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Testo dell'articoloVigente
Art. 86 C.d.S. – Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Il servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.812 a € 7.249. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi in violazione di quanto disposto da alcuna delle disposizioni degli articoli 2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) alla seconda violazione commessa nell’arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell’arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, del capo I, sezione II;
d) alle violazioni successive alla terza commesse nell’arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 884 a euro 2.020, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.
3-bis. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle condizioni di cui alla licenza medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 86 C.d.S. disciplina il servizio taxi: chi esercita senza licenza rischia una sanzione da 1.500 a 7.249 euro, la confisca del veicolo e la sospensione della patente.
Ratio della norma
L'articolo 86 del Codice della Strada persegue un duplice obiettivo: da un lato tutela la sicurezza degli utenti del trasporto pubblico non di linea, dall'altro garantisce la leale concorrenza tra gli operatori del settore. Il servizio taxi e il noleggio con conducente (NCC) sono attività economicamente rilevanti e soggette a regolamentazione pubblicistica, in quanto incidono sulla mobilità collettiva e sulla sicurezza stradale. La norma presidia pertanto l'accesso al mercato, subordinandolo al rilascio di una licenza da parte dell'ente competente, e sanziona sia l'esercizio abusivo sia le irregolarità nell'esecuzione del servizio da parte di chi è già autorizzato.
Analisi del testo
Il comma 1 opera un rinvio alla normativa di settore, in particolare alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, che disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Il comma 2 individua la fattispecie più grave: l'esercizio del servizio in assenza della licenza prevista dall'art. 8 della legge 21/1992. La sanzione pecuniaria, compresa tra 1.500 e 7.249 euro, è accompagnata da sanzioni accessorie particolarmente incisive, la confisca del veicolo e la sospensione della patente da quattro a dodici mesi, che rendono la violazione tra le più severe nel panorama del Codice della Strada. La norma estende le stesse conseguenze a chi abbia subito la sospensione o la revoca della licenza e continui comunque ad esercitare il servizio. Il meccanismo della recidiva qualificata, almeno due violazioni nel triennio, determina, all'ultima infrazione accertata, la revoca della patente, misura che incide in modo definitivo sulla possibilità di condurre veicoli. Il comma 3 disciplina invece una fattispecie meno grave: il titolare di licenza che guida il taxi in difformità dalle norme vigenti o dalle condizioni specifiche della propria autorizzazione è soggetto a una sanzione di importo compreso tra 86 e 338 euro, senza le sanzioni accessorie previste dal comma 2.
Quando si applica
L'art. 86, comma 2, si applica in linea generale a chiunque utilizzi un veicolo per il trasporto a pagamento di persone su chiamata, in modo riconducibile al servizio taxi o NCC, senza essere in possesso della licenza rilasciata dal Comune competente. Rientrano tipicamente in questa fattispecie anche i casi in cui la licenza sia stata sospesa o revocata dall'autorità amministrativa e l'attività venga comunque proseguita. Il comma 3 trova invece applicazione nei confronti dei tassisti regolarmente licenziati che, ad esempio, non rispettino le tariffe obbligatorie, rifiutino servizi imposti dalla licenza, o operino al di fuori del territorio autorizzato, salvo casi particolari previsti dalla normativa locale. Le specifiche condizioni della licenza variano in funzione del regolamento comunale applicabile.
Connessioni con altre norme
L'art. 86 C.d.S. si raccorda sistematicamente con la legge 15 gennaio 1992, n. 21, che costituisce il testo di riferimento per l'intera disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, inclusi taxi e NCC. Il rinvio al capo I, sezione II, del titolo VI del Codice della Strada riguarda la procedura applicativa delle sanzioni accessorie (confisca e sospensione della patente). L'art. 85 C.d.S., immediatamente precedente, disciplina in modo analogo il servizio di noleggio da rimessa, delineando con l'art. 86 un quadro normativo unitario per il trasporto pubblico non di linea. Sul piano sanzionatorio, le disposizioni si integrano con le norme generali sulle sanzioni amministrative (legge 689/1981) per quanto riguarda il procedimento di irrogazione e i criteri di determinazione della sanzione nel caso concreto. Va inoltre considerato che alcune Regioni e Comuni hanno adottato regolamenti attuativi che specificano le condizioni operative delle licenze, rilevanti ai fini del comma 3.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 24/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
circolare
Casi pratici
Caso 1: Esercizio abusivo del servizio
Tizio, privo di qualsiasi licenza, utilizza la propria autovettura privata per trasportare passeggeri a pagamento tramite accordi informali. Fermato da agenti della Polizia Stradale, in linea generale sarà soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 2, da 1.500 a 6.000 euro, con conseguente confisca del veicolo e sospensione della patente da quattro a dodici mesi. Si tratta di uno scenario illustrativo a scopo divulgativo.
Caso 2: Recidiva e revoca della patente
Caio, già sanzionato due volte negli ultimi tre anni per esercizio del servizio taxi senza licenza, viene nuovamente fermato in analoga circostanza. In applicazione del meccanismo di recidiva qualificata previsto dal comma 2, all'ultima violazione accertata può conseguire, in linea generale, la revoca della patente di guida, con effetti permanenti sulla sua abilitazione alla conduzione di veicoli. Si tratta di uno scenario illustrativo a scopo divulgativo.
Caso 3: Violazione delle condizioni di licenza
Sempronia, titolare di regolare licenza taxi rilasciata dal Comune di residenza, viene controllata mentre esercita il servizio in un Comune diverso da quello autorizzato, al di fuori dei casi consentiti dalla normativa locale. Trovandosi nella fattispecie del comma 3, in linea generale sarà soggetta alla sola sanzione pecuniaria da 70 a 280 euro, senza le sanzioni accessorie tipiche dell'esercizio abusivo. Si tratta di uno scenario illustrativo a scopo divulgativo.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 86 del Codice della Strada?
L'art. 86 C.d.S. disciplina il servizio di piazza con autovetture con conducente (taxi e NCC), rinviando alla legge 21/1992 per la regolamentazione di settore. Sanziona chi esercita il servizio senza licenza (da 1.500 a 6.000 euro, confisca del veicolo e sospensione della patente) e chi, pur titolare di licenza, non rispetta le relative condizioni (da 70 a 280 euro).
Quali sono le sanzioni per chi guida un taxi abusivamente secondo l'art. 86 comma 2?
Chi esercita il servizio taxi o NCC senza la licenza prevista dalla legge 21/1992 è soggetto, in linea generale, a una sanzione amministrativa da 1.500 a 6.000 euro. A questa si aggiungono la confisca del veicolo e la sospensione della patente da quattro a dodici mesi. In caso di recidiva qualificata (almeno due violazioni nel triennio), può conseguire la revoca della patente.
Cosa rischia un tassista che non rispetta le condizioni della licenza (art. 86 comma 3)?
Il tassista regolarmente autorizzato che guida il taxi senza osservare le norme vigenti o le condizioni specifiche della propria licenza è soggetto alla sanzione amministrativa da 70 a 280 euro. In questa fattispecie, tipicamente, non si applicano le sanzioni accessorie (confisca e sospensione della patente) previste per l'esercizio abusivo.
Qual è la differenza tra l'art. 85 e l'art. 86 del Codice della Strada?
L'art. 85 C.d.S. disciplina il servizio di noleggio da rimessa (NCC senza stazione di piazza), mentre l'art. 86 riguarda il servizio di piazza con autovetture con conducente, ossia il taxi tradizionale. Entrambi gli articoli rimandano alla legge 21/1992 e prevedono sanzioni per l'esercizio abusivo, delineando insieme il quadro normativo del trasporto pubblico non di linea.
Quando scatta la revoca della patente per violazione dell'art. 86 comma 2?
La revoca della patente può conseguire, in linea generale, quando lo stesso soggetto abbia commesso almeno due violazioni del comma 2 (esercizio del servizio senza licenza) nell'arco di un triennio e venga accertata un'ulteriore violazione della stessa natura. La revoca si aggiunge alle sanzioni pecuniarie e accessorie ordinarie previste per l'infrazione.
Fonti consultate: 2 fontei verificate