Art. 91 C.d.S. – Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all’uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054, comma terzo, del codice civile.
3. Nell’ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell’acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell’ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all’acquirente con patto di riservato dominio l’art. 196, comma 1.
In sintesi
L'art. 91 C.d.S. disciplina leasing e vendita con riserva di proprietà: il veicolo resta intestato al locatore o venditore, ma con annotazione del locatario o acquirente sulla carta di circolazione.
Ratio della norma
L'art. 91 del Codice della Strada risponde a un'esigenza pratica fondamentale: nei contratti di leasing e di vendita con patto di riservato dominio, la titolarità giuridica del veicolo e il suo utilizzo effettivo fanno capo a soggetti diversi. La norma risolve questa discrasia attraverso un sistema di doppia annotazione — sulla carta di circolazione e al P.R.A. — che rende tracciabile e opponibile ai terzi la situazione reale del mezzo. In tal modo si tutelano sia gli interessi del locatore o venditore (che mantiene la proprietà a garanzia del credito), sia quelli dei terzi danneggiati, che possono individuare con certezza il soggetto responsabile in via solidale.
Analisi del testo
Il comma 1 stabilisce che nel leasing (locazione con facoltà di acquisto) il veicolo è immatricolato a nome del locatore, con specifica annotazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del contratto, sia sulla carta di circolazione sia nell'iscrizione al P.R.A. L'immatricolazione deve riflettere l'uso cui il locatario intende adibire il veicolo: se l'uso richiede particolari autorizzazioni o licenze (artt. 82–90 C.d.S.), il locatario deve esserne in possesso. Il comma 2 introduce la responsabilità solidale del locatario con il conducente per i danni a persone o cose, richiamando l'art. 2054, comma 3, c.c., che disciplina la responsabilità del proprietario del veicolo: in linea generale, il locatario è assimilato al proprietario ai fini risarcitori. Il comma 3 regola la vendita con patto di riservato dominio: qui la situazione si inverte rispetto al leasing, poiché il veicolo è immatricolato a nome dell'acquirente, con annotazione del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Il comma 4 estende all'utilizzatore in leasing e all'acquirente con riserva di proprietà la disciplina dell'art. 196, comma 1, C.d.S., che attribuisce la responsabilità per le violazioni amministrative al proprietario del veicolo: tali soggetti ne assumono la posizione ai fini sanzionatori.
Quando si applica
La norma si applica tipicamente in due fattispecie contrattuali distinte. La prima è il leasing veicolare (locazione finanziaria con opzione di acquisto), diffuso sia per uso privato sia per uso aziendale: in questo caso il veicolo rimane di proprietà della società finanziaria fino all'eventuale esercizio dell'opzione. La seconda è la vendita con patto di riservato dominio (art. 1523 c.c.), in cui il trasferimento della proprietà è sospensivamente condizionato al pagamento integrale del prezzo: l'acquirente usa il veicolo fin dalla consegna, ma ne diventa proprietario solo all'estinzione del debito. In entrambi i casi, la norma rileva in caso di sinistro stradale, di accertamento di violazioni al Codice della Strada e in sede di iscrizione e consultazione del P.R.A.
Connessioni con altre norme
L'art. 91 C.d.S. si raccorda con diverse disposizioni: l'art. 2054, comma 3, c.c., richiamato dal comma 2, disciplina la responsabilità del proprietario e del comproprietario del veicolo in via solidale con il conducente; l'art. 1523 c.c. definisce civilisticamente il patto di riservato dominio; l'art. 196, comma 1, C.d.S., richiamato dal comma 4, individua nel proprietario (o soggetto equiparato) il responsabile in solido per le violazioni amministrative. Gli artt. 82–90 C.d.S., richiamati dal comma 1, regolano le categorie di veicoli e i titoli abilitativi necessari per determinati usi. Rileva inoltre la normativa P.R.A. (D.P.R. 635/1982 e successive modifiche), che disciplina le modalità di iscrizione e trascrizione dei diritti reali e contrattuali sui veicoli.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 91 del Codice della Strada?
L'art. 91 C.d.S. disciplina l'immatricolazione e la responsabilità dei veicoli oggetto di leasing (locazione con facoltà di acquisto) e di vendita con patto di riservato dominio. Stabilisce le modalità di annotazione sulla carta di circolazione e al P.R.A., nonché le regole sulla responsabilità civile e amministrativa dei soggetti coinvolti.
Cosa stabilisce l'articolo 91, comma 2, del Codice della Strada?
Il comma 2 dell'art. 91 C.d.S. prevede che, ai fini del risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla circolazione del veicolo, il locatario (cioè chi usa il veicolo in leasing) risponde in solido con il conducente. Il fondamento di questa responsabilità è l'art. 2054, comma 3, del codice civile, che disciplina la responsabilità del proprietario del veicolo.
Chi è responsabile per le multe su un veicolo in leasing?
In linea generale, ai sensi dell'art. 91, comma 4, C.d.S., l'utilizzatore a titolo di leasing finanziario è equiparato al proprietario per le violazioni amministrative al Codice della Strada, con applicazione dell'art. 196, comma 1, C.d.S. Ciò significa che tipicamente le sanzioni amministrative fanno capo al locatario, salvo le specificità del singolo contratto e le disposizioni applicabili al caso concreto.
Come è intestato un veicolo acquistato con patto di riservato dominio?
Nella vendita con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato a nome dell'acquirente, ma sulla carta di circolazione e nell'iscrizione al P.R.A. vengono indicati il nome del venditore e la data di pagamento dell'ultima rata. La proprietà resta al venditore fino al pagamento integrale del prezzo, ma il veicolo risulta formalmente intestato all'acquirente.
Chi è responsabile per i danni causati da un veicolo in leasing in caso di incidente?
Secondo l'art. 91, comma 2, C.d.S., il locatario (utilizzatore del veicolo in leasing) può essere chiamato a rispondere in solido con il conducente per i danni causati a persone o cose. La norma richiama l'art. 2054, comma 3, c.c., che in linea generale attribuisce analoga responsabilità al proprietario del veicolo. La responsabilità concreta dipende comunque dalle circostanze del singolo caso.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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