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Testo dell'articoloVigente
Art. 92 C.d.S. – Estratto dei documenti di circolazione o di guida
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Quando per ragione d’ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall’art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l’originale per la durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell’interessato, entro i predetti trenta giorni, l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all’operazione cui si riferisce la ricevuta.
Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731 . Alla contestazione di tre violazioni nell’arco di un triennio consegue la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 .
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 .
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 92 C.d.S. disciplina l'estratto dei documenti di circolazione e di guida: sostituisce l'originale per 60 giorni quando consegnato agli uffici competenti per ragioni d'ufficio.
Ratio della norma
L'art. 92 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) risponde a un'esigenza pratica di sistema: i documenti di circolazione e la patente di guida devono talvolta essere fisicamente trasmessi agli uffici competenti per verifiche, rinnovi o pratiche amministrative. Durante questo periodo, il conducente si troverebbe privo del documento originale, con evidenti difficoltà nella circolazione. La norma risolve il problema introducendo uno strumento sostitutivo temporaneo, l'estratto, che consente al titolare di continuare a circolare legalmente. Parallelamente, la disposizione regola il ruolo delle imprese di consulenza (le cosiddette agenzie pratiche auto), prevedendo un meccanismo a due fasi: ricevuta provvisoria, seguita dall'estratto ufficiale. L'obiettivo complessivo è garantire la continuità documentale senza sacrificare la certezza giuridica.
Analisi del testo
Il comma 1 disciplina il caso in cui i documenti siano consegnati per ragione d'ufficio agli uffici che ne hanno curato il rilascio (tipicamente la Motorizzazione Civile o gli uffici della Prefettura). Questi uffici, previo accertamento degli adempimenti prescritti, emettono un estratto che sostituisce l'originale a tutti gli effetti per un massimo di sessanta giorni. Il comma 2 introduce una procedura specifica per le imprese e società di consulenza autorizzate ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 264/1991: la ricevuta da esse rilasciata sostituisce l'estratto ufficiale per un massimo di trenta giorni, a condizione che la data di rilascio coincida con quella di annotazione sul registro-giornale. Entro i successivi trenta giorni, l'impresa è tenuta a mettere a disposizione dell'interessato l'estratto vero e proprio. I commi 3 e 4 definiscono il regime sanzionatorio: il rilascio abusivo della ricevuta è punito con sanzione da 357 a 1.731 euro, con revoca dell'autorizzazione in caso di tre violazioni nel triennio; le irregolarità minori nel rilascio e il mancato rispetto del termine per l'estratto sono sanzionati con importi da 71 a 344 euro.
Quando si applica
La norma si applica tipicamente in occasione di pratiche amministrative che richiedono la consegna fisica dei documenti: rinnovo della patente, revisione del veicolo con aggiornamento del libretto, passaggio di proprietà, operazioni di immatricolazione o reimmatricolazione. In questi contesti, il titolare del documento non rimane sprovvisto di titolo abilitativo alla circolazione. In linea generale, l'estratto e la ricevuta sono documenti temporanei che devono essere esibiti in caso di controllo su strada al posto dell'originale; la loro validità è soggetta ai termini perentori indicati dalla norma. Le imprese di consulenza che operano nel settore delle pratiche auto devono rispettare rigorosamente le procedure di annotazione e i termini di consegna, pena l'applicazione delle sanzioni previste.
Connessioni con altre norme
L'art. 92 va letto in coordinamento con l'art. 180 C.d.S., richiamato espressamente al comma 1, che elenca i documenti che il conducente deve portare con sé durante la marcia ed esibire a richiesta degli organi di polizia stradale. Il richiamo all'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264 individua il quadro autorizzativo delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, alle quali è riconosciuta la facoltà di gestire le pratiche documentali per conto dei privati. L'art. 3 della stessa legge 264/1991 disciplina il regime autorizzativo, la cui revoca costituisce la sanzione accessoria più grave prevista dal comma 3. Sul piano sistematico, la norma si inserisce nel più ampio titolo IV del Codice della Strada dedicato ai veicoli e alla loro documentazione.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Casi pratici
Caso 1: Estratto ufficiale durante il rinnovo della patente
Tizio deve rinnovare la patente di guida scaduta. L'ufficio della Motorizzazione Civile trattiene l'originale per effettuare le verifiche e aggiornare i dati. In applicazione dell'art. 92, comma 1, l'ufficio rilascia a Tizio un estratto del documento, che lo abilita a circolare per un massimo di sessanta giorni fino al ritiro della patente rinnovata. Durante un controllo su strada, Tizio può esibire l'estratto in luogo dell'originale senza incorrere in sanzioni.
Caso 2: Ricevuta provvisoria dell'agenzia pratiche auto
Caio si rivolge a un'agenzia di consulenza automobilistica per il passaggio di proprietà del suo veicolo. L'agenzia trattiene il libretto di circolazione e rilascia a Caio una ricevuta datata nel giorno stesso dell'annotazione sul registro-giornale. Caio può utilizzare tale ricevuta come documento sostitutivo per trenta giorni. L'agenzia è tenuta a procurargli l'estratto ufficiale entro lo stesso termine; il mancato rispetto di questa scadenza espone l'impresa alla sanzione amministrativa prevista dal comma 4.
Caso 3: Rilascio abusivo della ricevuta
Sempronio gestisce un'agenzia pratiche auto priva della regolare autorizzazione di cui alla legge 264/1991. Rilascia lo stesso ricevute sostitutive ai clienti, come se fosse un operatore abilitato. In linea generale, tale condotta integra la fattispecie di rilascio abusivo disciplinata dall'art. 92, comma 3, con applicazione di una sanzione amministrativa da 357 a 1.433 euro. Qualora Sempronio fosse invece titolare di autorizzazione ma commettesse tre violazioni nell'arco di tre anni, potrebbe conseguire la revoca dell'autorizzazione stessa.
Domande frequenti
Che cos'è l'estratto dei documenti di circolazione previsto dall'art. 92 C.d.S.?
È un documento temporaneo rilasciato dagli uffici competenti (come la Motorizzazione Civile) quando l'originale della patente o del libretto viene consegnato per ragioni amministrative. Sostituisce l'originale a tutti gli effetti per un massimo di sessanta giorni, consentendo al titolare di continuare a circolare regolarmente.
Per quanto tempo è valida la ricevuta rilasciata dall'agenzia pratiche auto?
La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza autorizzate è valida per un massimo di trenta giorni dalla data del rilascio. Entro lo stesso periodo, l'agenzia deve fornire all'interessato l'estratto ufficiale del documento. La data di rilascio deve coincidere con quella di annotazione sul registro-giornale tenuto dall'agenzia.
Cosa succede se l'agenzia pratiche auto non consegna l'estratto entro trenta giorni?
Il mancato rispetto del termine di trenta giorni per la consegna dell'estratto ufficiale espone l'impresa di consulenza a una sanzione amministrativa pecuniaria da 71 a 286 euro, come previsto dall'art. 92, comma 4, del Codice della Strada.
Quali sanzioni sono previste per chi rilascia abusivamente la ricevuta sostitutiva?
Chi rilascia abusivamente la ricevuta è punito con una sanzione amministrativa da 357 a 1.433 euro. In caso di tre violazioni nell'arco di un triennio, può conseguire la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Le irregolarità minori nel rilascio sono invece punite con sanzioni da 71 a 286 euro.
L'estratto del documento può essere esibito durante i controlli su strada?
Sì. L'art. 92, comma 1, stabilisce espressamente che l'estratto sostituisce l'originale a tutti gli effetti per la durata della sua validità. In linea generale, può essere esibito agli organi di polizia stradale in occasione di controlli, nei limiti temporali previsti dalla norma (sessanta giorni per l'estratto ufficiale, trenta per la ricevuta provvisoria dell'agenzia).
Fonti consultate: 1 fonte verificate