Art. 88 C.d.S. – Servizio di trasporto di cose per conto terzi
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall’apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 46, primo e secondo comma, dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.
In sintesi
L'art. 88 C.d.S. disciplina il trasporto di cose per conto terzi: il vettore si obbliga a trasportare merci dietro corrispettivo, con apposita autorizzazione e documentazione.
Ratio della norma
L'art. 88 del Codice della Strada persegue una finalità di ordine pubblico economico e di sicurezza stradale: assoggettare l'attività di trasporto di cose per conto terzi a un regime autorizzativo e documentale rigoroso. La norma mira a distinguere il trasporto professionale a titolo oneroso dal trasporto in conto proprio, riservando al primo una disciplina più stringente in ragione dell'impatto sulla circolazione, sulla concorrenza nel settore e sulla tutela degli utenti della strada. L'obbligo di autorizzazione garantisce che solo operatori idonei sotto il profilo tecnico, finanziario e professionale possano esercitare l'attività di vettore professionale.
Analisi del testo
Il comma 1 fornisce la definizione normativa di veicolo adibito al trasporto di cose per conto terzi, individuando tre elementi costitutivi: la qualità di imprenditore del vettore, l'obbligo a prestare il servizio di trasporto e la corresponsione di un corrispettivo da parte del mittente. Questa struttura contrattuale richiama il contratto di trasporto disciplinato dagli artt. 1678 e seguenti del codice civile. Il comma 2 stabilisce il collegamento tra la carta di circolazione e l'autorizzazione amministrativa: la prima non può essere rilasciata in assenza della seconda, e deve essere corredata dal documento previsto dalla normativa speciale di settore. La disposizione esclude dall'ambito applicativo della L. 298/1974 i veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate, alleggerendo il regime autorizzativo per i mezzi di minori dimensioni. Il comma 3 definisce le fattispecie sanzionate: l'uso di veicoli non abilitati al trasporto conto terzi e la violazione delle prescrizioni o dei limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione, con rinvio alle sanzioni amministrative dell'art. 46, commi 1 e 2, della L. 298/1974.
Quando si applica
La norma si applica tipicamente ogni volta che un'impresa di autotrasporto effettua servizi di trasporto di merci per conto di terzi committenti, a fronte di un corrispettivo. Rientrano nell'ambito applicativo tutti i veicoli commerciali adibiti professionalmente al trasporto merci, indipendentemente dalla tipologia della merce trasportata. Le sanzioni scattano in linea generale nei casi di utilizzo di un veicolo privo della specifica destinazione d'uso nella carta di circolazione, di esercizio dell'attività in assenza o in violazione dell'autorizzazione amministrativa, oppure di mancato rispetto dei limiti operativi indicati nei documenti di abilitazione. L'esenzione dalla L. 298/1974 per i veicoli sotto le 6 tonnellate non comporta l'assenza di ogni obbligo, ma una disciplina semplificata rispetto a quella prevista per i mezzi pesanti.
Connessioni con altre norme
L'art. 88 C.d.S. va letto in combinato disposto con la L. 6 giugno 1974, n. 298, che costituisce la normativa di settore storica per l'autotrasporto di cose per conto terzi, anche se il quadro regolatorio è stato successivamente integrato e in parte modificato dal D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, recante la disciplina dell'attività di autotrasportatore. Rilevano altresì gli artt. 1678 e ss. del codice civile sul contratto di trasporto, nonché le disposizioni del Regolamento CE n. 1071/2009 sull'accesso alla professione di trasportatore su strada, che ha introdotto requisiti armonizzati a livello europeo in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale. Il rinvio all'art. 46 della L. 298/1974 per il regime sanzionatorio raccorda la disciplina codicistica con quella speciale di settore.
Domande frequenti
Che cos'è il trasporto di cose per conto terzi secondo l'art. 88 C.d.S.?
Secondo la norma, si ha trasporto di cose per conto terzi quando un imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a eseguire servizi di trasporto ordinati da un mittente. È quindi un'attività professionale a titolo oneroso, distinta dal trasporto eseguito per uso proprio.
Quali documenti sono richiesti per i veicoli adibiti al trasporto conto terzi?
La carta di circolazione deve essere rilasciata sulla base dell'autorizzazione prevista dalla legge ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalla normativa speciale di settore, che ne costituisce parte integrante. Entrambi i documenti devono essere presenti a bordo del veicolo durante il servizio.
I veicoli sotto le 6 tonnellate sono soggetti alla L. 298/1974?
No. L'art. 88, comma 2, C.d.S. esclude espressamente dall'ambito applicativo della L. 6 giugno 1974, n. 298 i veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate. Rimane però applicabile la restante normativa sull'autotrasporto di cose per conto terzi.
Quali sanzioni si applicano in caso di violazione dell'art. 88 C.d.S.?
Chi adibisce al trasporto conto terzi veicoli non abilitati, o viola le prescrizioni dell'autorizzazione o della carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 46, commi 1 e 2, della L. 298/1974, richiamate espressamente dal comma 3 dell'art. 88 C.d.S.
Qual è la differenza tra trasporto in conto proprio e trasporto in conto terzi?
Il trasporto in conto proprio avviene quando un'impresa trasporta merci proprie con mezzi propri, nell'ambito della propria attività principale. Il trasporto in conto terzi, invece, implica che il vettore si obblighi contrattualmente, dietro pagamento, a trasportare merci per conto di soggetti terzi (i committenti o mittenti), esercitando l'autotrasporto come attività d'impresa autonoma.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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