o reimmatricolazione. In questi contesti, il titolare del documento non rimane sprovvisto di titolo abilitativo alla circolazione. In linea generale, l'estratto e la ricevuta sono documenti temporanei che devono essere esibiti in caso di controllo su strada al posto dell'originale; la loro validità è soggetta ai termini perentori indicati dalla norma. Le imprese di consulenza che operano nel settore delle pratiche auto devono rispettare rigorosamente le procedure di annotazione e i termini di consegna, pena l'applicazione delle sanzioni previste.

Connessioni con altre norme

L'art. 92 va letto in coordinamento con l'art. 180 C.d.S., richiamato espressamente al comma 1, che elenca i documenti che il conducente deve portare con sé durante la marcia ed esibire a richiesta degli organi di polizia stradale. Il richiamo all'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264 individua il quadro autorizzativo delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, alle quali è riconosciuta la facoltà di gestire le pratiche documentali per conto dei privati. L'art. 3 della stessa legge 264/1991 disciplina il regime autorizzativo, la cui revoca costituisce la sanzione accessoria più grave prevista dal comma 3. Sul piano sistematico, la norma si inserisce nel più ampio titolo IV del Codice della Strada dedicato ai veicoli e alla loro documentazione.

Domande frequenti

Che cos'è l'estratto dei documenti di circolazione previsto dall'art. 92 C.d.S.?

È un documento temporaneo rilasciato dagli uffici competenti (come la Motorizzazione Civile) quando l'originale della patente o del libretto viene consegnato per ragioni amministrative. Sostituisce l'originale a tutti gli effetti per un massimo di sessanta giorni, consentendo al titolare di continuare a circolare regolarmente.

Per quanto tempo è valida la ricevuta rilasciata dall'agenzia pratiche auto?

La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza autorizzate è valida per un massimo di trenta giorni dalla data del rilascio. Entro lo stesso periodo, l'agenzia deve fornire all'interessato l'estratto ufficiale del documento. La data di rilascio deve coincidere con quella di annotazione sul registro-giornale tenuto dall'agenzia.

Cosa succede se l'agenzia pratiche auto non consegna l'estratto entro trenta giorni?

Il mancato rispetto del termine di trenta giorni per la consegna dell'estratto ufficiale espone l'impresa di consulenza a una sanzione amministrativa pecuniaria da 71 a 286 euro, come previsto dall'art. 92, comma 4, del Codice della Strada.

Quali sanzioni sono previste per chi rilascia abusivamente la ricevuta sostitutiva?

Chi rilascia abusivamente la ricevuta è punito con una sanzione amministrativa da 357 a 1.433 euro. In caso di tre violazioni nell'arco di un triennio, può conseguire la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Le irregolarità minori nel rilascio sono invece punite con sanzioni da 71 a 286 euro.

L'estratto del documento può essere esibito durante i controlli su strada?

Sì. L'art. 92, comma 1, stabilisce espressamente che l'estratto sostituisce l'originale a tutti gli effetti per la durata della sua validità. In linea generale, può essere esibito agli organi di polizia stradale in occasione di controlli, nei limiti temporali previsti dalla norma (sessanta giorni per l'estratto ufficiale, trenta per la ricevuta provvisoria dell'agenzia).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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Redazione Legge in Chiaro
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